Superbonus 110% e scadenza unifamiliari: il pasticcio è servito

di Gianluca Oreto - 29/06/2022

Per comprendere meglio la ratio di una norma è sempre bene averne seguito dettagliatamente la sua evoluzione. Quando l'argomento sono le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) il problema si complica, dato che ad oggi sono 16 i provvedimenti normativi che hanno inciso più o meno pesantemente sugli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: la normativa sulle scadenze

Sta facendo discutere (davvero tanto) il mio ultimo articolo Superbonus 110% e scadenza unifamiliari: il Fisco corregge la super circolare, in cui evidenziando una correzione legittima e assolutamente corretta ma poco pubblicizzata (avrebbero potuto pubblicare una errata corrige) della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate, mi sono lasciato andare in una mia interpretazione normativa sulla scadenza del superbonus 110% per gli edifici unifamiliari e la presentazione della CILAS.

L'analisi dei seguenti commi dell'art. 119:

  • comma 1 - che fissa la scadenza degli interventi trainanti di ecobonus 110% al 30 giugno 2022;
  • comma 2 - che fissa la scadenza degli interventi trainati di ecobonus 110% al 30 giugno 2022 ("congiuntamente ai trainanti);
  • comma 3-bis - che fissa la scadenza per gli interventi effettuati da IACP e cooperative al 30 giugno 2023;
  • comma 4 - che fissa la scadenza dell'intervento di sismabonus 110% al 30 giugno 2022;
  • comma 4-bis - che fissa la scadenza dell'intervento trainato di sismabonus 110% al 30 giugno 2022 ("congiuntamente al sismabonus 110%);
  • comma 8-bis - che limitatamente agli edifici unifamiliari recita "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo";

e dopo aver letto la seconda versione dell'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate, mi porta ad essere più convinto di alcuni aspetti:

  1. il legislatore ha fatto un errore madornale nel passaggio dalla versione dell'art. 119 vigente con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) e post Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con quella post Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti);
  2. la data di scadenza per il sostentamento delle spese che vogliono accedere al superbonus 110% resta il 30 giugno 2022;
  3. la data del 30 settembre 2022 per il completamento del 30% del SAL lascia "scoperto" il periodo che va dall'1 luglio 2022.

Procediamo per gradi.

L'errore del legislatore

L'errore commesso dal legislatore è evidente leggendo la versione dell'art. 119 vigente dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis. In questa versione la data di scadenza del bonus era sempre il 30 giugno 2022 ma:

  • con il comma 3-bis viene prorogata al 30 giugno 2023 la scadenza per gli IACP (comma 9, lettera c), art. 119);
  • con il comma 8-bis si prevede un sistema di ulteriori proroghe per i soggetti di cui al comma 9, lettere a) e c) basato sulle relative date di scadenza (30 giugno 2022 e 30 giugno 2023).

Con la versione dell'art. 119 vigente dopo la Legge di Bilancio 2022 la scadenza resta al 30 giugno 2022 ma:

  • con il comma 3-bis viene esteso il 30 giugno 2023 previsto per gli IACP anche alle cooperative;
  • con il comma 8-bis si modifica il sistema di proroghe prevedendo una nuova scadenza per i soggetti di cui al comma 9, lettera a) e una nuova proroga per le unifamiliari con la necessità di raggiungere il 30% del SAL proprio alla data di scadenza del bonus (30 giugno 2022).

In questa penultima versione, se alla data di scadenza del bonus (30/06/2022)  l'edificio unifamiliare raggiunge il 30% del SAL allora si può procedere con la detrazione delle spese sostenute fino al 31/12/2022.

Nella versione post Decreto Aiuti il problema è evidente perché il legislatore NON modifica la data di scadenza del bonus per le unifamiliari che resta al 30 giugno 2022. Viene, però, previsto che se al 30/09/2022 si raggiunge il 30% del SAL allora si possono portare in detrazione le spese sostenute fino al 31/12/2022.

La data di scadenza del bonus

ATTENZIONE! Nei bonus edilizi vige il principio di cassa. Quindi se sostengo tutte le spese entro il periodo di vigenza del bonus, posso anche completarli successivamente facendo eventualmente attenzione alle percentuali di SAL per l'utilizzo delle opzioni alternative.

Ma la data di vigenza del superbonus 110% per le unifamiliari resta al 30 giugno 2022 e il secondo periodo del comma 8-bis rappresenta la più grande topica del legislatore in tema superbonus. Fissare la scadenza al 30 giugno 2022 e poi scrivere:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo;

NON significa assolutamente NULLA. Non è una proroga scritta bene in italiano, né è una proroga che può lasciar tranquillo un contribuente che volesse avviare un intervento a seguito di presentazione di CILAS o altro titolo dall'1 luglio 2022 con pagamenti successivi a questa data.

Cosa accade dall'1 luglio 2022

Mentre avviando dei lavori prima del 30 giugno 2022 e pagandoli entro questa data si ha la certezza di poter utilizzare il superbonus quantomeno direttamente in dichiarazione dei redditi, chi afferma di poter tranquillamente procedere con la presentazione della CILAS dall'1 luglio 2022 con pagamenti dopo questa data, dovrebbe rispondere alla domanda: cosa accade se al 30 settembre non ho raggiunto il 30% del SAL?

Una risposta sensata dovrebbe prendere in considerazione due aspetti:

  • quello fiscale - se non arrivo al 30% entro il 30/09/2022 non porto in detrazione nessuna delle spese sostenute dall'1 luglio;
  • quello edilizio - se presento una CILAS dopo il 30 giugno e non arrivo al 30% entro il 30/09/2022, avrò chiaramente dei problemi da risolvere dal punto di vista edilizio-urbanistico avendo avviato un intervento con una comunicazione non prevista nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizio).

Quello del professionista è il lavoro più difficile al mondo che andrebbe fatto con coscienza e consapevolezza dei rischi generati da un legislatore evidentemente poco attento...o poco preparato.

La soluzione

La soluzione al problema è dietro l'angolo e si chiama legge di conversione del Decreto Aiuti che dovrebbe sostituire il secondo periodo del comma 8-bis con il seguente:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 30 settembre 2022 ovvero per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.



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