Superbonus 110% fino al 2025: ecco per chi
di Gianluca Oreto - 27/10/2023
Il 31 dicembre 2023 sarà una data importante da ricordare, soprattutto perché terminerà ufficialmente il superbonus con aliquota al 110% per i principali soggetti che ne hanno beneficiato in questi 3 anni e mezzo: condomini e persone fisiche.
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Superbonus 110% e orizzonte temporale: la normativa
Le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sembrano aver segnato la strada del 2024. Al momento, l'attuale bozza di disegno di legge di Bilancio non prevede alcuna proroga né per il superbonus 110% né per tutti gli altri principali bonus edilizi ordinari con scadenza 31 dicembre 2024 (fatta eccezione del bonus barriere architettoniche 75% che termina il 31 dicembre 2025).
La ricostruzione dell'orizzonte temporale per l'utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è semplicissima perché occorre considerare soggetti beneficiari, proroghe, condizioni ed esclusioni disposte nel corso del tempo dalle seguenti norme:
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- dal Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- dal Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Superbonus 110%: l'orizzonte temporale per i condomini e le unifamiliari
Per quanto riguarda i condomini, l'orizzonte temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è il seguente:
- delibera assembleare di esecuzione dei lavori entro il 18/11/2022 e CILAS entro il 31/12/2022 - bonus 110% fino al 31/12/2023;
- delibera assembleare di esecuzione dei lavori tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 e CILAS entro il 25/11/2022 - bonus 110% fino al 31/12/2023;
- no ad una delle condizioni precedenti - bonus 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- spese sostenute nel 2024 - bonus 70%;
- spese sostenute nel 2025 - bonus 65%.
Per quanto riguarda le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, l'orizzonte temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è il seguente:
- CILAS entro il 25/11/2022 - bonus 110% fino al 31/12/2023;
- no alla condizione precedente - bonus 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- spese sostenute nel 2024 - bonus 70%;
- spese sostenute nel 2025 - bonus 65%.
Per gli interventi realizzati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, l'orizzonte temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è il seguente:
- interventi che hanno completato il 30% dell'intervento complessivo entro il 30/09/2022 - bonus 110% fino al 31/12/2023;
- no alla condizione precedente - bonus 110% fino al 30/06/2022;
- bonus 90% sulle spese sostenute nel 2023 per gli interventi
avviati dall'1 gennaio 2023 e in presenza delle seguenti
condizioni:
- contribuente proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o titolare di un diritto reale di godimento;
- edificio o unità immobiliare adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
- in capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio;
Il Decreto Legge n. 61/2023 (già convertito in legge) ha previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori alluvionati indicati nell’allegato 1, il superbonus 110% spetta senza condizioni fino al 31 dicembre 2023.
Superbonus 110%: l'orizzonte temporale per gli IACP
Per gli interventi realizzati da IACP e cooperative a proprietà indivisa, l'orizzonte temporale di utilizzo delle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è il seguente:
- bonus 110% fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- se entro il 30/06/2023 è stato completato il 60% delle spese complessive, il bonus 110% potrà essere utilizzato fino al 31/12/2023.
Per gli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, comportanti la demolizione e ricostruzione dell'intero edificio e istanza di acquisizione del titolo edilizio presentata entro il 31/12/2022, il bonus 110% spetta sulle spese sostenute entro il 31/12/2023.
Superbonus 110% fino al 2025: per chi?
Esistono dei soggetti e delle condizioni tali per cui il superbonus con aliquota al 110% potrà essere utilizzato oltre il 2023. In particolare, gli enti del terzo settore (art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio), se in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
possono utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Nel caso di interventi su edifici ricompresi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus 110% è applicabile sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
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