Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione: la scadenza per le unifamiliari

di Gianluca Oreto - 10/03/2022

La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedendo un articolato sistema di proroghe per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Un aspetto che ha lasciato più di un dubbio riguarda la proroga dell'orizzonte temporale per gli edifici unifamiliari in caso di demolizione e ricostruzione. Argomento da me trattato insieme alla collega Donatella Salamita all'interno dell'articolo Superbonus 110%: le scadenze in caso di demolizione e ricostruzione.

In questo approfondimento abbiamo provato ad analizzare nel dettaglio i contenuti del comma 8-bis richiamato, esplodendolo nelle sue singole componenti e fornendo una nostra interpretazione alla sistema di proroghe previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

L'analisi del comma ci ha condotto alla conclusione che la proroga al 2025 con decalage della aliquota (110% fino al 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025) fosse riservata esclusivamente ai soggetti indicati all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio.

Il primo periodo del comma 8-bis nel definire la proroga al 2025 includeva anche gli interventi effettuati:

  • dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
  • su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Ed è proprio quest'ultimo punto che ha tratto in inganno molti colleghi: la proroga può essere applicata anche per la demolizione e ricostruzione di edifici unifamiliari o comunque non rientranti tra i beneficiari indicati all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio?

Superbonus 110% e orizzonte temporale: l'interrogazione in Commissione

Noi avevamo già risposto con un secco NO. A confermare la nostra posizione è arrivata la risposta del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, all'interrogazione a risposta in commissione 5-07599 presentata dal deputato Gian Mario Fragomeli.

Tra le domande poste, il deputato Fragomeli ha chiesto se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1 comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interessasse anche gli edifici unifamiliari.

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la risposta del sottosegretario

Dopo aver rammentato i contenuti del comma 8-bis, il sottosegretario ha confermato che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari.

Per questo motivo, la risposta è stata lapidaria ritenendo che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli «edifici unifamiliari», ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.

Superbonus 110% e unifamiliari: il 30% dell'intervento complessivo

Altra domanda interessante posta in commissione riguarda la proroga al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari che al 30 giugno 2022 abbiano realizzato lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Il deputato ha chiesto di chiarire se nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus e Ecobonus 110%), per verificare il rispetto della suddetta percentuale, è necessario fare riferimento a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110%) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori. Ciò, ovviamente, ferme restando le condizioni richieste per godere invece dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Il sottosegretario ha risposto ricordando la FAQ n. 3 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate che ha già chiarito che tale percentuale del 30% va commisurata all’intervento complessivamente considerato. A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.



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