Superbonus 110% e fotovoltaico: il limite di spesa
di Donatella Salamita - 11/09/2021
L’art.119 del Decreto Legge 34/2020 dispone al comma 5 circa l’installazione degli impianti solari fotovoltaici negli edifici, loro unità e/o loro pertinenze, quale intervento trainato sia dalle opere di efficientamento energetico, che di recupero del patrimonio edilizio esistente, adozione di misure antisismiche, miglioramento ed adeguamento sismico effettuate sui medesimi immobili.
I limiti di spesa per il Fotovoltaico 110%
In particolare il disposto normativo prevede poter installare gli impianti fotovoltaici connessi alle rete elettrica ammettendo un’agevolazione nella misura del 110% per le spese sostenute dal 30 luglio 2020 a date differenziate in relazione al tipo di edificio, con un tetto massimo di spesa non maggiore ad € 48.000, entro il limite di spesa di €2.400 per ogni kW di potenza nominale dello stesso impianto.
Precisando la somma possa essere detratta in cinque anni o in quattro anni per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2020, con quote annuali di pari importo da ripartire tra gli aventi diritto, i soggetti beneficiari che sostengono la spesa.
A fronte del disposto ed in particolare del periodo ultimo, c.5 art. 119, laddove recita: “In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale” bisogna, dal momento dell’entrata in vigore del Decreto Legge 77/2021, cd. “Decreto Semplificazioni – bis”, convertito con modifiche dalla Legge n.108 del 29 luglio 2021, vigente dal 6 agosto 2021 va precisato quanto sopra debba necessariamente ricomprendersi tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
Il limite di spesa ridotto ad € 1.600
L’art. 3 del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con d.P.R. 380/2001, inerisce gli interventi subordinati al rispetto della disciplina urbanistico – edilizia, in riferimento al nostro argomento, estrapoliamo le dizioni di cui al c.1, lettere b) e d), rispettivamente manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia:
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
Superbonus 110% e manutenzione straordinaria
Per quanto concerne il Decreto Semplificazioni – bis con la sostituzione del c. 13-ter art.119 del Decreto Rilancio ha arrecato una importante modifica al procedimento amministrativo e fiscale per gli interventi ammessi alla fruizione del Superbonus 110%, premesso l’”innovazione” debba essere intesa in termini espliciti di “snellimento degli iter procedurali”, il legislatore pone la realizzazione di tutti gli interventi, escludendo il solo caso della demolizione e ricostruzione, che dovrà configurarsi quale ristrutturazione edilizia, ammettendo tutti gli altri nella classificazione della manutenzione straordinaria.
Le medesime opere vengono legittimate trasmettendo la nuova istituita modulistica “CILAS” allo Sportello Unico per l’Edilizia, in relazione alla quale non entreremo in merito.
A seguito di ciò ci si domanda nel caso in cui realizzate opere di ristrutturazione edilizia in un fabbricato nel quale installare anche i pannelli solari fotovoltaici se il limite di spesa debba essere equiparato agli interventi di manutenzione straordinaria e quindi pari ad € 2.400/kw o se debba ridursi, così come da comma 5 art.119, non aggiornato in sede di modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis, ad € 1.600,00.
Il responso è semplice e comprensibile in quanto la norma va, ora, vista sotto il profilo della procedura CILAS, nei limiti ed estensioni delle indicazioni in essa contenute, seppur anch’essa sembra trascurare lo stesso aspetto.
In termini pragmatici se in un edificio si realizza un intervento di ristrutturazione edilizia, senza demolizione e ricostruzione, ed è frequente il caso nel quale si interviene con interventi locali o di riparazione, meglio definiti nel Testo Unico per l’Edilizia art.67, c.8 –bis e disciplinati dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, NTC 2018, lo stesso manufatto interessato anche dall’installazione dell’impianto solare fotovoltaico potrà fruire dell’agevolazione fiscale di cui al Superbonus 110% del limite massimo di spesa di € 2.400,00/kw, così come normato dal legislatore in sede di emanazione delle “semplificazioni”.
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