Superbonus 110% in CILA per interventi su parti strutturali e prospetti

di Gianluca Oreto - 27/07/2021

Dopo il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati, è previsto per oggi, in Commissione Affari costituzionali del Senato, l'avvio dell'esame del Disegno di Legge n. 2332, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni-bis).

La conversione in legge del Semplificazioni-bis e il Superbonus

Conversione che dovrà arrivare entro il 30 luglio 2021 e che quindi obbligherà il Senato ad un nuovo voto di fiducia che non potrà che confermare le disposizioni contenute nel testo approvato alla Camera.

Con il Semplificazioni-bis continua il percorso di modifica delle detrazioni fiscali messe a punto dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Dopo la sua conversione in legge, il Decreto Rilancio ha avviato un percorso di modifica per semplificare e correggere molte delle difficoltà che in corso d'opera sono emerse.

Prima tappa di questo percorso è stato l'ampliamento della platea di beneficiari, ammettendo le detrazioni fruite per le parti comuni degli edifici plurifamiliari anche se sulle parti private erano presenti degli abusi edilizi. Ricordiamo, infatti, che fu proprio Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad aggiungere all'art. 119 il comma 13-ter. Furono chiariti, tra gli altri, anche alcuni dubbi applicativi relativi all'accesso autonomo delle unità immobiliari e alle deliberazioni delle assemblee di condominio.

Al Decreto Agosto seguirono poi altri provvedimenti correttivi:

Un nostro approfondimento è già entrato nel merito di tutte le modifiche che saranno in vigore dopo la conversione in legge del D.L. n. 77/2021.

Superbonus 110%: la CILA per interventi su parti strutturali e prospetti

Vale la pena evidenziare un aspetto molto importante relativo alla sostituzione integrale del comma 13-ter e alle modifiche apportate in legge di conversione. Piccole importanti modifiche di cui è utile chiarire la ratio.

L'attuale versione (pre conversione) del comma 13-ter prevede:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
".

Nella versione post legge di conversione sono state apportate due piccole modifiche:

  • il primo periodo diventa: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)"...
  • nell'ultimo periodo viene corretto un refuso eliminando la frase "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento" riportata nel nuovo comma 13-quater "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

Perché questa modifica

Gli interventi sul prospetto sono stati spesso oggetto di discussione sulla necessità di un titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA leggera o pesante) o di una semplice comunicazione (comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA). Discussioni che, però, non hanno mai uniformato a livello nazionale l'operato degli sportelli unici per l'edilizia. Ricordiamo, infatti, che le norme per il governo del territorio sono concorrenti tra Stato e Regioni.

Fatto sta che proprio l'intervento sulle facciate (ovvero uno dei principali che accedono al superbonus) potrebbe rientrare in quelli di cui all'art. 6 (Attività edilizia libera), 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire), 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per quale motivo? I motivi sono molteplici, alcuni di natura oggettiva riguardano la tipologia di intervento, se questo può essere considerato manutenzione ordinaria o straordinaria e se coinvolge parti strutturale, altri di natura soggettiva si riferiscono al processo di recepimento nelle Regioni e negli stessi sportello unico edilizia locali (se non addirittura all'interpretazione del tecnico istruttore della pratica).

CILA Superbonus

La modifica apportata dal legislatore nazionale con la legge di conversione è dirompente perché, fatta esclusione per gli interventi che necessitano di demolizione e ricostruzione dell'edificio, ammette a CILA tutti gli interventi edilizi che accedono al superbonus 110% anche nel caso in cui si interviene su parti strutturali e prospetti.

Tra le altre cose, il Dipartimento della Funzione pubblica ha anticipato la prossima pubblicazione (dovrebbe arrivare insieme alla legge di conversione del Decreto Rilancio) di un modello di CILA-Superbonus unico a livello nazionale. Anche si, in realtà, non è ancora chiaro se questo modello sarà immediatamente in vigore e utilizzabile dagli Sportelli Unici per l'Edilizia o se si dovranno attendere i recepimenti regionali (e noi siamo più verso questa soluzione che necessiterà di più tempo).

Conclusioni

Ben vengano le semplificazioni e i modelli unici nazionali. Si spera che questi modelli siano immediatamente recepiti dalle Regioni e che il Dipartimento per la funzione pubblica si occupi pure di preparare delle istruzioni a supporto sia di chi le pratiche le deve presentare che di chi le deve ricevere e controllare.



© Riproduzione riservata