Superbonus 110% in CILA e senza verifica di conformità edilizia-urbanistica
di Redazione tecnica - 22/05/2021
Si era parlato di semplificare le procedure di accesso al superbonus 110%, agendo in particolare sull’imprevisto (non tanto imprevisto) che ha rischiato di tagliare le gambe alle detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): lo stato legittimo degli immobili. Si era parlato di un Decreto Legge Semplificazioni da pubblicare entro maggio e con ogni probabilità se non sarà pubblicato entro questo mese, certamente lo sarà nei primi giorni di giugno.
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Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni
È ormai alle battute finali il Decreto Legge cosiddetto Semplificazioni che in 44 articoli ha l’ardito compito di rendere semplici quelle pratiche che nel corso degli anni sono risultate sempre più difficili con un aggravio di tempi, burocrazia e costi per i contribuenti. E tra questi articoli non poteva mancarne uno con lo scopo di semplificare il bonus 110% messo a punto dal Decreto Rilancio ma che ha stentato a decollare nonostante un’aliquota fiscale particolarmente favorevole.
Così, il nuovo Decreto Semplificazioni punta a risolvere le problematiche principali e ad estendere il beneficio a nuovi contribuenti.
Superbonus 110% per le unità immobiliari
La prima modifica riguarda l’art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio. Una piccola modifica ma dagli effetti importanti. Vengono, infatti, soppresse le parole “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno”, in questo modo la sostituzione dell’impianto di climatizzazione potrà rientrare nel 110% anche sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
Soppresso interamente il comma 2 che definiva l’accesso autonomo e la condizione di funzionalità indipendente delle unità immobiliari (anche se non si comprende come si farà per le lettere a) e b) che mantengono ancora queste due condizioni).
Superbonus 110% e impianto termico
Anche qui la modifica è di quelle molto “calde” e non solo perché riguarda l’impianto termico ma anche e soprattutto perché per gli interventi che vogliono accedere all’ecobonus 110% non servirà più un impianto termico fisso ma basterà qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Superbonus 110% per alberghi e pensioni
Esteso il superbonus anche per interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) realizzati da società. In particolare gli interventi su alberghi e pensioni potranno essere realizzati da:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Superbonus 110% e stato legittimo
Ma la modifica più importante riguarda la sostituzione integrale del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche interpretative). Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede:
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Ciò significa che tutti gli interventi che accedono al superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
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