Superbonus 110% e SAL 30% e 60%: asseverazione Enea entro il 16 marzo 2022
di Redazione tecnica - 30/12/2021
Arrivati alla vigilia del 31 dicembre 2021, c’è una domanda che in tanti si sono posti: entro quando inviare l’asseverazione all’Enea relativa agli stati di avanzamento lavori (SAL) al 30% o al 60% le cui fatture sono emesse e pagate, per avere accesso alle opzioni alternative per il superbonus 110%?
Superbonus 110% e opzioni alternative a SAL
L’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede, infatti, che in luogo all’utilizzo diretto del superbonus 110%, i contribuenti possano optare alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (il c.d. sconto in fattura);
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (la c.d. cessione del credito).
Limitatamente al superbonus 110%, le opzioni alternative possono essere esercitate a stato di avanzamento lavori con due soli vincoli:
- ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (quindi, ad esempio, 30%-60%-100%).
Il Superbonus e l’asseverazione all’Enea
Tra i requisiti previsti per il superbonus, il tecnico abilitato deve compilare e protocollare le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa sul Superbonus 110% sul portale dell’Enea detrazionifiscali.enea.it
Proprio l’Enea ha informato che per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% le cui fatture sono emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31/12/2021 possono essere trasmesse all’ENEA anche nel 2022 purché in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all'Agenzia delle entrate, che deve avvenire entro il 16 marzo 2022.
Il tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità scriverà nelle note dell'asseverazione la frase: "Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l'emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021".
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