Superbonus 110% e congruità dei costi: niente più analisi dei prezzi?
di Gianluca Oreto - 25/02/2022
A novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore delle misure antifrode di cui al D.L. n. 157/2021 (Decreto Antifrode), l'Agenzia delle Entrate pubblicò la circolare n. 16/E accolta dal mondo delle detrazioni fiscali in edilizia come una vera e propria bomba.
L'Asseverazione di congruità e i dubbi sui prezzari
L'Agenzia delle Entrate disse chiaramente che i prezzari individuati al punto 13, Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) potevano essere utilizzati solo per gli interventi di riqualificazione energetica indicati all'art. 2 del Decreto del MiSE stesso.
Un chiarimento in linea con quanto previsto dalla normativa di rango primario che di fatto escluse l'utilizzo dei prezzari della casa editrice DEI per la verifica di congruità delle spese sostenute per il sismabonus e per tutti gli altri bonus fiscali che non prevedono risparmio energetico, ai quali andava applicato il criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis del Decreto rilancio. Ossia i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
La situazione post Legge di Bilancio 2022
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato il su richiamato comma 13-bis prevedendo che le modalità di attestazione della congruità individuati dal Decreto Requisiti tecnici dovessero intendersi applicabili anche per gli interventi di sismabonus e per tutti quelli che davano accesso agli altri bonus fiscali:
- art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sismabonus ordinario);
- art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
- art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici).
Cosa cambierà con il nuovo Decreto del MiTE
Nelle scorse settimane il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha posto la sua firma sul Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 del quale il mondo delle costruzioni attende con ansia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo Decreto del MiTE aumenta del 20% gli importi dei costi riportati nell'Allegato I al Decreto Requisiti tecnici del MiSE e apporta anche alcune importanti modifiche all'Allegato A del Decreto Requisiti tecnici stesso.
L'attuale versione dell'Allegato A al Decreto Requisiti tecnici, al punto 13, prevede che l'asseverazione di congruità delle spese vada fatta:
- utilizzando i prezzari regionali o quelli della casa editrice privata DEI;
- in mancanza facendo le analisi dei prezzi e in questi casi il tecnico "può" anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del Decreto MiSE stesso.
Il punto 13 dell'Allegato A viene, però, interamente riscritto dal nuovo Decreto del MiTE ed in particolare:
- salta ogni riferimento ai prezzari da utilizzare che vengono, però, riportati all'art. 3, comma 4 del nuovo Decreto del MiTE che recita: "Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI";
- viene eliminata la possibilità prevista oggi al punto 13.1, lettera b) del Decreto del MiSE, nel caso in cui i prezzari Regionali e DEI non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, di poter determinare i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Da nessuna parte viene, dunque, prevista la possibilità di fare le analisi dei prezzi, ovvero la metodologia che concettualmente rappresenta più fedelmente il costo di un intervento.
La nuova asseverazione di congruità nel Decreto del MiSE
Di seguito il nuovo punto 13, allegato A al Decreto del MiSE sostituito dal Decreto del MiTE (per il quale ricordiamo che si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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