Superbonus 110%, condomini e CILAS: basta la presentazione?
di Gianluca Oreto - 25/11/2022
"Non è mica da questi particolari, che si giudica un giocatore" canta il maestro Francesco De Gregori in una delle sue più belle opere (La leva calcistica della classe '68). Ma quando si parla di norme, e ancora di più si intrecciano temi come l'edilizia e le detrazioni fiscali, la qualità si valuta sempre dai piccoli particolari che possono stravolgerne il significato.
Superbonus 110% e condomini: l'eccezione per il 2023
Così come è accaduto con la "famosa" data di scadenza del 30 giugno 2022 (per fortuna chiarita dall'Agenzia delle Entrate ma mai dal legislatore stesso), un particolare delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater) all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), lascia più di un margine di (lecita) interpretazione.
Mi riferisco alla nuova formulazione del comma 8-bis, primo periodo, art. 119 del Decreto Rilancio ma, soprattutto, all'eccezione prevista dal legislatore nell'art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Aiuti quater.
Come ormai tutti sanno, superato lo "scoglio" delle delibere assembleari per l'approvazione dell'"esecuzione dei lavori" entro il 24 novembre 2022, il legislatore ha previsto che per i condomini che volessero mantenere l'aliquota del superbonus al 110% sulle spese sostenute nel 2023, è altresì necessario che alla data del 25 novembre 2022 "risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)".
Una formulazione che dimostra, ancora una volta, la scarsa conoscenza di chi legifera rispetto alle tante (piccole e grandi) sfaccettature di cui si compone l'edilizia privata. Mentre, infatti, molti Sportelli Unici Edilizia sono già provvisti di piattaforme informatiche (che oggi saranno puntualmente impallate o in manutenzione...scommettiamo?) per la presentazione delle comunicazioni e dei titoli edilizi (con immediata protocollazione dei documenti), in tanti altri si procede con l'invio delle PEC.
Molti potranno dire "vale la data di invio della PEC" per dimostrare la data del 25 novembre 2022 richiesta dal legislatore. E potrei anche essere d'accordo se vivessimo in un Paese normale! Tra le altre cose, lo stesso art. 5, comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede:
Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
Il Testo Unico Edilizia è del 2001 ed è i vigore dal 2003. Pensare che l'assenza di modalità telematiche possano invalidare un adempimento così importante, lo ritengo abbastanza pretestuoso. Andiamo, però, ad analizzare bene il modello di CILAS nazionale.
Il modello di CILAS
Sulla prima pagina in alto ci sono due riquadri. In quello a destra, compilato dal SUE, si riportano:
- il numero di pratica edilizia;
- la data (del protocollo);
- il numero di protocollo.
Nel caso in cui molti tecnici invieranno le CILAS via PEC già a partire dal pomeriggio di oggi (e penso che parecchie saranno inviate in prossimità delle 23.59), alcuni SUE (tutti) saranno chiusi e riceveranno le comunicazioni lunedì 28 novembre 2022, assegnando un numero di protocollo e una data (nella migliore delle ipotesi il 28/11 stesso).
Dopo un attento confronto con Andrea Di Leo, avvocato esperto in edilizia e urbanistica, consapevole della pessima formulazione della disposizione in esame e certo che in fase di controllo l'Agenzia delle Entrate non potrà fare altro che riferirsi alla data di protocollo subissando poi i Comuni di richieste di chiarimento sulla data di presentazione (che non viene indicata), il consiglio è di allegare alla documentazione dell'intervento anche la ricevuta di invio e di accettazione della CILAS.
Rimane la consapevolezza di una formulazione normativa poco attenta non prevedendo che la CILAS "risulti presentata" ma solo "risulti effettuata" (che non vuol dire nulla). E forse le mie sono solo elucubrazioni di chi analizza le norme con spirito eccessivamente critico. Ma risulta evidente che ancora una volta il legislatore ha sbagliato due volte:
- la prima per non aver dato un transitorio congruo;
- la seconda per aver formulato una norma nel peggiore dei modi possibile lasciando un dubbio che come sempre schiererà due fazioni contrapposte tra chi giurerà basti l'invio della PEC e chi, come me, qualche domanda se la pone sempre (richiando, come spesso mi è accaduto, di essere subissato di critiche).
© Riproduzione riservata
- Tag: