Superbonus 110% e contributi terremoto: i chiarimenti del Fisco
di Redazione tecnica - 26/04/2021
Superbonus 110% e contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici: sono cumulabili? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 23 aprile 2021, n. 28/E ad oggetto “Cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.
Indice degli argomenti
La cumulabilità con il Sismabonus
Per rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua risposta n. 61 del 19 febbraio 2019 con la quale aveva già chiarito che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non sbarra la strada alla fruizione del sismabonus per interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio.
Con la citata risposta l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018.
Tale Ordinanza:
- ha definito i “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis (...) (sisma bonus)”, al fine di “adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis (…)”;
- ha tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ai sensi del quale «Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;
- stabilisce che “in applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 [ovvero i soggetti aventi i requisiti per la concessione di contributi per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016] possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017”.
Si è, dunque, tenuto conto del fatto che il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell'edificio, affermando un più generale principio di compatibilità tra i predetti contributi e le agevolazioni fiscali. Nella citata risposta n. 61, inoltre, è stato precisato che tale finalità non viene meno non solo con riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 ma anche laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
La cumulabilità con il Superbonus 110%
Il principio enunciato, in ordine alla possibilità di fruire delle detrazioni solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali, è coerente con quello generalmente applicabile in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, in base al quale la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Con specifico riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - ivi compresi quelli antisismici di cui al citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 - infatti, nella circolare n. 19/E del 2020 è stato, da ultimo, confermato che in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.
Analogo principio è ribadito anche nella Ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, adottata dal Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, l'articolo 7 della citata Ordinanza n. 108, prevede espressamente che le disposizioni di cui alla Ordinanza n. 60 del 2018 - comprese quelle relative al concorso tra contributi per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali si applicano anche agli interventi edilizi effettuati su edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 per i quali spetta il Superbonus.
Successivamente, con l’Ordinanza commissariale n. 111 del 2020, è stato stabilito che:
- il Superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma.
Con la circolare n. 24/E del 2020, infine, è stato chiarito con riferimento al Superbonus (in conformità con la precedente prassi in materia di sismabonus) che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Per quali spese
In definitiva, in riferimento ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime si applicano:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Ciò comporta che è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980. Infine, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche il Superbonus si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.
A titolo esemplificativo, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.
Le verifiche e i controlli dell'Agenzia delle Entratr
Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è, tuttavia, necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale.
Ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi.
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