Superbonus 110% e Condomini: palese errore nella guida del Fisco

di Gianluca Oreto - 05/10/2021

Una delle più grandi problematiche riguardanti il superbonus 110%, affrontate nel corso del 2021, è stata la corretta definizione dell'orizzonte temporale per la fruizione della detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e orizzonte temporale

Ricordiamo, infatti, che per comprendere l'orizzonte temporale per le detrazioni fiscali del 110% è necessario prendere in considerazione:

  • il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che inizialmente prevedeva la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha esteso al 30 giugno 2022 il limite ultimo previsto per la fruizione del bonus 110% (per tutti i soggetti beneficiari);
  • il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, che ha previsto delle proroghe ad hoc:
    • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
    • per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i., per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
    • per gli interventi effettuati da IACP la scadenza passa al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Scadenze che sono state tutte confermate dopo che il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera al PNRR italiano confermando le tanto attese proroghe al superbonus 110% che erano state inserite all'interno della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Volendo riassumere, la situazione orizzonte temporale ad oggi è la seguente:

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari)

 

30/06/2022

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

 

31/12/2022

IACP
30/06/2023
31/12/2023

La quarta edizione della Guida dell'Agenzia delle Entrate

A distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione del Decreto Rilancio con il quale sono state definite le detrazioni fiscali del 110%, pochi giorni fa è arriva la quarta edizione della guida dell'Agenzia delle Entrate al Superbonus 110%.

L'edizione di settembre della guida del Fisco arriva dopo quella di marzo 2021 in cui troppo frettolosamente l'Agenzia delle Entrate, parlando dell'orizzonte temporale, aveva preso per assodate le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 (che alla fine sono state comunque confermate).

La nuova edizione prende in considerazione non solo la Legge n. 178/2020 ma anche il Decreto-legge n. 59/2021 e il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale sono state apportate parecchie modifiche riguardanti gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione.

Superbonus 110% e Orizzonte temporale: l'errore di AdE

L'errore è sempre dietro l'angolo e anche l'Agenzia delle Entrate non ne è evidentemente esente.

A pagina 4 della nuova guida fiscale, nel definire l'orizzonte temporale di riferimento, il Fisco scrive:

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Errore palese in considerazione che il D.L. n. 59/2021, già convertito in legge, ha previsto la seguente modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio:

il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera  , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Chiaro, dunque, che anche AdE sia caduta in errore e che per i condomini la scadenza di fruizione del Superbonus 110% sia al 31 dicembre 2022 senza necessità del 60% dei lavori al 30 giugno 2022.



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