Superbonus 110%: nuovo intervento del Fisco
di Redazione tecnica - 28/06/2021
Una onlus, come un IACP, può fruire delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e di quelle del 90% (bonus facciate) previste dall'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)?
Superbonus 110% e Bonus facciate: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 448 del 25 giugno 2021 che, come sempre, parte dal quadro normativo che definisce interventi e soggetti beneficiari.
Con specifico riferimento ai soggetti beneficiari del superbonus, è l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio a fornire l'elenco completo e tra questi alla lettera c) è definito che il superbonus si applica anche agli interventi effettuati "dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".
IACP: l'orizzonte temporale
Tra le altre cose, per questi soggetti è anche stato prevista una proroga che l'Agenzia delle Entrate nella sua risposta dimentica di citare. L'Agenzia dice, infatti, che ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 119, «per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023».
In realtà, il Decreto-legge n. 59/2021 (già in vigore anche se ancora in corso di conversione in legge) ha previsto che per gli IACP il termine ultimo per la fruizione del superbonus è il 30 giugno 2023 e se entro questa data sono stati completati il 60% dei lavori, il termine slitta al 31 dicembre 2023.
IACP e Onlus: requisiti
Ciò premesso, il Fisco ricorda che l'applicazione di questa norma presuppone l'esistenza dei seguenti requisiti:
- soggettivo, essendo la stessa riservata, tra l'altro, agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Nel caso in esame, detti requisiti non sono rispettati. In particolare, come precisato dallo stesso Istante, "non rientrano tra gli scopi statutari della Fondazione la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", nonché "l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica".
Pertanto, l'istante non può fruire del maggior termine previsto per il Superbonus, per i soggetti di cui al citato comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Superbonus e Onlus
Ma, attenzione. L'art. 119, comma 9, lettera d-bis) prevede che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al comma 15-bis dell'articolo 119, e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10, articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per le ONLUS, le OdV e le APS il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio.
Pertanto, il Superbonus spetta anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
I limiti di spesa per le Onlus
L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nell'articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare. Pertanto, nel caso di un edificio costituito da diverse unità distintamente accatastate di proprietà dei suddetti soggetti si applicheranno i limiti di spesa previsti per gli edifici in condominio, mentre nel caso di edificio unico quelli previsti per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
La Fondazione istante, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere al Superbonus (non oggetto di interpello), in quanto ONLUS, potrà tuttavia fruire del Superbonus entro il termine del 31 dicembre 2021 o 30 giugno 2022, dopo l'approvazione dell'UE alle proroghe stabilite in Legge di Bilancio 2021.
Sismabonus
Con specifico riferimento al sismabonus, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il parere reso dal Consiglio dei lavori pubblici in data 2 febbraio 2021, con il quale ha precisato che:
- "Resta fermo ... che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus";
- "Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso articolo 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare".
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