Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: le proposte degli Architetti di Parma

di Redazione tecnica - 02/12/2021

Proroga si, proroga no, proroga forse, proroga limitata, proroga fasulla. Statene certi, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022, ne sentiremo di tutti i colori sulle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: le proposte degli Architetti di Parma

Una cosa però è certa, sono cominciate le audizioni in 5a commissione (Bilancio) al Senato e in V commissione (Bilancio) alla Camera con vari soggetti che hanno depositato le loro memorie che, evidentemente, riguardano nella maggioranza dei casi le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Su argomenti di natura tecnica è sempre importante il punto di vista di chi progetta, fa direzione lavori, computi, coordinamento della sicurezza, ma anche di chi questi lavori li esegue. È così che il Parlamento sul superbonus 110% dovrebbe dedicare un'attenzione particolare sui consigli dei professionisti e delle imprese.

Come le osservazioni tecniche e proposte di modifiche alla Legge di Bilancio 2022 formulate dall'Ordine degli Architetti PPC di Parma, a firma del suo Presidente arch. Daniele Pezzali.

Osservazioni, peraltro tutte condivisibili, che riguardano:

  • i nuovi adempimenti introdotti;
  • il quadro normativo sui bonus casa e facciate;
  • l'incongruità nella proroga per le case autonome ancorata alla CILA entro il 30/09/2021;
  • il nuovo decreto prezzi;
  • l'utilizzo dei Prezzari regionali e del Prezzario DEI.

La nota inviata dal Presidente Pezzali al Governo riconosce il lavoro del Parlamento volto ad estendere le proroghe in Legge di Bilancio 2022, ma con un occhio critico ad alcune criticità che potrebbero essere risolte con un atteggiamento proattivo di chi conoscendo il funzionamento delle procedure edilizie, dei contratti e del lavoro di professionisti e imprese si fa avanti proponendo soluzioni.

I nuovi adempimenti

Intanto viene evidenziata la mole di adempimenti quasi tutti convogliati sui professionisti tecnici. "È bene ricordare - rileva il Presidente degli architetti di Parma - che moduli, asseverazioni, pratiche edilizie, per essere prodotti esigono una lunga, impegnativa e onerosa attività professionale di accertamento tecnico che forse al legislatore non è evidente".

E proprio per questo motivo sarebbe meglio evitare nuovi adempimenti, soprattutto su lavorazioni già in corso.

"In particolare - sottolinea il Presidente Pezzali - accertato che l’intervento edilizio deve avvenire in regime di regolarità, nessun ulteriore obbligo di natura urbanistica deve essere posto in capo al contribuente già in possesso di regolare titolo edilizio (CILA-S o altri). Il godimento dei benefici fiscali nei tempi di legge deve essere indipendente dall’iter e in particolare dalla conclusione delle pratiche edilizie".

L’avvenuta realizzazione dei lavori incentivati è giustamente assicurata allo Stato dalla già prevista asseverazione.

"È necessario - continua Pezzali - evitare nuovi (inutili) adempimenti con scadenze obbligatorie, anche e in particolare correlati alla “ultimazione amministrativa” (ad esempio con SCEA, la Segnalazione Certificata conformità Edilizia e Agibilità, n.d.r.) delle pratiche CILA-S, che deve potere avvenire liberamente in tempi successivi alla realizzazione dei lavori ed alla dimostrazione della spesa nei tempi comandati".

Il quadro normativo sui bonus casa e facciate

Altro appunto riguarda i nuovi adempimenti previsti dal D.L. n. 157/2021 (Decreto anti-frode), immediatamente in vigore dal 12 novembre 2021, che stanno creando non poche problematiche.

"Per i lavori in corso e in particolare per le spese sostenute entro il 2021, non possono essere cambiate le regole di contabilizzazione dei lavori - afferma Pezzali - Tale logica contraddice completamente i principi in base ai quali sono stati appaltati molti lavori (in particolare riconducibili ai “Bonus-casa” e “Bonus-facciate”) e soprattutto nella motivata convinzione di potere legittimamente incentivare le spese sostenute. Meglio sarebbe prevedere l’asseverazione professionale e il visto di conformità per i bonus minori, per le spese sostenute a partire dal 01/01/2022. Bisognerebbe aumentare, questo sì sarebbe utile, l’individuazione e repressione delle azioni volte a creare “crediti fittizi”".

L'incongruità nella proroga per le case autonome ancorata alla CILA entro il 30/09/2021

Altra problematica riguarda l'attuale proroga previste per le persone fisiche di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero le persone fisiche e quindi gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Come rilevato dall'Ordine degli Architetti di Parma la proroga di 6 mesi (al 31 dicembre 2022) ancorata alla CILA-S o altro titolo in caso di demolizione e ricostruzione, escluderebbe i titoli presentati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis).

"La ratio della norma - rileva la nota degli architetti di Parma - è evidentemente quella di permettere ai contribuenti che hanno già avviato l’operazione edilizia di portare a termine l’intervento già intrapreso, nonostante le attuali gravi difficoltà del settore edilizio e del mercato dei materiali e componenti, spesso irreperibili".

Escludere dalla proroga i titoli presentati prima del Decreto Semplificazioni-bis è una "mancanza che stabilisce un’ingiustificata differenza di trattamento tra i contribuenti" che "può facilmente essere risolta, condizionando la proroga al 31/12/2022 “all’avvenuta presentazione entro il 30/09/2021 della CILA o di un valido titolo edilizio equivalente". "Inoltre, parrebbe più opportuno che la “soglia temporale” per l’avvenuta presentazione della CILA fosse spostata quantomeno dal 30/09/2021 al 31/12/2021".

"Difatti l’esigenza della proroga è ovviamente fortissima soprattutto per i contribuenti che hanno avviato le operazioni Superbonus negli ultimi mesi di ottobre e novembre dell’anno in corso (e possiamo assicurare che non sono pochi), e che hanno a disposizione circa 200 giorni per completare gli interventi, con il concreto rischio di non arrivare a ultimazione, esponendosi così a gravissimo danno personale. Queste modifiche al testo del DDL, per inciso, non abbisognano di alcuna copertura di spesa, essendo funzionali solo a rendere possibili operazioni incentivate già avviate".

Il nuovo decreto prezzi del MiTE

Altra problematica riguarda il "caos" prezzari a cui a breve si potrebbe aggiungere un nuovo decreto del Ministro della transizione ecologica "per talune categorie di beni".

Come sottolineano gli Architetti di Parma "L’attuale sistema è efficace ed è finalmente andato a regime. Le spese per gli incentivi sono comunque limitate dal tetto della spesa incentivabile per ciascun intervento, e questo è il primo elemento di garanzia e di calmiere. L’obbligo di asseverazione e la contabilizzazione dei lavori con i prezzari indicati nei decreti applicativi è garanzia ulteriore e soprattutto sufficiente ad assicurare la congruità della spesa. Il “Decreto Prezzi” può essere di utilità se – fermi restando i tetti di spesa – permetterà di adeguare i prezzi in contabilità all’aumento improvviso delle materie prime e delle opere finite".

"Inutile dire - continua l'Ordine degli Architetti di Parma - che se il “Decreto prezzi” stabilisse invece nuove limitazioni, l’effetto sarebbe disastroso per i molti contribuenti che si sono esposti sottoscrivendo contratti e ordinando lavori, nella certezza che il regime del Superbonus non sarebbe cambiato. In sintesi: il sistema è già complesso e la limitazione della spesa è già di fatto assicurata, come è sempre stato, dal sistema dei tetti di spesa. Altro non serve".

L'utilizzo dei Prezzari regionali e del Prezzario DEI.

La problematica più grande riguarda l'utilizzo dei Prezzari per la verifica di congruità della spesa sostenuta. "A nostro avviso molto giustamente - afferma il Presidente degli architetti di Parma - lo Stato, promulgando il Decreto “Rilancio”, ha fatto affidamento sui prezzari delle Regioni e sui Prezzari DEI, come riferimenti atti a garantire la congruità dei prezzi dei lavori incentivati".

"Ora - rileva l'arch. Daniele Pezzali - a fronte di peraltro legittime osservazioni sull’utilizzo del Prezzario DEI (non emanato da un ente pubblico), vogliamo sottolineare che nonostante il meritorio lavoro compiuto molti prezzari regionali non possono dirsi completi né aggiornati. È operazione tecnica non facile. I prezzari DEI sono già riconosciuti validi anche da molti enti pubblici ed uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture, che ne accettano l’utilizzo per la preventivazione di opere pubbliche".

"Riteniamo inaccettabile pensare di escludere l’utilizzo di questi prezzari, o pensare di modificare il meccanismo di stima dei lavori, per tutte le operazioni Superbonus per le quali sia stato acquisito il titolo edilizio nel regime attuale, prima del 31/12/2022. In generale, per evidenti ragioni riteniamo più che auspicabile che il sistema di computazione dei costi, funzionante e che fino a oggi ha costituito il fondamento di progetti, accordi, contratti, rimanga stabile anche negli anni a venire".

"Senza volere giudicare i principi di diritto alla base della Circolare ADE 16/E 29/11/2021, non è accettabile l’idea che un prezzario sia valido per valutare la congruità del costo di un’opera, se incentivata con un “bonus”, e non sia più valido se l’incentivazione avviene con un “bonus” diverso. Il prezzo congruo di un ponteggio deriva in ultima analisi dal mercato e non cambia se l’intervento è di efficienza energetica o viceversa di sicurezza sismica, questo è evidente. Al nostro Stato chiediamo chiarezza e semplicità, e un aiuto per procedere con sicurezza nell’attuale fase emergenziale, confermando la piena validità dell’uso del prezzario DEI, sotto responsabilità dell’asseveratore".



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