Superbonus 110%: cosa occorre per il Cappotto Termico

di Redazione tecnica - 30/04/2021
Aggiornato il: 03/05/2021

Chi ha seguito le vicende legate alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) è a conoscenza di tutti gli interventi che godono dell'agevolazione prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tra tutti gli interventi, uno è certamente quello più richiesto e più pubblicizzato dalle aziende.

Superbonus 110%: gli interventi agevolabili

La misura messa a punto dal Decreto Rilancio, ad oggi, consente l'accesso ad una detrazione fiscale del 110% applicabile alle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Sull'estensione dell'orizzonte temporale dobbiamo ancora attendere che la proroga al 2022 prevista dalla Legge di Bilancio 2021 produca i suoi effetti, anche se all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) è stato prevista l'approvazione di un Decreto Legge (a maggio 2021) che, oltre a prevedere alcune semplificazioni, potrà estendere i termini fino al 2025.

Ad oggi, la certezza è che le seguenti spese, sostenute fino al 31 dicembre 2021, potranno rientrare nel bonus 110% direttamente (interventi trainanti):

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica è possibile far rientrare nel 110% (con i loro limiti di spesa) anche:

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • l'efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico è possibile far rientrare nel 110% (con i loro limiti di spesa) anche:

  • l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico è possibile far rientrare nel 110% la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

I requisiti per il cappotto termico

L'intervento più richiesto e più pubblicizzato da tutti gli operatori è quello di isolamento termico dell'involucro edilizio che consente l'accesso ad una moltitudine di interventi trainati tra cui (primo tra tutti) la sostituzione degli infissi.

La realizzazione del cappotto termico deve però rispettare alcuni requisiti:

  • intanto deve interessare l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
  • bisogna rispettare dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici);
  • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Con specifico riferimento ai materiali isolanti l'Enea ha fornito diversi chiarimenti sull'idoneità dei prodotti per l’isolamento termico.



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