Superbonus 110% e Onlus: nuovi chiarimenti dal Fisco
di Donatella Salamita - 20/04/2021
La Legge n. 77/2020 ammette tra i beneficiari dell’agevolazione del 110%, giusto disposto di cui al comma 9, lett. d-bis) dell’art. 119, le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Onlus) disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 7 della Legge n. 383/2000.
Indice degli argomenti
- Superbonus 110% e
Onlus
-
Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainanti e
trainati
- Il calcolo
dell'importo detraibile
-
Peculiarità legate all’incentivo fiscale del 110% per le Onlus, le
OdV e le APS
-
Il Superbonus 110% e le Cooperative sociali a “mutualità
prevalente”
-
Sei esempi pratici ricondotti a taluni interpelli posti all’Agenzia
delle Entrate
-
Specifica inerente il mancato accesso della Cooperativa in
relazione agli interventi di cui all’art.1 comma 344 Legge n.
296/2006
Superbonus 110% e Onlus
Ciò che particolareggia il beneficio fiscale laddove siano essi contribuenti a richiederlo è la mancata espressa limitazione in relazione alla categoria catastale dell’immobile, resta, comunque, valida l’esclusione per gli edifici censiti nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), quest’ultima se chiusa al pubblico.
Per le medesime associazioni ed organizzazioni vige il concetto inerente la conformazione dell’immobile ai fini dell’accesso all’incentivo del 110%, andranno, pertanto, distinti gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali con la discriminante voluta dal legislatore nel discernere i condomini che si compongono da un numero di unità sino ad otto, per il quale concorre un ammontare di spesa, ed i condomini che si compongono da un numero maggiore di otto con l’applicazione di un diverso tetto massimo di spesa, ulteriore distinzione corre per gli immobili appartenenti allo stesso soggetto o in comproprietà composti da due a quattro unità immobiliari, in entrambi i casi sono ammessi interventi trainanti sulle parti comuni ed interventi trainati per le singole unità. Occorre, oltremodo, individuare se trattasi di edifici singoli (cd. unifamiliari) e/o di unità immobiliari aventi accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendenti ricadenti in edifici condominiali, per i quali concorrono ulteriori diversi limiti di spesa massima ammissibile. In relazione all’esplicazione se ne deduce che per le Onlus, le OdV e le APS vada eseguito, al pari di ogni altro beneficiario, l’iter normativo regolato dagli artt. 119 e 121 della Legge n. 77/2020.
Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainanti e trainati
Il disposto, difatti, impone, come citato, limiti di spesa differenti in relazione alla tipologia delle lavorazioni previsto realizzare, nonché della configurazione dell’involucro edilizio, permettendo, attuare, nel rispetto delle condizioni imposte, i seguenti interventi cd. “trainanti”:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, la cui detrazione è di €50.000,00 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, di €40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e di €30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- sostituzione impianti di climatizzazione invernale in condominio o in edifici composti da due a quattro unità, con detrazione di €20.000 moltiplicato per ciascuna unità e sino ad otto, di €15.000 moltiplicato per ciascuna unità dalla nona unità in poi;
- sostituzione impianti di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari e/o nelle unità indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, con un ammontare complessivo agevolabile di €30.000.
Realizzato almeno uno degli interventi trainanti si associa, congiuntamente ad esso, la concretizzazione nell’effettuazione dei cosiddetti “interventi trainati”, tra i quali, a titolo esemplificato, rientra la coibentazione della copertura, art. 14 del D.L. n. 63/2013 e comma 2, art.119 Legge n. 77/2020, avente diritto all’incentivo del 110% entro il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 345 Legge n. 296/2006 di €60.000.
Il calcolo dell'importo detraibile
Per il calcolo dell’importo detraibile, nel contesto del Superbonus 110%, l’agevolazione massima ammissibile si otterrà dividendo l’ammontare per l’indice 1,1, ne consegue la somma di €60.000 risulti uguale ad €54.945, computo da effettuarsi per i soli interventi trainati.
Un particolare interessante, spiegato anche nella Circolare 30/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, è l’esonero circa la possibilità di poter usufruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, diversamente da quanto viene disposto se il beneficio è richiesto dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Peculiarità legate all’incentivo fiscale del 110% per le Onlus, le OdV e le APS
Secondo gli indirizzamenti della norma, nonché dell’Amministrazione Finanziaria occorre porre l’attenzione sui vari aspetti che possono condurre all’esclusione dall’agevolazione, segue una sintesi di alcune tematiche specifiche.
Per gli Enti del Terzo Settore che eseguono interventi migliorativi, previsti ed ammessi dalla normativa, il Superbonus viene riconosciuto per l’intera spesa sostenuta ai fini della realizzazione degli interventi o, in alternativa, andando a considerare l’immobile non come unica unità abitativa, ma rispetto al numero delle unità che si ottengono, valutando la superficie media di un abitazione così come individuata dal M.E.F. in mq. 117,00. Ne concerne il limite di spesa tenga conto della predetta superficie media assimilata a quella delle abitazioni italiane, ad esempio un fabbricato che si estende per mq. 1.800 si equipara ad almeno sedici appartamenti medi, in relazione ai quali si determina l’ammontare massimo di spesa agevolabile.
Così come per tutti gli altri beneficiari, art. 9 Legge n. 77/2020, le detrazioni spettanti vanno ricondotte al numero delle unità immobiliari censite in catasto al momento dell’inizio dei lavori e non alla loro ultimazione.
Le Onlus, OdV e APS potranno accedere al Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, anche laddove i lavori siano già stati iniziati.
Per gli interventi riguardanti due o più edifici non funzionalmente indipendenti e privi di accesso autonomo, appartenenti ad un unico proprietario si applicano i limiti di spesa previsti per le parti comuni degli edifici condominiali, il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza l’edificio sia o meno costituito in condominio giuridicamente.
Il Superbonus 110% e le Cooperative sociali a “mutualità prevalente”
Uno dei casi prettamente particolari trattato dall’Agenzia delle Entrate riguarda le Cooperative sociali a “mutualità prevalente”, nello specifico se assoggettate, durante il periodo nel quale saranno effettuati i lavori, all’IRES percependo reddito d’impresa, è, difatti nota l’applicazione della tassazione di cui all’art. 2, comma 36-bis e 36-ter D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, in relazione agli utili destinati esclusivamente alle riserve indivisibili. La Cooperativa iscritta anche nella categoria “attività esercitata produzione e lavoro-gestione servizi” tipo “A”, che gode delle agevolazioni di cui all’art.11 del d.P.R.601/1973, in relazione alle agevolazioni ad essa applicabili per aver destinato integralmente a riserve indivisibili, oltre che ai Fondi mutualistici, gli utili di esercizio registrati nel corso dei vari esercizi sociali, può essere assoggettata all’abbattimento della base imponibile ai fini dell’IRES, in questi casi è prevista una sommaria ricostruzione delle agevolazioni fiscali a benefico della cooperativa per poter stabilire se la stessa possa, o meno, avere diritto al Superbonus 110% ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Occorre distinguere, comunque due casi:
- se la Cooperativa corrisponde retribuzione per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, eccetto quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’art.11 d.P.R.601/1973, non potrà beneficiare del Superbonus;
- se la Cooperativa usufruisce dell’esenzione parziale delle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo art.11 d.P.R.601/1973, accede al Superbonus.
Non formano reddito imponibile delle Società Cooperative e dei loro consorzi, ai sensi dell’art.12 L.904/1977, le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell’ente, che all’atto del suo scioglimento. Disposizione che non trova applicazione (art.6 D.L.63/2002) per la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
Riprendendo la Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, essendo il Superbonus una detrazione dell’imposta lorda non potrà essere usufruito dai soggetti in possesso esclusivo di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, o che non potrebbero beneficiare della corrispondente detrazione, posto che l’imposta lorda viene assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In questi casi i soggetti potranno, però, optare, giusto art. 121 Legge n. 77/2020, in luogo della detrazione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, va precisato il Superbonus non spetti per i soggetti che non possiedono redditi imponibili, in quanto non potranno avvalersi nemmeno delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
È la Circolare 30/E del 2020 dell’Amministrazione Finanziaria che chiarisce sia consentito l’accesso al Superbonus 110% ai soggetti passivi che “astrattamente” possono essere titolari della detrazione indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito, uno dei casi risiede nel titolare del solo reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione ai sensi dell’art.10 del T.U.I.R.
Sei esempi pratici ricondotti a taluni interpelli posti all’Agenzia delle Entrate
Società Cooperativa iscritta nella “Sezione Cooperazione e Sociale” del Registro Prefettizio, ai sensi della Legge 381/1991, ovvero una Onlus di diritto, svolge, quale attività principale, la gestione, in appalto dalle ASP, dei servizi riabilitativi del dipartimento di salute mentale, residenze sanitarie ed assistenziali e gestione di Nuclei del Polo Disabilità. Proprietaria di case, villette ed appartamenti, censiti nelle categorie A/2 (civile abitazione) ed A/3 (abitazioni di tipo economico). La Cooperativa vorrebbe realizzare gli interventi disposti nell’art.119 L.77/2020, il Superbonus spetta indipendentemente dalla categoria catastale, non opera la limitazione alle due unità immobiliari Interpello n. 239 del 13 aprile 2021.
Onlus operante nel settore sanitario delle malattie rare o genetiche, proprietaria di due immobili, censiti al catasto, rispettivamente, nelle categorie B/1 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme) e B/5 (scuole e laboratori scientifici), nel complesso trattasi di un centro diagnostico riabilitativo extra ospedaliero. Nell’ambito della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, quali l’isolamento termico a cappotto, l’installazione di un microcogeneratore a fuell cell per la produzione di energia termica ed elettrica, l’installazione dell’impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo, interventi che porteranno il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, la Fondazione accede al Superbonus 110%, Interpello n. 249 del 14 aprile 2021.
Onlus, proprietaria di due immobili destinati a comunità residenziale ed alloggio per disabili e persone con malattie mentali, previsto, al termine dei lavori, l’accorpamento in un unico fabbricato in categoria B/1. In particolare gli edifici hanno superficie complessiva pari a mq.1.300,00, ed è prevista la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, in comune ad entrambi le unità, con pompe di calore. Gli edifici hanno in corso lavori iniziati nell’anno 2019, consistenti nell’adeguamento sismico ed installazione di impianto fotovoltaico, l’associazione intende effettuare interventi trainati di coibentazione della copertura ed installare colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. Chiede quale sia il tetto massimo di spesa agevolabile. In relazione alle esplicazioni rese nel precedente paragrafo è determinabile l’immobile possa essere pari ad undici unità abitative (mq.1300/117), il beneficio sarà per le prime sette di €20.000 ciascuna e per le successive quattro di €10.000 ciascuna, per un ammontare complessivo agevolabile di €180.000,00. Entrambi gli edifici, in quanto non funzionalmente indipendenti, vengono assimilati al “condominio” e potranno godere di €40.000 per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, €60.000,00 x n.2/1,1, quindi €109.090,00 ed € 1.500,00 per l’installazione di due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Al termine dei lavori sarà ottenuto un unico edificio in categoria B/1, la Onlus accede al Superbonus per gli interventi realizzati dal 1° luglio 2020, considerando il numero delle unità immobiliari esistenti al momento dell’inizio dei lavori al fine di poter individuare il limite massimo di spesa ammessa al beneficio fiscale, potrà beneficiare del Superbonus 110%, Interpello n. 250 del 14 aprile 2021.
Fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, svolge l’attività di assistenza per anziani e per coloro che, per età o altre cause, siano in tutto o in parte inabili al lavoro, bisognosi di assistenza ed alloggio. La proprietà consiste in unità immobiliari distintamente accatastate che compongono un edificio, interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico, la Fondazione non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del comma 9 art.119 L.77/2020, non accede al Superbonus, Interpello n. 251 del 14 aprile 2021.
Onlus di utilità sociale, proprietaria di due edifici, composti da più unità immobiliari, intende installare su entrambi i fabbricati i pannelli isolanti sulle facciate, può usufruire del 110%, trattandosi di un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientra tra i soggetti di cui alla lett. d-bis comma 9 art.119 L.77/200, accede al Superbonus 110%, Interpello n. 252 del 14 aprile 2021.
Cooperativa sociale di produzione e lavoro di tipo “A”, come definita dalla L.381/1991, iscritta all’Albo delle Società Cooperative nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”, gode di alcune norme a favore, è una ONLUS di diritto, ai sensi dell’art.10 c.8 D.Lgs 460/1997, iscritta anche nella categoria attività esercitata di produzione e lavoro-gestione servizi, tipo “A”. La Cooperativa svolge assistenza educativa e sociale, senza scopo di lucro, nel settore della disabilità per persone adulte. Intende realizzate nei propri edifici interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’art.1 c.mi da 344 a 349 L.296/2006 a dell’art.14 D.L.63/2013, interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia (messa in sicurezza sismica del fabbricato), installare impianti fotovoltaici ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. La Cooperativa non accede al Superbonus per gli interventi di cui all’art.1 c.344 L.296/2006, accede per gli interventi antisismici, di installazione impianti fotovoltaici ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Interpello n. 253 del 15 aprile 2021.
Specifica inerente il mancato accesso della Cooperativa in relazione agli interventi di cui all’art.1 comma 344 Legge n. 296/2006
Gli interventi di riqualificazione energetica globale di cui all’art.1 comma 344 L.296/2006, che permettono far conseguire all’edificio un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’All.C, Num.1) Tab.1, D.Lgs. n. 192/2005, non sono inclusi tra quelli trainati ai fini del Superbonus. È la Circolare 36/E del 2017 a determinare che “data l’assenza di specifiche indicazioni normative si deve ritenere che la categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprendono qualsiasi intervento o insieme sistematico che incida sulla prestazione energetica richiesta dalla norma. Ne concerne quanto previsto al comma 344 Legge n. 296/2006 essendo comprensivo di qualsiasi intervento di efficienza energetica ed inteso come un unicum non attiene alla distinzione richiesta dall’art.119 Legge n. 77/2020.
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