Superbonus 110%: nuova lettera di un professionista ai Ministri
di Redazione tecnica - 01/07/2022
Dopo aver pubblicato la lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi, scritta dall’arch. Daniele Menichini per sapere di chi siano le responsabilità del momento di particolare crisi che stanno vivendo professionisti e imprese a seguito del blocco della cessione del credito, riceviamo e pubblichiamo integralmente una nuova missiva in cui questa volta si evidenziano le criticità del superbonus 110%.
Superbonus 110%: le falle
La lettera porta la firma dell'Ing. Massimo Domenichini, membro della Commissione Razionalizzazione Energetica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e iscritto all'Albo Certificatori Energetici della Regione Lazio.
In questo caso, l'ingegnere di Roma, rivolgendosi soprattutto al Ministro della Transizione Ecologica, prof. Roberto Cingolani, chiede quante verifiche del reale comportamento energetico (diagnosi) del sistema edificio/impianto siano state condotte sulla base delle cosiddette asseverazioni e/o APE.
Superbonus 110%: la lettera ai Ministri dell'Economia e della Transizione Ecologica
Onorevoli Ministri,
oltre che una facoltà, ritengo un dovere contribuire all’opera delle istituzioni in difesa degli interessi dello Stato, come cittadino ma anche come esperto in materia: opero da decenni nel campo delle riqualificazioni energetiche. In modo specifico, per la redazione di diagnosi e audit energetici per immobili civili e industriali.
Un caposaldo per il diritto alla detrazione fiscale del 110% (superbonus) è il cosiddetto salto di due classi energetiche, realizzato con interventi trainanti ed eventuale contributo di altri trainati. Le testimonianze di tale requisito dovrebbero essere l’asseverazione del tecnico abilitato (DD.MM. 06.08.2020 - asseverazioni, requisiti), nella quale sono riportati alcuni dati dell’edifico/i con alcune caratteristiche degli interventi previsti, e gli attestati di prestazione energetica pre/post.
Le informazioni fornite nel suddetto attestato, tuttavia, non garantiscono affatto che l’indice di prestazione energetica (EPIgl,nren) sia variato di tanto, quanto serve per il suddetto “salto di classe”. Non solo, ma senza ulteriori dati (articolazione, tipologia e struttura edilizia; dettagli e caratteristiche degli impianti; ecc.) nemmeno sarebbe possibile lo sviluppo di una diagnosi energetica del sistema edifico/impianto, motore unico che produce con certezza il suddetto indice. Non parliamo dell’APE sia pre che post, altro prodotto della diagnosi energetica, consistente in qualche foglio con pochi dati, assolutamente non verificabili con un mero esame formale.
Il Prof. Cingolani può chiedere conferma all’ENEA: quante verifiche del reale comportamento energetico (diagnosi) del sistema edificio/impianto sono state condotte sulla base delle cosiddette asseverazioni e/o APE?
Un elemento probatorio, previsto dalla norma, potrebbe essere la relazione tecnica Dlgs 192/2005, depositata al Comune di competenza. Però è altrettanto noto che le amministrazioni comunali non hanno capacità, strumenti tecnici e tantomeno possibilità fisica per una analisi critica – anche se a campione – di tali elaborati.
Questa è la premessa per un secondo, importante fallo della norma, che purtroppo non impedisce un abuso: non è previsto un limite superiore per il miglioramento energetico.
Ciò si traduce in nessun limite per l’entità dei lavori, salvo i massimali dei benefici fiscali.
Spiego meglio: con simulazioni preliminari, sempre basate su diagnosi energetiche, è possibile stabilire quali interventi e in che misura contribuiscano alla variazione di EPIgl,nren. A questo punto, il tecnico diligente e deotologicamente corretto, dovrebbe indicare quelli di entità tecnico/economica minima, ma sufficienti per l’ottenimento del requisito energetico.
Invece, il punto di vista dell’attuatore degli interventi, cessionario del credito (spesso, il csd “General Contractor”), è diametralmente opposto: massimizzazione del volume, quindi del costo complessivo dei lavori, sfruttando al massimo i limiti di detrazione complessiva.
Il risultato è che l’incremento del volume di interventi, mentre produce effetti energetici non direttamente proporzionali e nemmeno verificabili da enti terzi senza disporre dello specifico SW utilizzato dal tecnico, determina sicuramente un “beneficio” economico proporzionale all’entità dei lavori stessi.
Nel clima di confusione mediatica alimentata da campagne di parte, auspico che le Istituzioni garanti degli interessi dello Stato riescano tutelare i veri interessi generali dell’intera collettività nazionale.
Con osservanza
Ing. Massimo Domenichini
Membro Commissione Razionalizzazione Energetica, Ordine Ingg.
Roma
Albo Certificatori Energetici Regione Lazio
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