Superbonus 110% in sicurezza: più controlli dall'INL
di Redazione tecnica - 01/03/2022
Alla maggiore attività nel settore edile, dovuta principalmente alle misure fiscali previste per incentivare il recupero edilizio, è conseguito un incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.
Superbonus 110% in sicurezza: la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Controlli che proseguiranno anche nel 2022 in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota n. prot. 6023 del 27/8/2021 con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni).
Lo prevede la nuova nota 23 febbraio 2022, n. 1231 dell'INL precisa che le verifiche saranno continue e programmate su tutto il territorio nazionale, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
La vigilanza proseguirà per tutto l’anno 2022 e vedrà la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, con il cui Comando Generale si è provveduto a condividere le necessarie intese.
Controlli su DVR, POS e PiMUS
Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota n. prot. 6023 del 27/8/2021, l'INL ha ricordato che nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021, le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL hanno interessato:
- la mancata formazione e addestramento;
- la mancata elaborazione del DVR e del POS;
- la mancata protezione da caduta nel vuoto.
Proprio per questo motivo si è raccomandato nel corso delle verifiche di rivolgere particolare attenzione a tali aspetti con maggiore riguardo all’uso dei ponteggi.
Sicurezza e detrazioni fiscali
Ricordiamo, infine, che con la recente pubblicazione del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è stato aggiunto alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) l'art. 43-bis che prevede maggiori controlli per i cantieri di importo superiore a 70.000 euro che accedono ai benefici fiscali di cui:
- agli 119, 119-ter, 120 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013;
- all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le su richiamate detrazioni possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti che si occupano del rilascio del visto di conformità dovranno verificare (tra le altre cose) che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Documenti Allegati
Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 23 febbraio 2022, n. 1231