Superbonus 110%: facciamo il punto dopo il Semplificazioni-bis

di Donatella Salamita - 27/07/2021

Entriamo nel merito della effettiva realizzabilità delle opere, dall’inizio dei lavori alla loro prosecuzione, asseverazioni, trasmissioni telematiche per le opzioni alternative alla detrazione “Cessione del Credito” e “Sconto in fattura”, nonché al calcolo del limite di spesa.

L’inizio lavori

Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed effettiva concretizzazione procedurale, comporta, ai sensi del c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello esposto in cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento della dizione “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Inizio lavori che va a perfezionarsi dopo lo svolgimento di una prassi molto articolata e sistematica, come voluta dal legislatore in sede di emanazione della norma inerente il super incentivo potenziato nella misura del 110%.

La data di avvio delle opere risulterà dal titolo abilitativo edilizio o dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 per gli interventi in attività edilizia libera non subordinati ad alcuna presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove ricade l’immobile, facendo salvi eventuali preventivi conseguimenti di pareri, nulla osta ed autorizzazioni da parte degli enti preposti all’osservanza di un determinato vincolo.

Per quanto attiene, invece, gli interventi in corso d’opera è l’Agenzia delle Entrate ad affermare si possano detrarre le spese nella misura del 110% per espressa previsione letterale del Decreto Rilancio: “spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1/07/2020 al 30/06/2022”.

La norma non avendo optato per alcuna precisazione in merito alle opere edili in corso ha, implicitamente, ammesso l'applicazione delle nuove misure, ciò è avvalorato soprattutto per il criterio di cassa che regola le misure, conferma è la Circolare 2/E del 14/02/2020 in materia di detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico relativa al bonus facciate introdotto dalla legge 160/2019.

L’incrocio tra inizio e fine lavori tra interventi trainanti e trainati, pena la decadenza dell’agevolazione 110%

La condizione si considera soddisfatta se le date delle spese supportate per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli le opere cd. “trainanti” dovranno, obbligatoriamente, essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, se il contribuente ha affrontato costi relativi ad interventi trainanti, quali il rifacimento del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, a marzo 2020, quindi non ammessi al Superbonus il quale impone decorrenza dall’1 luglio 2020 non potrà beneficiare dell’agevolazione 110% neanche per le somme inerenti la sostituzione delle finestre o l’installazione dell’impianto fotovoltaico, di fatto classificati tra gli interventi trainati, seppure i pagamenti siano stati effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, quindi postumi all’1 luglio 2020.

Il rilascio delle asseverazioni

Il professionista abilitato rilascerà l’asseverazione o al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori attestando i requisiti tecnici sulla base del progetto, la congruità dei costi e la effettiva realizzazione.

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico è il documento che, telematicamente, si trasmette all’ENEA, secondo le modalità attuative del Decreto Asseverazioni del MISE del 06/08/2020.

Per quanto attiene gli interventi antisismici l’asseverazione, invece, riguarda l’efficacia delle opere effettuate e la congruità delle spese sostenute, è resa dal progettista e direttore dei lavori strutturali, dal collaudatore statico, se presente, ognuno per le rispettive competenze, secondo i dettami del Decreto M.I.T. 58/2017.

In questi casi sia l’asseverazione, che l’attestazione comportano coinvolgere la figura del progettista dell’intervento strutturale, la quale integrando quanto già previsto nel d.P.R. 380/2001 e nel D.M.14/01/2018 renderà asseverazione ai sensi del c.2, art.3, D.M.58/2017, circa la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito della realizzazione delle opere, allegando la stessa al progetto trasmesso al Comune.

Anche il direttore dei lavori, che potrà coincidere con il progettista, contrariamente alle asseverazioni rese per gli interventi di efficientamento energetico, nonché il Collaudatore Statico, se nominato, ai sensi del c.4, art.3, D.M.58/2017 dovranno attestare all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo la conformità delle opere realizzate al progetto depositato come asseverato dal progettista. Documentazione che andrà depositata allo sportello unico, così come avvenuto per la precedente e consegnata in copia al committente.

Peculiarità asseverazioni

Il professionista, o i professionisti, dichiarano ai sensi degli gli artt. 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000, elementi essenziali a pena di nullità, dovranno pertanto riportare:

  1. Dichiarazione espressa nella quale specificato voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad una pec, anche ai fini delle contestazioni;
  2. Dichiarazione riferita alla data dell’asseverazione circa il massimale della polizza allegata, ovverosia che risulti adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi

Le asseverazioni potranno riferirsi ad interventi conclusi o ad uno stato d’avanzamento lavori, entro i limiti previsti dal c.13-bis art.119 Decreto Rilancio ed essere effettuate su modulo tipo di cui all’Allegato 1 del Decreto del MISE se si tratta di opere ultimate, o su modulo tipo di cui all’Allegato 2 del medesimo decreto se trattasi di stato d’avanzamento lavori.

L’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute prenderà a riferimento i Prezzari individuati dal Decreto MISE 06/08/2020, ovverosia i Prezzari Regionali e delle Province Autonome ed i Prezzari DEI editi dalla tipografia del Genio Civile.

Il visto di conformità

Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario scelga quali somme portare in detrazione o se optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo ultimo caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35 D.Lgs 241/1997, dal soggetto che si occuperà della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il documento, nello specifico, riporta i dati inerenti la documentazione procedurale ai fini dell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’incentivo fiscale.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Le opzioni alternative alla detrazione: Cessione del Credito e Sconto in Fattura

Il contribuente, in luogo o contestualmente alla detrazione, potrà optare per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto in fattura con successiva facoltà nel poter cedere lo stesso importo.

In riferimento alle detrazioni di cui al D.L. 63/2013 è, ad oggi, esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Per quanto attiene gli interventi di demolizione e ricostruzione l’aliquota del 110% diminuisce al 90% laddove l’immobile venga ricostruito da impresa di ristrutturazione o di costruzione, in quanto è richiesta ed è d’obbligo la stipula della polizza fideiussoria.

Sintetiche definizioni delle opzioni

La Cessione del Credito riguarda un importo di pari ammontare alle spese occorrenti per la realizzazione dell’intervento ed ammette facoltà successiva nel poter trasferire lo stesso credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo Sconto in Fattura rappresenta un contributo sul corrispettivo dovuto fino all’importo del dovuto anticipato dall’impresa e da questa recuperato sotto forma di credito d'imposta con ammontare uguale alla detrazione spettante. La stessa impresa potrà cedere il credito ad altri soggetti.

Calcolo spesa detraibile

Ai fini del calcolo del limite di spesa, per quanto attiene gli interventi trainanti il tetto massimo agevolabile sarà dato dal prodotto del massimale disposto per il singolo intervento per l’indice 1,1, differentemente, per gli interventi trainati, l’importo agevolabile sarà ottenuto dividendo il tetto massimo di spesa ammesso alla agevolazione per lo stesso indice 1,1.

La contestualità tra detrazione, sconto in fattura e cessione del credito

Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato, ovvero se a fronte di una spesa di €30.000 il fornitore applica uno sconto di €10.000 lo stesso maturerà un credito d’imposta di €11.000.

Il contribuente potrà portare in detrazione €22.000 pari al 110% di €20.000 rimasti a suo carico, o, in alternativa optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto.

Gli interventi dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nei contenuti della Circolare 24/E/2020 ha trattato diverse casistiche inerenti l’applicazione della detrazione e delle opzioni

In particolare ha specificato alcune combinazioni:

1) il caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste dello sconto in fattura e della cessione del credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri;

2) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in quanto i singoli condomini potranno scegliere, anche singolarmente, se sostenere le spese relative agli interventi, quindi fruire della detrazione o delle opzioni;

3) sempre in relazione agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, se optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base delle spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori la quota a lui imputabile o, sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione ai fornitori per la quota a lui imputabile.

Deroghe

È l’art.121, L.77/2020, a disporre le opzioni sconto e cessione vadano applicate in deroga alle disposizioni di cui all’art.14, c.mi 2-ter, 2-sexies e 3.1, art. 16 c.mi 1-quinquies, 3°, 4° e 5° periodo e 1-septies, 2° e 3° periodo, d.l. 63/2013, per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis c.1 lett. a) e b) del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986);
  • efficienza energetica, art.14 d.l. 63/2013 ed art.119 c.mi 1 e 2 L.77/2020;
  • adozione di misure antisismiche, art.16, c.mi da 1-bis a 1-septies d.l.63/2013 ed art.119 c.4 L.77/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, art.1, c. 219 e 220 L.160/2019;
  • installazione impianti fotovoltaici, art. 16-bis c.1, lett.h) T.U.I.R. ed art.119 c.mi 5 e 6 L.77/2020;
  • installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, art. 16-ter d.l.63/2016 ed art.119 c.8 L.77/2020.

L’utilizzo e la fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione ai sensi dell’art.17 D.Lgs 241/1997, in quote annuali, cinque per il Superbonus e dieci per le detrazioni previgenti, viene fruito nel modo in cui sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota non utilizzata entro l’anno non potrà essere traslata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso.

Soggetti non ammessi alla detrazione dell’imposta lorda

Trattandosi di una detrazione dell’imposta lorda il Superbonus non potrà essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti che non rientrano nella cd. no tax area.

È il caso dei titolari, esclusivamente, di redditi derivanti dall’esercizio dell’attività che aderiscono al regime forfettario. I medesimi potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Nell’esercizio dell’opzione non rileva la circostanza il reddito non concorra alla formazione della base imponibile che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati al comma 2 dell’art.121 L.77/2020.

La sommatoria detrazione per più interventi agevolabili: esempi pratici

Nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, con limite di spesa di € 50.000 e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, con limite di spesa di € 30.000, avranno diritto ad una detrazione del 110% calcolata sull’importo di € 80.000, da ripartire in base alla spesa sostenuta da ciascuno.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (trainante) e il condomino al quale sono imputate le spese per tale intervento pari, ad esempio ad € 10.000, le schermature solari con una spesa di € 5.000, avrà diritto alla detrazione di € 38.500, quale 110% della sommatoria dei lavori pari ad € 35.000.

Per gli interventi sulle parti comuni di un condominio ove il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle u.i. di cui l’edificio è composto l’ammontare di spesa costituisce il limite massimo agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole u.i. Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt.1123 e segg. C.C. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola u.i..

Nel caso di un edificio in condominio composto da 5 u.i. in cui si realizzino interventi di isolamento termico delle superfici opache, dove il limite di spesa è di €40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, quindi €200.000 ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore ad €40.000.

La trasmissione telematica nel Portale dedicato dell’ENEA

La compilazione documentale avviene nella piattaforma telematica dedicata dell’ENEA, la documentazione da trasmettere si distingue in relazione agli interventi da realizzare, al suo effettivo completamento, comprensivo dell’Asseverazione e della Scheda descrittiva degli interventi il soggetto riceverà il codice CPID 3.

Per gli interventi di cui ai c.mi 1, 2 e 3 art.119 L.77/2020 la Comunicazione è inviata a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

L’ENEA trasmette all’A.d.E. i dati sintetici delle asseverazioni secondo termini e modalità telematiche definite d’intesa tra i medesimi enti.

Sulla base dei dati ricevuti l’A.d.E. verifica l’esistenza dell’Asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il 15/10/2020, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, si effettua la comunicazione, da inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cessione del credito ad altri soggetti entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per quanto attiene gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari la comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per quanto attiene gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali la stessa è trasmessa o dall’amministratore condominiale, sia direttamente o avvalendosi dell’intermediario di cui all’art.3 c.3 d.P.R.322/1998.

Se non nominato l’Amministratore Condominiale, non correndone obbligo ai sensi dell’art.1129 C.C., la Comunicazione viene inoltrata da un condomino incaricato.

Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono stati già indicati nella delibera assembleare, comunica tempestivamente all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto ed il codice fiscale del cessionario. L’amministratore comunica ai condomini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione e nel caso di sua non presenza la stessa viene comunicata dal condomino incaricato.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, la ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto con indicate le motivazioni. La ricevuta resta nella disponibilità del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’A.d.E.

Discrasie inerenti le trasmissioni telematiche

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, entro lo stesso termine può essere inviata la sostitutiva alla precedente, diversamente ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Il mancato invio della Comunicazione entro i termini e con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’A.d.E. prot. n.283847/2020 dell’8/08/2020 rende l’opzione inefficace.

I dati relativi all'opzione sono comunicati telematicamente anche a mezzo i soggetti che rilasciano il visto di conformità, secondo le disposizioni del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e della Circolare n.24/E, entrambi dell’8/08/2020.

La tematica dei “Controlli”

Per i soggetti che optano per la cessione del credito o per lo sconto in fattura si applica l’art.31 e seguenti d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell’art.43 d.P.R.600/1973 e dell’art.27, commi da 16 a 20 D.L.185/2008.

L’amministrazione finanziaria procede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorando la somma degli interessi di cui all’art.20 d.P.R.602/1973 e delle sanzioni di cui all'art.13 D.Lgs 471/1997.

Il recupero dell'importo effettuato nei confronti del beneficiario mantiene salvo il concorso nella violazione e l’applicazione dell’art.9 c.1 D.Lgs 472/1997 per la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo, interessi e sanzioni.

Fornitori e cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

I controlli a campione sulle Asseverazioni

I controlli sono finalizzati ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni 110%, vengono svolti da ENEA con modi e procedure previste dal MISE.

ENEA elabora e sottopone alla direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del MISE un programma di controlli a campione, in un limite del 5% delle asseverazioni presentate, nonché su quelle inerenti lavori iniziati prima del 1° luglio 2020.

Per l’avvio delle sanzioni le risultanze dei controlli vengono trasmesse al MISE, ogni due mesi.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed al MEF

Organo di controllo alla veridicità delle asseverazioni ed attestazioni ai sensi dell'art.14 L.689/1981 il MISE.

Tra le motivazioni che potranno portare il contribuente alla perdita del beneficio, il c.14 art.119, dispone vi siano la falsità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato, con applicazione delle disposizioni di cui alla L.689/1981.

La direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del MISE, dopo l’effettuazione della contestazione sentiti gli interessati, se ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritenuto fondato l’accertamento, contestualmente all’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’A.d.E. ed al MEF l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive di veridicità, al fine di assicurare l’attività comportante la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni provocati dall’attività professionale prestata. La procedura è comprensiva della comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato.

In conclusione

Trattare il Superbonus 110% oggi è molto differente rispetto ai due momenti che hanno portato, dapprima, a prendere cognizione e conoscenza del Decreto Rilancio, introduttivo di quella Agevolazione potenziata nella misura del 110% per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e successivamente della Legge di conversione, con modifiche n. 77 del 17 luglio 2020 a pochi giorni dal decorso del primo anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tutto questo arco temporale non sono mancate e non mancano, con un quadro non ancora completo, eccessi e criticità nella riformulazione della norma.

La normativa intervenuta sul Superbonus

Quali, in breve, i provvedimenti legislativi rimodulanti il testo disciplinante il Superbonus 110%? La Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, le cui proroghe come introdotte ai commi dal 66 al 72, ai sensi del c.74 hanno acquistato efficacia a seguito della definitiva approvazione da parte del Consiglio U.E. avvenuta il 13 luglio u.s.;

Il D.L. 59/2021 cd. “Decreto Foldone” convertito, con modifiche, dalla Legge n.101/2021 rendendo vigenti le estensioni temporali per la fruizione dell’agevolazione per taluni beneficiari;

Precedentemente:

Il D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito con modifiche dalla Legge n.120/2020 che intervenendo nel disposto di cui all’art.9-bis d.P.R.380/2001 “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili” incidente, sostanzialmente, nella norma;

Il D.L. 104/2020 cd. “Decreto Agosto” convertito con modifiche dalla Legge n. 126/2020.

A completare, almeno per il momento, siamo ad un passo dalla conversione in legge del D.L. 77/2021 “Semplificazioni –bis” tendente a snellire, oltremodo, l’iter procedurale per la fruizione del beneficio fiscale.

La Legge 77/2020 rappresenta nel concentrato dei due articoli 119 e 121 non solo nuove opportunità, ma comporta, oltremodo, andare a riunire un corposo compendio normativo, escludendo, però, nuove installazioni ed interventi di completamento degli edifici, loro porzioni e delle unità immobiliari, senza incidere sulle detrazioni previgenti.

Dal punto di vista progettuale, amministrativo e fiscale c’è stata una forte incisione in quell’impronta che, quotidianamente, permette di assistere ai tavoli tecnici ed agli, ormai abituali, corsi di formazione, le due definizioni “interventi trainanti” ed “interventi trainati” ed in particolare la distinzione tra essi è diventata parte integrante delle professioni con contestuale molteplicità circa formulazioni, affermazioni e quesiti soprattutto laddove occorra determinare cosa la norma preveda e legittimi, più in particolare circa la condizione da essa disposta con l’obbligo della effettuazione congiunta tra i superiori interventi, la loro contabilizzazione, e non da meno l’abbinamento con le ordinarie e previgenti detrazioni.

A rendere particolare il provvedimento di cui alla Legge sul Superbonus, seppur non espressamente previsto nei suoi contenuti, è la figura del progettista nel riassumere il ruolo del lontano “tecnico fiscalista” non evitabile se consideriamo come dagli studi di progettazione si improntano e sviluppano aspetti non più di sola natura tecnica essendo essenziale conoscere, oggi, anche la materia fiscale alla stregua delle opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, già vigenti da anni ma competenza degli studi commerciali.

Introdotto il Superbonus 110% variano i compiti professionali, anche in dipendenza del forte interesse da parte del cittadino al “rinnovo ed alla rivalutazione” del proprio edificio.

Si è mobilitato un nuovo e corposo orizzonte, vario ed impegnativo, supportato e corredato da numerosi apporti dell’ Agenzia delle Entrate dedicando al Superbonus le sue Guide, Circolari, Risoluzioni e quasi 200 Risposte ad Interpelli, si pronunciano e diffondono chiarimenti ENEA, MISE, MEF e Governo, contestualmente si amplia la platea del mondo del lavoro in tutti quei settori legati all’agevolazione.

In conclusione parlare oggi del “centodieci” permette ampiamente rilevare come la norma sia innovativa e spregiudicata, interessante ed impegnativa, come richieda una totale comprensione, da una parte, così come dall’altra apra incertezze e criticità soprattutto laddove interviene in disallineamento con la disciplina urbanistico-edilizia.

Se volessimo definire in poche parole, rispettivamente il Superecobonus ed il Supersismabonus, non dovremmo fare altro che riprendere il testuale contenuto della norma, nello specifico l’art.119 L.77/2020:

  • al c.1 lettere a), b) e c), per gli interventi inerenti il Superecobonus: isolamento termico dell’edificio, sostituzione impianti termici nelle parti comuni degli edifici, nelle abitazioni unifamiliari e nelle unità immobiliari dotate di accesso autonomo ed indipendenza funzionale ricadenti in edifici plurifamiliari.

Presupposto è la la realizzazione congiunta tra i superiori interventi e gli interveti trainati, si aggiungono il miglioramento di due classi energetiche dell’involucro edilizio, o se lo stesso possiede già una classe alta, l’ottenimento di quella migliore, la realizzazione da parte di persone fisiche su un numero massimo di due unità residenziali.

Ai c.4 e 5 per gli interventi inerenti il Supersismabonus: interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore del medesimo testo, in relazione a cui fruiscono dell’agevolazione 110% gli immobili residenziali. Tra gli interventi detraibili rientrano la classificazione e verifica sismica degli immobili, l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e sulle parti strutturali, ivi compresa la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio e la realizzazione delle opere necessarie al rilascio della suddetta documentazione.

E’ ammessa la contestuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, e, da introduzione del Decreto Semplificazioni –bis gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’immobile deve trovarsi in zona sismica 1, 2 o 3 (O.P.C.M. 3274/2003), non vige il limite del numero massimo di due abitazioni per contribuente.



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