Superbonus 110%, IACP e spese ammissibili: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
di Redazione tecnica - 12/05/2021
Tra i beneficiari ammessi alla detrazione fiscale del 110% (superbonus), il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto (art. 119, comma 9, lettera c)) gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti. Tra questi anche l'Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
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Superbonus 110%, IACP e spese ammissibili: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate
Come dimostrano gli oltre 6.500 interpelli arrivati all'Agenzia delle Entrate, le casistiche applicative previste per l'accesso al Superbonus 110% sono praticamente infinite. E tra queste ricade quella a cui il Fisco ha fornito la risposta n. 321 del 10 maggio 2021.
Nel nuovo caso sottoposto al giudizio del Fisco, l'istante è un Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che potendo svolgere attività di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi, potrebbe svolgere detta attività a favore di un promotore privato che intenda avviare un Project-Financing su un edificio ERP, oppure, di un condominio.
In relazione agli interventi realizzati tramite un Project Financing, o un appalto integrato, su un edificio non costituito in condominio, in quanto di piena o quasi totalità di proprietà del Comune e gestito da Acer, i costi relativi alle fatture emesse gravano sul soggetto promotore del progetto di finanza o in generale, sull'appaltatore. Per gli interventi effettuati su un edificio costituito in condominio, in cui sono presenti più proprietari, i costi delle fatture da essa emesse gravano sul condominio.
Il ruolo che l'istante ha nell'ambito del Project Financing è quello di Stazione appaltante, mentre nei confronti del condominio si comporterà sia da Amministratore/Gestore sia da Ufficio tecnico/progettista/Direttore del lavori/Coordinatore alla sicurezza e collaudatore dell'intervento edilizio.
Le domande all'Agenzia delle Entrate
Ciò premesso, l'istante chiede di sapere se:
- le spese da essa fatturate per competenze tecniche (direzione lavori, collaudi, ecc. ..) rientrano tra quelle detraibili;
- in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire.
Le spese detraibili
In relazione alle spese ammissibili al Superbonus, con la circolare n. 24/E del 2020 l''Agenzia delle Entrate ha già chiarito che la detrazione spetta anche per spese sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori. Ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.
Con la successiva circolare n. 30/E del 2020 è stato ulteriormente precisato che gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi, potranno essere ammessi al superbonus.
In linea di massima, dunque, sono incluse tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali. Nel presupposto che si tratti di spese rimaste a carico di un soggetto che si qualifica come IACP e in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, in linea di principio, i predetti oneri sostenuti da enti come l'istante sono agevolabili ai fini del Superbonus.
Entrando nel dettaglio del caso prospettato, per le consulenze tecniche effettuate dall'istante nei confronti:
- del soggetto promotore del Project Financing, potranno essere ammesse al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla norma agevolativa, qualora tale soggetto rientri tra quelli menzionati nel comma 9 dell'articolo 119 del decreto rilancio, sostenga effettivamente le spese per gli interventi agevolabili e possieda o detenga l'immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo al momento dell'inizio degli stessi o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al predetto avvio;
- del condominio, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla norma agevolativa, potranno essere ammesse al Superbonus in quanto le spese gravano su un soggetto incluso tra i destinatari dell'agevolazione.
Le spese non detraibili
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha anche fatto il punto sulle spese che non possono beneficiare del bonus 110%. Non rientrano nel Superbonus gli oneri riconducibili alla gestione dei lavori anche di natura non ordinaria (straordinaria) relativi alle attività svolte in adempimento del mandato ricevuto in relazione alla gestione di un condominio oppure di edifici residenza pubblica. Ciò in quanto, tali costi non sono caratterizzati da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, essendo adempimenti amministrativi che rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'ente amministratore da imputare alle spese generali. Pertanto, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non possono essere oggetto né del c.d. "sconto in fattura", né di "cessione", ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.
Il titolo edilizio
In riferimento al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che lo stesso presuppone delle specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale. Il quesito rappresenta una richiesta di un parere tecnico da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni.
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