Superbonus 110%: un pieno di risposte dal Fisco
di Redazione tecnica - 18/10/2021
Superbonus e interventi di riqualificazione sismica ed energetica: le possibili variabili e varianti nelle casisistiche sono pressocché infinite, considerando anche la fluidità della normativa. E ancora una volta l’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Sismabonus con la risposta n. 709/2021.
Superbonus: chiarimenti dal Fisco sul Sismabonus
Diversi i quesiti posti dal contribuente, comproprietario di 3 edifici in una area extra urbana classificata di livello rischio sismico 3, così composti:
- un edificio composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3, "funzionalmente indipendenti" e dotate di impianto di riscaldamento e da un locale categoria catastale C/2, non pertinenziale;
- un edificio composto da un solo piano di categoria catastale C/2;
- un edificio composto da 3 unità immobiliari di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, "funzionalmente indipendenti".
L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2020, ristrutturazione edilizia) tramite permesso di costruire richiesto in data 11 settembre 2019 e ottenuto il 10 dicembre 2020.
A seguito della definizione dei 3 edifici, ne saranno costruiti 4 con un totale di 6 unità urbane ad uso civile abitazione, "funzionalmente indipendenti" e con "accesso autonomo". Gli interventi comporteranno (naturalmente) un miglioramento di due classi energetiche nonché la riduzione del rischio sismico.
Aspetti importanti da considerare nell’istanza:
- non è stata presentata l'asseverazione del progetto dell'intervento strutturale di cui al DM 28 febbraio 2017, n. 50, al fine di attestare la classe di rischio, in quanto non richiesto dalla normativa edilizia;
- è stata allegata copia della domanda diretta ad ottenere il permesso a costruire, acquisita al protocollo del comune in data 11 settembre 2019;
- tutte le unità, anche quelle censite nella categoria catastale C, erano dotate di impianto di riscaldamento prima dell'inizio dei lavori.
Le domande dell’istante:
- è possibile fruire delle agevolazioni di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 sulle unità immobiliari (abitative e non), per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico?
- ai fini del calcolo dei massimali di spesa previsti dal decreto Rilancio agevolabili occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori (quindi, prendendo a riferimento le otto unità immobiliari e non le sei unità che si realizzeranno a fine dei lavori)?
- quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese anche per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico?
- ogni comproprietario può usufruire del cd Superbonus, indipendentemente dalla quota di proprietà ma in funzione delle spese da lui sostenute?
Superbonus 110%: l’intervento di demolizione e ricostruzione
Preliminarmente, AdE ha ricordato il Parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus con la quale è stato chiarito che in caso di intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico:
- questo accede al superbonus solo se configurato come ristrutturazione edilizia;
- il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ed è onere del contribuente mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi;
- il superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico si applica sia alla parte esistente che all’ampliamento volumetrico.
Ciò premesso, rispondendo alle domande dell’istante l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel titolo abilitativo risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Nel caso in esame, l'Istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi.
Sismabonus: l’asseverazione tecnica
Tutto perfetto. Andiamo adesso alla nota dolente: quella dell’asseverazione tecnica. Il comma 13, lettera b) dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce infatti che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
In particolare, come ribadito con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto), la classe di rischio sismico dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti.
Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, (sulla base delle modifiche apportate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, al citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017), l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori». Un'asseverazione tardiva in quanto non conforme alle citate disposizioni non consente l'accesso al Sismabonus.
Nel caso in esame la richiesta del permesso di costruire è stata presentata nel 2019, quando l'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 prevedeva che l'asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico competente. Di conseguenza l'Istante non potrà accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Superbonus 110%: risponde la redazione di LavoriPubblici.it
Per quanto riguarda gli altri quesiti, AdE si è avvalsa della facoltà di non rispondere avendo già risposto alle domande con altre circolari, risoluzioni e risposte. Considerato, però, che è sempre meglio fissare certi concetti, rispondiamo noi alle domande dell’istande.
Domanda 1 - ai fini del calcolo dei massimali di spesa previsti dal decreto Rilancio agevolabili occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori (quindi, prendendo a riferimento le otto unità immobiliari e non le sei unità che si realizzeranno a fine dei lavori)?
Va sempre valorizzata la condizione iniziale prima dell’intervento di superbonus 110%.
Domanda 2 - quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese anche per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico?
Benché la normativa abbia lasciato un buco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito di riferirsi agli stessi prezzi utilizzati per la verifica di congruità dell’ecobonus. Quindi il DM 16/06/2016 (Decreto Parametri).
Domanda 3 - ogni comproprietario può usufruire del cd Superbonus, indipendentemente dalla quota di proprietà ma in funzione delle spese da lui sostenute?
Su questa domanda non abbiamo mai letto alcuna risposta o circolare dell’Agenzia delle Entrate. E’ possibile però riferirsi all’art. 119, comma 9-bis del Decreto Rilancio nella parte che afferma “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
Sostanzialmente, a parere di chi scrive, i comproprietari possono decidere di utilizzare il superbonus come meglio credono a seguito di accordo tra le parti.
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