Superbonus 110%: nessuna sanatoria per gli abusi edilizi

di Gianluca Oreto - 07/06/2021

Come prevedibile, una parte di stampa generalista (che dovrebbe evitare di commentare fatti tecnici) ha gridato allo scandalo per la modifica apportata al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% in CILA e senza verifica sullo stato legittimo

Stiamo parlando della modifica apportata dall’art. 33 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni o Decreto Governance PNRR) che, tra le altre cose, ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio che ha previsto nel nostro Paese le tanto chiacchierate detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Pronti sono arrivati i titoli scandalisticiDecreto Semplificazioni, il Superbonus diventa un modo per premiare e sanare l’abusivismo edilizio” che lascerebbero intendere che la nuova versione del comma 13-ter possa in qualche modo sanare eventuali irregolarità presenti nell’immobile.

Diciamo subito che non è così. L’unico motivo che ha spinto alla sostituzione del comma 13-ter va ricercato nella difficoltà, dovuta ad una scarsa organizzazione e digitalizzazione degli archivi edilizi, nel reperire in tempi compatibili con il bonus 110% la documentazione necessaria per attestare lo stato legittimo degli immobili.

Nella nuova versione del comma 13-ter viene ammesso che tutti gli interventi di superbonus 110% siano considerati di manutenzione straordinaria per la quale è sufficiente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e nella quale non va dichiarata l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Attenzione prego: il comma 13-ter dice che non va dichiarata l'attestazione dello stato legittimo proprio perché in alcune Regioni italiane lo stato legittimo va dichiarato da chi presenta la CILA (l’interessato) e non va asseverato da un tecnico. In alcune Regioni nella CILA non si parla proprio di stato legittimo!

Superbonus 110% nessun premio per l’abusivismo

Ciò premesso, occorre considerare anche un altro aspetto. Proprio perché lo stato legittimo non dovrà più essere “dichiarato”, il nuovo comma 13-ter prevede che la decadenza del beneficio fiscale prevista dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia opera solo in alcuni casi specifici che non prevedono la presenza di abusi edilizi.

In particolare, la decadenza del superbonus opera solo nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e stato legittimo: le conseguenze di un abuso

Ma attenzione, proprio perché l’obiettivo non è “premiare l’abusivismo”, l’ultimo periodo del nuovo comma 13-ter prevede “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.

Questo genera almeno due importanti conseguenze:

  1. la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del beneficio;
  2. un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio consentirà facilmente l’individuazione di un abuso edilizio.

In buona sostanza, non solo l’obiettivo non è premiare l’abuso né sanarlo, ma risulta chiaro che benché lo stato legittimo non dovrà essere più dichiarato, presentare una CILA con uno stato dei fatti diverso da quello dell’ultimo titolo abilitativo metterà l’interessato a serio rischio si sanzioni civili, penali oltre che alla demolizione di un intervento che, nonostante sia “conforme”, si andrà a sommare ad altri abusi presenti, rendendo lo stesso intervento abusivo.

Consigli: fate sempre attenzione allo stato legittimo dell’immobile prima di avviare un intervento di superbonus, eventuali difformità e abusi si pagheranno a caro prezzo, altro che premi o sanatorie!



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