Superbonus 110% e Fotovoltaico: serve la risposta del GSE?
di Giuseppe Scannella - 20/09/2021
Uno dei capitoli più interessanti dei bonus amplificati dalla Legge n. 77/2020, quella che ha istituito il cosiddetto Superbonus 110%, riguarda l’installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e il suo accumulo.
Fotovoltaico: intervento trainato
A ben vedere, riferendoci alla necessità di ridurre le emissioni di CO2, una delle attività che esplica un peso notevole e dagli immediati risvolti positivi nelle finanze dei cittadini: il contributo all’abbattimento dei costi legati all’energia elettrica. Non senza criticità e problemi, naturalmente. La prima quella di considerare queste lavorazioni come trainate e quindi necessitanti di altri lavori collaterali per poter essere agevolate. La seconda collegata alla diversità di trattamento economico (i cosiddetti massimali) che sono differenziati a seconda che le opere principali configurino una manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001) o una ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica (rispettivamente art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR n. 380/2001) e ciò, alla luce delle modificazioni sulle definizioni edilizie introdotte con la legge di semplificazione, se da un lato ha ampliato la platea degli interventi che possono accedere ad un bonus più corposo (sono aumentate le tipologie di lavoro considerabili come ristrutturazione) dall’altro queste innovazioni normative fanno fatica ad essere recepite nei vari portali (quello dell’ENEA per esempio) per cui ci si trova davanti a serie difficoltà nell’inserimento delle pratiche secondo le nuove disposizioni.
Fotovoltaico e vincoli paesaggistici
Naturalmente, opere di questo genere, che spesso costituiscono modificazioni dei tetti esistenti, in determinate zone sottoposte a vincolo paesaggistico possono trovare resistenze da parte degli organismi di tutela. È dovuto intervenire un TAR (Lombardia) per rampognare una Soprintendenza che aveva negato il nulla osta all’installazione, spiegando che i vincoli imposti devono comunque accompagnare l’evoluzione, anche tecnologica, della società e garantire il soddisfacimento di necessità che, in questo caso, hanno sì sfera privata ma corrispondono ad un indifferibile interesse pubblico (un principio valido sempre, non solo per il fotovoltaico).
Appare chiaro che questa presa di posizione da parte del Tribunale Amministrativo non può voler garantire un “liberi tutti”, essendo responsabilità anche dei progettisti il contemperamento di interessi diversi e questi, anche nell’inserimento di un impianto fotovoltaico, debbono ricercare quelle soluzioni che meglio contemperino il rispetto dei valori complessivamente in gioco. C’è da dire che alcune normative regionali, hanno implementato una serie di semplificazioni procedurali e alcune indicazioni operative che in questa direzione vanno.
Superbonus 110% e CILAS
E, in un quadro normativo complesso come quello italiano, accade che alle difficoltà insite nella norma a volte se ne aggiungono altre, magari promosse da terzi per finalità non sempre comprensibili. È stato il caso della CILAS, avversata da molti esegeti della legalità urbanistica affibbiandogli vulnus sotterranei e futuri disastri del tutto improbabili (vedi la recente conferma del MiSE).
Una recente nota dell’ENEA, afferma che i lavori trainati parziali possono essere inseriti nei SAL. Novità? da quando esiste il sistema di contabilizzazione dei lavori edili i SAL vengono compilati registrandovi i lavori eseguiti, completi o no. Ora anche nel superbonus si può fare però, secondo alcuni, c’è un sottostante che ha a che fare con gli impianti fotovoltaici.
Fotovoltaico tra Enea E GSE
Visto che la Legge 77 recita che per aver diritto alle detrazioni relative ai lavori trainati, questi devono esser stati eseguiti insieme (non prima e non dopo) a quelli trainanti e il sistema fotovoltaico è trainato, bisogna stabilire quando l’impianto fotovoltaico può esser considerato lavorazione conclusa. Parrebbe, secondo alcuni, che ciò sia solo quando il GSE risponde, formalmente accettandola, alla richiesta di allaccio dell’impianto alla rete. Fino a quella data, i lavori trainanti non potrebbero esser interamente conclusi e neanche i trainati (almeno secondo l’opinione di questi commentatori). Direte, e che problema c’è? Solo uno: il GSE, per l’agognata risposta, necessita di tempi lunghi (due/tre mesi, destinati ad allungarsi) e, come detto, solo dopo di essa si potrebbero concludere le opere trainanti e trainate, redigere le relative contabilità, caricare le pratiche sul portale ENEA per godere dello sconto in fattura/cessione del credito.
Andando a ritroso, considerando due settimane per le ultime procedure contabili, una precedente per la conclusione materiale dei lavori e i due/tre mesi di attesa della risposta del Gestore (attività del tutto estranea ai lavori e alle responsabilità di committenti e imprese), il termine reale per l’esecuzione e il (quasi) completamento delle opere si accorcerebbe di quattro mesi circa, allora altro che 30 Giugno o 31 Dicembre 2022; in realtà, nella Legge che ha istituito il superbonus si fa esclusivo riferimento all’esecuzione dei lavori e non - nel caso del fotovoltaico - ad un fantomatico obbligo di acquisizione di risposte; tant’è che migliaia di pratiche sono state già concluse in tutt’Italia. Ora, viene da chiedersi perché taluni soggetti, complice la complessità delle procedure, cercano di trovare inghippi anche quando non ci sono (forse).
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