Superbonus 110% con CILA e senza stato legittimo: cosa significa?
di Gianluca Oreto - 02/06/2021
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni) sono in vigore le modifiche all'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha previsto le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Superbonus 110% con CILA e senza attestazione dello stato legittimo
Sono diverse le modifiche apportate al regime previsto per il superbonus 110%, in questo articolo cercheremo di concentrarci su quelle di cui all'art. 32 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana), comma 1, lettera c) del D.L. n. 77/2021. Stiamo parlando delle modifiche al comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio che nella sua precedente versione aveva generato non poche problematiche interpretative...mai quanto quelle previste dalla sua nuova formulazione!
Entriamo nel dettaglio. Il nuovo comma 13-ter prevede:
"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.".
In buona sostanza, adesso tutti gli interventi che accedono al superbonus 110%, sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico (dovranno spiegarci come funzionerà con il genio civile), che non prevedono demolizione e ricostruzione, potranno essere avviati dietro presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nella quale non si dovrà compilare la sezione riservata all'asseverazione dello stato legittimo.
Cos'è la CILA
Prima di addentrarci sugli effetti di questa modifica, occorre come sempre fare un passo indietro e riprendere la definizione di CILA contenuta nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ecco i primi due commi:
1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli
articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche
per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione competente, fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da
un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella
sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la
comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa
alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori.
Adesso andiamo oltre. Come chiarito dalla giurisprudenza (ad esempio la Sentenza TAR Calabria 29 novembre 2018, n. 2052), la CILA relativa a lavori di manutenzione straordinaria non è sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione stessa a cui residua esclusivamente il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni vigenti.
Il TAR ha affermato che la CILA è un atto avente natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice amministrativo. "L’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA)".
Cosa significa? che la CILA non è soggetta a diniego da parte dell'amministrazione ma nel caso si rappresenti un intervento non conforme all'ultimo titolo abilitativo rilasciato, si è sempre soggetti al potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione che può riguardare anche la sospensione dei lavori e l'invio del fascicolo alla polizia municipale.
Ancora di più: il provvedimento di diniego della CILA adottato dall'amministrazione è nullo poiché espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale.
CILA e stato legittimo
Come detto, adesso il tecnico non dovrà più asseverare lo stato legittimo ma, considerato che la presentazione di una CILA difforme allo stato dei luoghi causerebbe la perdita del superbonus, è chiaro che la stessa dovrà rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi. A questo punto, senza che il tecnico ne abbia alcuna responsabilità, visto che non dovrà verificare e attestare lo stato legittimo, è possibile che:
- l'intervento sia conforme e non soggetto al potere sanzionatorio da parte del SUE;
- l'intervento presenti delle difformità (rilevabili facilmente facendo un confronto tra la CILA e l'ultimo titolo) e il contribuente sia sanzionato e segnalato alla polizia municipale.
In quest'ultimo caso scatterebbe anche l'apertura di un fascicolo con la conseguente sospensione dei lavori. Il tutto con una CILA che non può essere "denegata" ma che potrebbe causare sanzioni amministrative, penali e la sospensione dei lavori (occhio al contratto con l'impresa).
A questo punto se vi è passata la voglia di utilizzare la CILA senza verifica sullo stato legittimo, probabilmente avete ragione!
E se si utilizzasse ancora la SCIA?
Se il professionista decidesse di utilizzare comunque la SCIA, c'è da considerare alcune interessanti modifiche apportate dagli articoli 62 e 63 del Decreto Legge n. 77/2021 alla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare:
- all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."; - all'articolo 21-nonies, comma 1, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente: "dodici".
La SCIA è stata prevista nel nostro ordinamento dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Al comma 3 si prevede "L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime"
La SCIA è quindi soggetta a controllo per 60 giorni dopo i quali si consolida. In edilizia la SCIA si consolida dopo 30 giorni ma, attenzione, benché l'amministrazione non possa adottare provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso questo termine, restano sempre l'esercizio dei poteri di autotutela.
Con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, dopo 30 giorni dalla presentazione della SCIA sarà possibile richiedere all'amministrazione un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda.
Con la modifica al comma 21-nonies, comma 1:
"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo".
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