Superbonus 110%, Legge di Bilancio e Decreto anti-frode: che pasticcio!

di Gianluca Oreto - 13/11/2021

Qualche mese fa, discutendo con un collega sulla normativa che regola il settore degli appalti pubblici, arrivammo alla conclusione che su una materia così imponente che coinvolge professionisti, imprese e pubblica amministrazione sarebbe utile poter lavorare a "bocce ferme", con delle regole chiare e che durino almeno un quinquennio. Avere un quadro normativo stabile consentirebbe a tutti il tempo per studiare e applicare in modo corretto delle procedure che regolano la società civile in cui viviamo.

Prevedere dei transitori di almeno 6 mesi prima di rendere effettive delle riforme come possono essere quella sugli appalti pubblici ma anche quella sull'edilizia, dovrebbe essere un atto di consapevolezza che qualsiasi norma, anche la migliore, necessita di una fase di studio che non può essere un giorno come è avvenuto negli ultimi anni.

A titolo d'esempio, credo sia opportuno ricordare che il d.P.R. n. 380 del 2001 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, ma è entrato in vigore (dopo una prima scadenza fissata all'1 gennaio 2002) solo il 30 giugno 2003. Professionisti, imprese e amministrazioni hanno avuto 618 giorni di tempo per comprendere il nuovo testo unico edilizia. Tempo che sappiamo non è bastato solo a causa delle continue modifiche apportate in questi quasi 20 anni di applicazione (ogni riferimento al numero di interventi della giurisprudenza è puramente casuale).

Il Superbonus 110% dopo le "semplificazioni"

Ma andiamo a noi: il superbonus 110%. Una misura straordinaria nata con i migliori propositi ma che sconta la modalità "d'urgenza" con la quale è stata inserita nel nostro ordinamento. Una misura che probabilmente avrebbe necessitato di qualche minuto di riflessione in più per provare considerare un patrimonio edilizio pieno di complessità, come quello italiano.

La voglia di intervenire in un momento di emergenza con un provvedimento straordinario (il Decreto Legge) ha generato ben 139 giorni di blocco dell'edilizia nell'attesa di avere un quadro normativo stabile. Poi sono arrivate modifiche che hanno avuto come unico filo conduttore la semplificazione.

Prima con il D.L. n. 104/2020, poi con la Legge di Bilancio 2021, per arrivare al D.L. n. 77/2021 più conosciuto come Decreto Semplificazioni-bis. L'attività di "semplificazione", unita ai continui chiarimenti arrivati dai vari soggetti interessati (Enea, Agenzia delle Entrate, CSLP, Ministeri, Parlamento, Governo), sono riusciti solo negli ultimi mesi ad avviare più serenamente il percorso di riqualificazione pensato dal legislatore a maggio 2020. Testimone ne sono i report (per quel che attiene all'ecobonus 110%) pubblicati da Enea.

Il Superbonus 110% dopo il Decreto anti-frode

Adesso cambia nuovamente tutto e il rischio concreto è che non sia un cambiamento in meglio. Il Governo si è accorto che molte delle norme da lui scritte potrebbero essere utilizzate non per migliorare il patrimonio edilizio ma per generare bolle speculative. E per questo è intervenuto con un nuovo provvedimento d'urgenza, il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Un provvedimento entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che modifica nuovamente gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e ne inserisce uno nuovo di zecca, il 122-bis.

E come migliorerà questo provvedimento il "sistema superbonus 110%"? Proviamo ad entrare nel dettaglio.

Il visto di conformità

Una banalissima modifica all'art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio prova ad estendere (direi anche giustamente) la verifica di congruità anche nel caso di fruizione diretta del bonus 110%. Fino a prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, la verifica di congruità realizzata da un professionista (commercialista e CAF) veniva richiesta solo nel caso di sconto in fattura e cessione del credito.

Adesso, giustamente, si è deciso di mettere un nuovo sistema di controllo anche nel caso di detrazione diretta. Peccato però che il nuovo comma 11 adesso è il seguente:

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

Ho evidenziato in grassetto due parti che ancora cerco di capire. Da una parte si estende l'obbligo di visto anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi dall'altra si dice che In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Parti apparentemente in contrasto e su cui credo occorra spendere una parola di chiarimento in più, magari in sede di conversione in legge.

Prezzari di riferimento

Con il Decreto Requisiti minimi (Decreto MiSE 6 agosto 2020) si è deciso (anche qui forse troppo frettolosamente) di utilizzare prezzari regionali dei lavori pubblici e prezzari DEI per la verifica di congruità dei costi. Adesso il nuovo Decreto anti-frode ha aggiunto per talune categorie di beni dei valori massimi che saranno stabiliti con un decreto del Ministro della transizione ecologica.

La domanda è semplice e penso se la staranno ponendo anche molte imprese: per un lavoro da appaltare oggi, tra 2 mesi (quando probabilmente il Decreto del MiTE sarà stato pubblicato) quale prezzario dovrò utilizzare per la verifica di congruità di questi "taluni beni" di cui ancora non conosciamo nulla?

Il rischio, anche qui molto concreto, è che si attenderà la pubblicazione di questo decreto prima di appaltare nuovi lavori.

La piattaforma di cessione del credito dell'Agenzia delle Entrate

Un effetto, queste modifiche lo hanno già generato sulla piattaforma di cessione del credito dell'Agenzia delle Entrate chiusa per consentire dei lavori di aggiornamento e coordinamento con le nuove disposizioni normative.

Viene previsto un nuovo sistema di controllo dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate che potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio. Il tutto con delle procedure di controllo che sono demandate a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sarebbe bello giocare sin dall'inizio con delle regole conosciute da tutti!

Il Superbonus 110% dopo la Legge di Bilancio 2022

Concludo questa riflessione con un appunto all'ultima bozza di disegno di Legge di Bilancio 2022. Dai contenuti della prima versione e da quelli dell'ultima, uniti ai tempi previsti per l'approvazione della Legge di Bilancio (per chi non se ne fosse accorto, siamo in tremendo ritardo rispetto alle normali tempistiche di approvazione da parte del Parlamento), sembrerebbe che le intenzioni del Governo siano chiare: prorogare il bonus 110% per i prossimi anni ma limitatamente agli edifici plurifamiliari e condomini.

Aver previsto il paletto dell'ISEE a 25.000 euro o una CILA al 30 settembre 2021 per le unifamiliari significa solo prevedere di azzerare gli investimenti per questa tipologia di soggetto beneficiario. E potrebbe anche andar bene (ma non lo è) ma ritengo sia più corretto dirlo apertamente senza prevedere norme che ampliano l'orizzonte temporale ma rendono il superbonus inapplicabile.



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