Superbonus 110%: per datare le spese conta il criterio di cassa

di Redazione tecnica - 21/06/2024

Individuare correttamente la data di sostenimento di spese per interventi Superbonus, quando effettuate a cavallo tra due anni, può essere fondamentale per accertare l'aliquota di detrazione spettante.

Questo perché la disciplina relativa all'art. 119 del Decreto Rilancio è stata oggetto di numerose modifiche normative, tra cui quelle apportate dal c.d. Decreto Aiuti Quater (D.L. n. 176/2022) che ha previsto una riduzione della detrazione da 110% a 90% a partire dal 1° gennaio 2024, con alcune eccezioni introdotte con la Legge di Bilancio 2023.

Modifiche che hanno generato non pochi dubbi, tra cui quello posto da un contribuente, proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio minimo senza amministratore, sul quale sono stati effettuati interventi Superbonus con presentazione della CILAS il 25 novembre 2022 e per i quali sono stati effettuati dei pagamenti tramite bonifico bancario - irrevocabile -  il 30 dicembre 2023, con data di esecuzione il 2 gennaio 2024, con il dubbio se si tratti di spese sostenute nel 2023 oppure nel 2024, portando a una diminuzione dell'aliquota da 110% a 90%.

Superbonus 110%: le nuove aliquote previste dal Decreto Aiuti-quater 

Una questione a cui l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro con la risposta del 20 giugno 2024, n. 137. Dopo aver preliminarmente richiamato la normativa di riferimento, ovvero l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fisco ha ricordato le disposizioni introdotte dal D.L. n. 176/2022 (c.d. decreto Aiuti-­quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato il comma 8­bis del citato articolo 119 stabilendo, tra l'altro, che il Superbonus spetta:

  • nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • del 90%per quelle sostenute nell'anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.

L'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha tuttavia stabilito che le modifiche non si applicano, tra gli altri, agli interventi:

  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti­-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);
  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

In questi casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110% delle spese sostenute.

Superbonus e sostenimento delle spese: il criterio di cassa

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di imposta, la Circolare n. 24/E del 2020, ha specificato che «in applicazione dei principi generali, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento [...] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono».

Ancora più chiara la Circolare 26 giugno 2023, n. 17/E, con cui è stato confermato che «ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino».

E ancora, come precisato a febbraio 2024 dalla stessa Agenzia delle Entrate, «in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca».

Si tratta di una conferma che discende dalla risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917/1986 – TUIR) dei professionisti versati on­line mediante l'utilizzo della carta di credito, con la quale è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on­line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.

Quindi considerato che i pagamenti mediante bonifici bancari sono stati disposti il 30 dicembre 2023, l'Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.



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