Superbonus 110%: in arrivo la CILAS, problemi e possibili soluzioni
di Gianluca Oreto - 15/06/2021
Benché il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) sia immediatamente in vigore, buon senso impone di attendere la conversione in legge onde evitare un cambio di direzione (o addirittura un'inversione a u) in corso d'opera. Ed è così che il mondo delle costruzioni è in attesa di un nuovo modello che con ogni probabilità sarà ribattezzato CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus 110%.
Superbonus 110% e Comunicazione di inizio lavori asseverata
Un modello necessario a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del Decreto Semplificazioni-bis che per aggirare il problema legato alle tempistiche per le verifiche di conformità urbanistiche-edilizie, ha sostituito il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Nella sua nuova versione, il comma 13-ter ha previsto che tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% senza demolizione e ricostruzione possono essere considerati manutenzione straordinaria che necessita di una particolare Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 (attestazione a cura dell'interessato).
Inoltre questa nuova CILA, da noi ribattezzata CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus), non richiederà più l'attestazione da parte dell'interessato sullo stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ma soprattutto la presenza di eventuali abusi non causerà la decadenza della detrazione fiscale come previsto dall'art. 49 del Testo Unico Edilizia.
La perdita del Superbonus 110%
Le uniche cause che comporteranno la perdita del superbonus saranno:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
I problemi
Resta un grande e grosso problema. L'ultimo periodo del nuovo comma 13-ter prevede che "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento". Ciò significa:
- da una parte che le modifiche non avranno l'effetto condono su eventuali abusi edilizi presenti;
- dall'altra che la CILA autodenuncerà l'interessato al SUE nel caso gli elaborati grafici rappresentino delle difformità rispetto all'ultimo titolo edilizio.
Vi è, infine, un'altra problematica relativa alla necessità di aggiornare l'agibilità e, quindi, presentare una nuova segnalazione certificata che al suo interno, tra le altre cose, attesta anche la conformità urbanistica-edilizia dell'immobile.
Le possibili soluzioni
A questo punto, se l'obiettivo è riqualificare energeticamente e strutturalmente gli immobili prescindendo dalla loro conformità urbanistica-edilizia, il Governo potrebbe seriamente pensare ad alcune deroghe a tempo (valide unicamente per gli interventi che accedono al superbonus) per le quali:
- la CILAS dovrà asseverare unicamente l'intervento e il rispetto della normativa energetica, strutturale, impiantistica;
- il tecnico si sostituirà a tutti gli effetti allo Sportello Unico Edilizia che di contro non potrà più verificare (neanche a campione) le CILAS;
- resta fermo il diritto di terzi;
- non vi è più l'obbligo di presentare una nuova SCA.
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