Superbonus 110% e prezzari: quando la mano destra non sa cosa fa la sinistra
di Gianluca Oreto - 10/12/2021
Benché io sia tra i più accaniti sostenitori del Superbonus 110%, uno degli aspetti che ho da sempre criticato è una normativa scritta molto male e soprattutto l'assenza di una struttura centrale che coordinasse le risposte arrivate a diverso titolo dai vari Enti di controllo come l'Agenzia delle Entrate, l'Enea e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate.
Superbonus 110%: il caso della dimensione degli infissi
Oltre a errori vari poi corretti, non sono pochi e non sono poco rilevanti i casi di disaccordo tra i vari Enti. Ricordiamo, ad esempio, il caso della variazione della dimensione degli infissi che vide in un primo momento una differenza di interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Enea.
Inizialmente l'Enea, attraverso il suo assistente virtuale Virgilio, affermò che la sostituzione degli infissi come intervento trainato di superbonus deve rispettare gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha previsto l’ecobonus e per questo “l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.
Diverso il parere dell'Agenzia delle Entrate che nella risposta n. 524 del 30 luglio 2021, sentendo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, chiarì che nel caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale, ma solo se la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento è minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Tesi dell'Agenzia delle Entrate a cui seguì un ripensamento da parte di Enea.
Superbonus 110%: il caso dei prezzari
Altro caso, ben più eclatante, riguarda l'utilizzo dei prezzari per la verifica di congruità degli interventi di superbonus. Un tema cui si è espressa il 16 marzo scorso la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, con la risposta alle domande della Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Nella sua domanda, la Fondazione del CNI, in modo molto approssimativo ma tecnicamente comprensibile, chiese lumi sulla gerarchia nell'utilizzo dei due prezzari (regionale e DEI) per tutti gli interventi di superbonus (senza distinzione tra ecobonus e sismabonus). La Commissione risposte:
"La Commissione ritiene che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi". Lasciando intendere che i due prezzari possano essere indistintamente utilizzati per le due anime del superbonus.
Il 29 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate, a seguito del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode), dopo aver confermato l'utilizzo dei prezzari regionali e DEI per gli interventi di ecobonus 110%, affermò pure che:
"Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi". Escludendo di fatto i prezzari DEI non solo dagli altri bonus edilizi ma anche dal Sismabonus 110%.
Superbonus 110%: cosa ci riserverà il futuro?
A questo punto, a seguito della circolare dell'Agenzia delle Entrate potrebbe accadere:
- che la Commissione consuntiva presso il CSLP confermi nuovamente l'utilizzo dei prezzari DEI per tutti gli interventi di superbonus, dando loro una "ufficialità" che manca nella norma di rango primario;
- che i Ministeri competenti intervengano con una circolare esplicativa che chiarisca il dubbio sull'ufficialità dei prezzari editi da una casa editrice privata;
- che il Legislatore modifichi la norma di rango primario inserendo i prezzari previsti all'Allegato A del Decreto Requisiti tecnici anche per la verifica di congruità del sismabonus e degli altri bonus fiscali.
Dovremmo anche chiederci se la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate può:
- esprime pareri che non riguardano aspetti di natura tecnica?
- pubblicare un parere che modifica una disposizione di legge?
- rispondere a quesiti non strettamente collegati al D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate?
Allo stesso modo di come l'Agenzia delle Entrate ha più volte ammesso di non poter rispondere su quesiti di natura tecnica-edilizia-urbanistica.
Ciò che è certo è che in tutto questo gli unici col cerino in mano sono professionisti e imprese che si trovano a non sapere più come lavorare nella certezza della norma.
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