Superbonus 110% e CILAS: cosa deve fare il SUE?
di Gianluca Oreto - 26/09/2021
Uno dei temi su cui mi sono battuto più spesso riguarda il modus legiferandi degli ultimi anni. In un Paese "normale" l'organo ad interpretare i "bisogni" della Società è il Parlamento (scelto dai cittadini). Siamo stati ormai abituati ad un'attività legislativa "straordinaria" in cui il Governo (a cui spetterebbe il potere esecutivo) emana provvedimenti immediatamente in vigore, i decreti legge, e solo in attesa di essere convertiti in legge dal Parlamento (entro 60 giorni).
Dal Decreto Legge alla legge: gli effetti sulla macchina amministrativa
Benché l'emergenza imponga l'utilizzo del Decreto Legge, alcune tematiche avrebbero bisogno di un serio ripensamento. La pubblicazione di questo strumento normativo su temi che riguardano (ad esempio) l'edilizia, i lavori pubblici o i bonus fiscali, conduce i principali attori coinvolti in una bolla (che generalmente dura proprio 60 giorni) in cui fare attenzione alla data di pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge prima e della sua Legge di conversione dopo.
Gli effetti del Decreto Semplificazioni-bis sul Decreto Rilancio
Facendo riferimento alle ultime modifiche apportate dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, liberi professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni si sono ritrovati con due date e due diversi provvedimenti:
- 1 giugno 2021 - entrata in vigore del D.L. n. 77/2021;
- 31 luglio 2021 - entrata in vigore della Legge di Conversione n. 108/2021.
A questa c'è da aggiungersi un'altra data:
- 5 agosto 2021 - data di entrata in vigore del nuovo modello CILA-Superbonus pubblicato sul sito del Ministero della Funzione Pubblica il giorno prima e come allegato all'Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU (Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021.
Interventi di Superbonus 110% in CILAS
Con una importante sostituzione del comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio è stata prevista un'innovazione al procedimento edilizio e al regime fiscale previsto per gli interventi di Superbonus 110% (eco, sisma, trainanti e trainati), anche su parti strutturali e prospetti, che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.
Su questo tema si è scritto tanto, soprattutto con riferimento agli interventi misti, abusi edilizi e alla decadenza del beneficio fiscale. Ciò che bisogna andare a capire è l'operato dello Sportello Unico Edilizia ovvero (art. 5, comma 1-bis del DPR n. 380 del 2001) "l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte", soprattutto con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Testo Unico Edilizia per il quale tale ufficio provvede "alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza...".
Si è posta una seria problematica. Il Decreto Semplificazioni-bis è in vigore dall'1 giugno 2021 per cui i SUE avrebbero dovuto modificare le procedure interne, la piattaforma informatica (se presente) e formare il personale. Cosa che non si fa mai nell'attesa che il Decreto Legge si consolidi con la sua legge di conversione.
La conversione in legge del D.L. n. 77/2021 è arrivata il 30 luglio 2021 e considerato che produce i suoi effetti il giorno successivo, i SUE avrebbero dovuto adeguare le loro procedure sicuramente dal 31 luglio 2021. Tutto questo senza avere a disposizione neanche un giorno per studiare bene la norma, confrontarsi con le professioni tecniche, formare il personale e adeguare la propria struttura tecnologica.
Cosa chiaramente impossibile!
Superbonus 110% e CILAS: cosa devono fare i SUE
Cosa devono fare oggi i SUE che non sono riusciti ad adeguarsi alle modifiche introdotte con la CILAS? In queste poche righe mi permetto di proporre una procedura:
- aprire un tavolo tecnico con gli Ordini delle principali professioni tecniche interessate;
- definire una linea di indirizzo relativamente agli effetti delle nuove modifiche;
- approvarla collegialmente;
- formare il personale interno e, nelle more delle modifiche alla eventuale piattaforma informatica, informare i professionisti del possibile invio della CILAS via PEC che dovrà obbligatoriamente essere protocollata (potrebbe sembrare un aspetto di poco conto ma non lo è);
- definire quali sono i punti da controllare nelle CILAS (e considerato che l'elaborato grafico consiste in una mera descrizione dell'intervento baserei il controllo solo sull'aspetto formale e sulle cause di decadenza del beneficio fiscale previste al comma 13-ter);
- definire se le pratiche vadano tutte a controllo, solo in percentuale o nessuna (alcuni SUE hanno previsto zero controlli).
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