Superbonus 110% e scadenza unifamiliari: va asseverato il SAL al 30%?
di Gianluca Oreto - 08/09/2022
Negli anni, siamo stati abituati a norme altamente prescrittive, che hanno ingabbiato l'attività professionale all'interno di regole e disposizioni a volte lontane dalla realtà. Esempio tipico ne è il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), una norma modificata un imprecisato numero di volte, su cui il legislatore ha utilizzato il microscopio in un settore dove l’unità di misura è il centimetro (e sono generoso) e dove si prova ad applicare (inutilmente) un sistema di regole su un patrimonio immobiliare nato quando tecnicismi e controlli erano davvero pochi. Volendolo accostare al cinema, vedrei bene il testo unico edilizia per un fantasy.
Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari
Questa abitudine al dettaglio spesso ci ha fatto "perdere", spingendoci a chiedere regole e prescrizioni a tutela della "tranquillità" di chi dovrebbe solo avere un minimo di creatività e dare un apporto professionale.
Tanti gli esempi, l'ultimo in ordine temporale ci viene offerto dalla formulazione dell'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che riguarda una delle eccezioni temporali per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).
Questa disposizione prevede:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Superbonus 110% e unifamiliari: i 3 interrogativi
Tralasciando i difetti formali e sostanziali, questa disposizione ha aperto a tre grossi interrogativi:
- cosa rientra all'interno di questo 30%?
- deve essere attestato?
- chi deve attestarlo?
Domande a cui un professionista preparato avrebbe potuto (e dovuto!) rispondere autonomamente, ma che hanno necessitato dell'intervento della Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Con la nuova risposta ufficiale resa dalla Commissione a seguito di una specifica istanza della Rete delle Professioni Tecniche, sono stati chiariti alcuni interessanti aspetti che meritano di essere approfonditi.
Superbonus 110% e unifamiliari: cosa rientra nel 30%
Nel suo parere (che tale deve restare) la Commissione ha richiamato la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 che in realtà è stata resa sulla precedente formulazione del primo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, relativo agli interventi realizzati dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie di edifici fino a 4 u.i. autonomamente accatastate che recitava:
"Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022".
Una formulazione che, in effetti, lasciava più di un dubbio su quali interventi considerare per il calcolo del 60%.
L'attuale versione del secondo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, invece, non lascia alcun margine perché alla fine prevede espressamente "nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo". Una frase che, oltre a chiarire cosa far rientrare nel 30% del SAL, utilizza pure (e non a caso) la parola "computo" proprio per indirizzare verso il "computo metrico" (che comprende solo i lavori) e non il quadro economico (che comprende anche le spese tecniche) relativi al cantiere.
Corretto, comunque, il parere della Commissione che conferma un aspetto dal mio punto di vista già molto evidente.
Superbonus 110% e unifamiliari: deve essere attestato il SAL? Da chi?
Dopo questo chiarimento, la Commissione va oltre e afferma che per la conferma del SAL sia necessaria una "apposita dichiarazione" del direttore dei lavori. In realtà la norma non parla di alcuna dichiarazione e, in linea strettamente teorica, il contribuente con o senza l'ausilio di un tecnico (ma considerato il tema è sempre preferibile con) dovrà solo verificare "documenti alla mano" e senza alcun ragionevole dubbio il raggiungimento del 30% al 30 settembre 2022 per procedere con l'utilizzo del superbonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Avere una attestazione, asseverazione o perizia giurata, non esonera il contribuente dalla produzione di tutta la documentazione necessaria che potrebbe servirgli nel caso l'Agenzia delle Entrate, nella sua normale attività di controllo, possa portare a setaccio le giustificazioni per l'accesso alla proroga.
Ed, in effetti, è la stessa Commissione ad ammetterlo affermando che l'"idonea documentazione probatoria" (su cui cita il libretto delle misure, lo stato d’avanzamento lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, la copia di bolle e/o fatture ecc.) dovrà essere sempre a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo ed essere allegata alla documentazione finale.
Chiara è l'importanza prevalente della documentazione a supporto e non della dichiarazione, asseverazione o perizia del tecnico che non scaricheranno mai il contribuente nel caso di eventuali falsi (sui quali ne risponde in prima persona).
Superbonus 110% e unifamiliari: la prova della data
La Commissione raccomanda, infine, la trasmissione della dichiarazione e della documentazione tramite PEC o raccomandata al committente e all’impresa. Diciamo subito che la trasmissione all'impresa non ha alcuna utilità e che, al più, sarà quella al contribuente ad essere indispensabile.
Anche in questo caso la norma non dispone nulla ma poter provare la data di un documento offre più serene garanzie al contribuente nel caso di controllo.
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