Superbonus 110% e polizza professionale: a quanto ammonta il massimale per il tecnico asseveratore?
di Cristina Marsetti - 14/04/2021
Il legislatore ha imposto all’asseverante, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro (D.L. n. 34/2020 - Art.119 - comma 14).
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La copertura assicurativa
Il legislatore ha anche imposto che la disponibilità residua della copertura assicurativa, sia maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato (Art. 4 del Decreto MiSE 6 agosto 2020, c.d. Decreto Asseverazioni).
A mio parere, dunque, il legislatore impone all’asseverante un massimale doppio rispetto all’importo asseverato, al fine di proteggere il bilancio dello Stato e, di conseguenza, il cliente dell’asseverante e l’asseverante stesso anche rispetto agli interessi e alle sanzioni che verranno applicate dall’Agenzia delle Entrate.
Altre interpretazioni della “disponibilità residua” della copertura assicurativa
Alcune compagnie interpretano la «disponibilità residua» come «al netto dei sinistri» ed hanno istruito la propria rete di intermediari per convincere i Professionisti a stipulare l’assicurazione con massimale uguale all’importo asseverato.
Altre compagnie sottopongono al Professionista un questionario in cui chiedono l’importo asseverato e calcolano il massimale moltiplicando per 110% tale importo.
La maggior parte degli assicuratori però propone il “vincolo” di una parte del massimale della polizza di base, dimenticandosi della “disponibilità residua”.
L'assicurazione professionale e i lavori del CNI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dà per scontato che il massimale di polizza debba essere uguale all’importo dei lavori asseverati e ritiene che tale massimale costituisca addirittura una “sovrassicurazione” che non ha fondamenti tecnici (circolare n. 711/XIX Sess.2021) e che potrebbe rallentare i lavori del Committente per il fatto che il mercato assicurativo è in difficoltà a concedere massimali elevati. Il CNI pertanto, sta operando in modo particolarmente intenso sugli aspetti necessari per modificare le norme sul cd. “superbonus 110%”.
Se il professionista ha stipulato l’assicurazione con massimale pari all’importo asseverato - e non pari al doppio dell’importo asseverato - l’asseverazione è infedele e il cliente perderà il beneficio?
Può darsi.
Sono talmente tanti gli aspetti ancora poco chiari del Decreto Rilancio che sembrerebbe proprio che il legislatore voglia risanare le casse dello Stato attraverso i risarcimenti delle compagnie di assicurazione.
Difatti nella prima stesura dell’art. 7 del Decreto Asseverazioni il legislatore prevedeva nientemeno che “constatata l’asseverazione infedele, l’Agenzia delle Entrate avvia le procedure nei confronti della compagnia assicuratrice per l’incasso dell’importo assicurato.”
Tuttavia il legislatore non ha considerato che le compagnie di assicurazione sono a tutti gli effetti aziende che perseguono l'obiettivo di un bilancio attivo tra i sinistri pagati e i premi incassati - non sono delle ONLUS – e pertanto, si sa, è ben difficile che risarciscano un sinistro e senz’altro il risarcimento non è automatico.
Considerazione
Il costo della polizza può essere conteggiato nel compenso del professionista e pertanto “trasferito" allo Stato. Invito pertanto gli asseveranti a valutare con attenzione il massimale dell’assicurazione affinché sia adeguato a proteggere il proprio patrimonio e la propria serenità.
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