Superbonus 110%: in arrivo la nuova CILA in deroga
di Gianluca Oreto - 06/06/2021
Dopo la modifica apportata al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), sono in tanti ad interrogarsi come dovrà essere compilata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi, senza demolizione e ricostruzione, che rientrano nella detrazione fiscale del 110% (superbonus).
Superbonus 110% e CILA
Pochi giorni fa abbiamo pubblicato una analisi dei contenuti della CILA, rilevando come ne esista una “nazionale” e tante diverse versioni recepite a livello regionale. Dalle semplicissima lettura della modulistica è possibile individuare compiti e responsabilità dell’interessato e del progettista asseveratore.
Come chiarito, non è compito del progettista asseverare la conformità urbanistica dell’immobile ma solo che “l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio”.
In alcune Regioni (non tutte) come Umbria e Sicilia, è previsto che l’interessato “comunichi” al Sportello Unico Edilizia la regolarità urbanistica. In Sicilia, l’interessato (aiutato chiaramente da un tecnico) dovrà comunicare nella CILA che lo stato attuale dell’immobile risulta:
- pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia;
- in difformità rispetto ad un titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento) da citare;
- è stato realizzato in data antecedente al 16/10/1942 (data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942) e che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo;
- è stato realizzato in data antecedente al 31/08/1967 (data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 218 della L. 765 del 06/08/1967) e che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo.
Superbonus 110%: in arrivo la nuova modulistica in deroga
Con la nuova versione del comma 13-ter, esclusivamente per gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione e accedono al superbonus 110%, è previsto che nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia).
Per meglio “coordinare” questa modifica o deroga a tempo prevista esclusivamente per il tempo di vigenza delle detrazioni fiscali del 110%, è in corso di definizione la nuova modulistica CILA. La nuova CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
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