Superbonus 110% e Durc: facciamo attenzione

di Giada Mazzanti - 08/02/2021

Come ben noto, alla luce dei benefici relativi al superbonus 110%, il rispetto delle previsioni di legge e delle normative del settore risulta indispensabile. Committenti e tecnici abilitati svolgono un ruolo di primaria importanza nel processo di scelta dell’impresa alla quale affidare i lavori rientranti nell’ambito del superbonus 110%. Con riferimento alle norme del D.lgs. 81/2008, occorre rilevare che il comma 3, articolo 8 del Decreto MiSE (requisiti Ecobonus), riporta testualmente:

“Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica”.

Tra le normative richiamate emergono la verifica di regolarità contributiva DURC on line e di idoneità tecnico professionale.

Verifica di regolarità contributiva Durc on line

Nei lavori privati, il DURC deve essere verificato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l’esecuzione del lavoro. Anche per ogni singola impresa subappaltatrice o di fornitura con posa in opera o nolo a caldo, e deve essere verificato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività o fase lavorativa all’interno del cantiere stesso. Nel caso di lavori privati con pluralità d’imprese, il DURC va verificato prima dell’inizio dei lavori; ogni impresa deve presentare Il DURC prima dell’inizio della propria attività in cantiere, ciò anche nel caso di inizio effettivo in una fase successiva. La sanzione in caso di inadempienza può dare adito alla sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. Nei lavori privati il DURC è necessario prima dell’inizio dei lavori, ma non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione del lavoro, salvo quanto previsto dalla legislazione regionale. In sede contrattuale è condizione necessaria inserire le tempistiche dei lavori (con le penalità di ritardo), nonché l’obbligo di verifica DURC on line prima dei pagamenti. A scopo prudenziale, i lavori edili privati debbono essere sempre accompagnati dalla verifica DURC on line prima del loro affidamento, in corso di opera e prima di ogni pagamento. Il DURC, nei lavori privati, è un diritto del committente ed anche un dovere suo, dell’Amministrazione concedente e del professionista, a tutela del cliente stesso, anche per evitare la richiesta di pagamenti retributivi e contributivi per responsabilità solidale, da parte dei soggetti legittimamente coinvolti.

L’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva e il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, possono effettuare la verifica della regolarità contributiva con il servizio «DURC On Line» direttamente, oppure delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto. La verifica della regolarità contributiva può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali. Per i soggetti delegati l’accesso al servizio avviene esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità. Chiunque abbia interesse può accedere alla funzione di consultazione dei Siti dedicati di INPS e di INAIL per verificare la presenza del DURC in corso di validità mediante ricerca per codice fiscale o del DURC on line. Per la richiesta delle credenziali di accesso al Servizio DURC on line, sul sito di INPS e di INAIL è disponibile il Manuale Utente dedicato.

L’articolo 2, rubricato «Verifica di regolarità contributiva», comma 1, primo periodo del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 febbraio 2016 (G.U. 19 ottobre 2016, n. 245) di modifica del D.M. 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva», stabilisce che «i soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, dalle Casse edili». 

Verifica di idoneità tecnico professionale

Nel Testo Unico Sicurezza (TUS) il committente privato è “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” e, sempre in ambito privato, il responsabile dei lavori è “il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” (art. 89 D.lgs. n. 81/2008). Il committente privato quindi, è il principale soggetto che ha il compito di garantire la regolarità e la corretta gestione dei lavori, poiché le sue scelte influiscono sulla qualità dei lavori e sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia. Sul Committente ricade la responsabilità di verificare l’idoneità tecnico professionale, vigilando in itinere e sino alla fine dei lavori sulla regolarità e sulla sicurezza in cantiere, per evitare di incorrere nelle responsabilità e nelle conseguenze patrimoniali e procedurali. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di un operatore economico del settore edile è un adempimento a carico del committente dell’opera. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, ma non è mai esonerato dalle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza (articolo 93 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori). L’assistenza di responsabili dei lavori e di tecnici di fiducia è estremamente importante: solo chi ha le adeguate capacità può eseguire le attività edili richieste dal committente, al fine di azzerare (o comunque ridurre al minimo) i gravi rischi, ben noti, del settore.

Ai sensi del comma 9, dell’articolo 90 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, il committente o il responsabile dei lavori, “anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: 

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”. 

Sul Sito dedicato, l’Agenzia delle entrate rende noto che nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi. Inoltre, la responsabilità solidale negli appalti rappresenta un alto rischio da tenere nella debita considerazione fin dalla fase di scelta del contraente, in quanto può determinare in capo al committente costi e spese non preventivati e non sempre totalmente eliminabili attraverso un’adeguata contrattualizzazione dell’appalto. Ecco perché, nell’ambito di lavori di natura edile, un committente che voglia «dormire sonni tranquilli» dovrebbe rivolgersi esclusivamente a imprese regolari, che applichino ai propri lavoratori il Contratto collettivo nazionale di lavoro edile, sottoscritto dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il committente, anche privato, che ometta di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice con le modalità di cui all’Allegato XVII, ai sensi del combinato disposto articolo 90 comma 9, lettera a) e articolo 157 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è sanzionabile con l’arresto o con l’ammenda. Frequentemente i committenti privati non sono consapevoli dei rischi ai quali vanno incontro nel caso di affidamento dei lavori a pseudo imprenditori, privi di regolarità contributiva. Ecco perché ì responsabili dei lavori svolgono un ruolo preventivo focale, di raccordo con le Amministrazioni Concedenti titoli abilitativi. Importante è altresì la dovuta vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, fino alla loro conclusione, nonché la previsione di idonee clausole contrattuali a garanzia, tenuto conto che il DURC on line è condizione necessaria, ma non sufficiente per liberare il committente dalla responsabilità solidale. Occorre sottolineare che, nel caso di lavori edili, il DURC on line deve essere comprensivo della verifica relativa al Sistema delle Casse edili, mediante la voce “CNCE” - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili. Le Casse edili competenti ad attestare la regolarità o congruità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il Contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Articolo 2, comma 1, lettera h) D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

A cura di Giada Mazzanti
Autrice del libro Durc e regolarità contributiva in edilizia



© Riproduzione riservata