Superbonus 110%: a rischio unifamiliari e sconto in fattura
di Gianluca Oreto - 09/07/2021
Una delle peculiarità che ha acceso i riflettori sopra le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal decreto Rilancio è indubbiamente l’opzione alternativa alla fruizione del bonus.
Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 ha, infatti, previsto la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo alla fruizione in dichiarazione dei redditi, per uno sconto in fattura operato direttamente dai fornitori oppure la cessione del credito.
La differenza tra le due modalità è che con lo sconto in fattura il contribuente potrà aver defalcato dalla fattura l’intero importo delle spese ammissibili al superbonus, mentre con la cessione del credito il 110% delle spese ammissibili è rimesso alla contrattazione del mercato che, nel frattempo, in questo anno ha proposto diverse proposte di acquisto da parte di banche, assicurazioni e altri soggetti.
E sono state queste due opzioni alternative ad aver aperto le possibilità di intervenire con il superbonus 110% praticamente a tutti. Mentre, infatti, la fruizione di una detrazione fiscale presuppone che il contribuente abbia un reddito e una capienza che possa coprire la quota di agevolazione dell’anno (ricordiamo che per il superbonus è prevista la suddivisione delle spese del 2020 e 2021 in 5 anni, mentre quelle del 2022 in 4), con sconto in fattura e cessione del credito, il contribuente può anche non avere reddito.
La prima versione del Decreto Rilancio
Ricordiamo che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio sono poi intervenuti i seguenti correttivi:
- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).
Già nella prima versione del Decreto Rilancio, però, ci siamo accorti della scarsa considerazione del Legislatore verso le opzioni alternative. Mentre infatti l’orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110% era stato fissato nel periodo 1 luglio 2020-31 dicembre 2021, per gli IACP era già stata stabilita la possibilità di arrivare al 2022. Ma il Decreto Rilancio prevedeva la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito solo per le spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.
Il Decreto Rilancio dopo la Legge di Bilancio
Dicembre 2020 è stato il mese degli scontri in Parlamento anche e soprattutto per l’estensione del periodo di fruizione del superbonus 110%. Da più parti arrivavano pressioni per una proroga almeno al 2023 che consentisse agli operatori di superare un periodo di empasse dovuto ad una normativa giovane, un’attuazione lenta e continui chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea che in alcuni casi hanno stravolto alcune convinzioni.
Fatto sta che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 sono arrivate alcune modifiche al Decreto Rilancio e le tanto desiderate proroghe, tra le quali:
- proroga al 30 giugno 2022 diffusa per tutti gli interventi;
- possibilità per i condomini di arrivare al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2020 sono stati completati il 60% dei lavori;
- proroga al 31 dicembre 2022 per gli IACP;
- proroga al 2022 per esercitare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Tutto regolare quindi. Perché con la Legge di Bilancio si è equiparato il periodo di fruizione del bonus fiscale con le possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito.
L’efficacia di tutte queste proroghe, però, come previsto dall’art. 1, comma 74 della Legge di Bilancio, è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Approvazione che nessuno sa come dovrà arrivare: è stata inviata una comunicazione di cui si attende risposta? sarà una approvazione automatica che avverrà insieme al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza? nessuno lo sa e chi dice il contrario mente o fa solo ipotesi.
Ricordiamo che il MEF, rispondendo ad una interrogazione scritta, ha chiarito che la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2021 è subordinata all’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) disciplinata dal Regolamento che ha istituito la Recovery and Resilience Facility (Reg. 241/2021 del 12 febbraio 2021). In particolare, sulla base dell'articolo 19 del Regolamento, entro due mesi dalla loro trasmissione formale, la Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei PNRR, attribuendogli un rating basato su diversi criteri di valutazione. In caso di valutazione positiva, la Commissione formula una proposta di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Quindi è chiaro che una valutazione del PNRR (che è già arrivata) è decisiva per l'approvazione delle proroghe, ma è altrettanto vero che solo dopo questa approvazione la Commissione formulerà una proposta di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Dunque, niente automatismi.
Il Decreto Rilancio dopo il D.L. n. 59/2021 e il D.L. n. 77/2021
Mentre aspettiamo che l’Europa decida le sorti delle proroghe, il Governo ha pubblicato il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge) e il D.L. n. 77/2021. Il primo ha previsto delle proroghe per condomini e IACP che sono già immediatamente in vigore; il secondo ha modificato (pesantemente) l’art. 119 del Decreto Rilancio con alcune “semplificazioni” che, benché già in vigore, necessitano di conferma dalla conversione in legge (e non sono pochi i punti su cui si dovrà discutere).
Ciò che salta all’occhio, però, è che ancora una volta il Legislatore ha “dimenticato” di allineare le date di scadenza del superbonus alle possibilità di accedere alle opzioni alternative (che dovrebbero sempre andare di pari passo). Ad oggi l’orizzonte temporale di fruizione del bonus è il seguente:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
|
31/12/2021 (*) |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
|
31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
|
31/12/2023
|
Altri beneficiari |
|
31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
Conclusioni
Ma senza le proroghe della legge di Bilancio sono a rischio sia le detrazioni fiscali per gli edifici unifamiliari (le più attese) che le opzioni alternative. Tra le altre cose, anche se si dovessero approvare le proroghe della Legge n. 178/2021, rimane sempre la sperequazione per gli IACP che continuerebbero a fruire del bonus anche nel 2023 ma senza una norma che ad oggi abbia stabilito la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito.
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