Superbonus 110%: le scadenze, i requisiti e la nuova modulistica
di Redazione tecnica - 18/08/2021
Chi volesse oggi valutare l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Rilancio, si troverebbe di fronte una situazione profondamente cambiata rispetto a maggio 2020 (mese di pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020).
Superbonus 110%: le modifiche normative
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato modificato 4 volte dalla sua entrata in vigore:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Modifiche che hanno rifatto il look al superbonus sotto tutti i punti di vista: scadenze, requisiti, modalità di fruizione, adempimenti e soprattutto la nuova modulistica CILA-Superbonus 110% necessaria per accedere alla detrazioni fiscali.
Superbonus 110%: le nuove scadenze
Partiamo dall’aspetto che ha tenuto banco fino ad almeno la metà di luglio: le scadenze. Inizialmente il superbonus era stato previsto per le spese di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, sostenute tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo.
Con la pubblicazione (e conferma dell’Europa) delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2021, il quadro delle scadenze è cambiato con una estensione del beneficio fiscale oltre il 2021. Oltre ad un cambio dell’orizzonte temporale, si è anche previsto che le spese sostenute nel 2022 andassero sempre in detrazione al 110% ma con una ripartizione a 4 anni e non 5.
Quindi, mentre le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo, per quelle del 2022 la ripartizione è a 4 anni, con un conseguente aumento della capienza fiscale necessaria, a meno che di non scegliere una delle due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Combinando le previsioni contenute nel Decreto Rilancio, nella Legge di Bilancio 2021 e nel D.L. n. 59/2021, l’orizzonte temporale di riferimento diventa il seguente:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Tutti i beneficiari |
|
30/06/2022 |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
|
31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
|
31/12/2023
|
Superbonus 110%: i requisiti
Poche ma importanti modifiche sul fronte requisiti. Restano fermi i requisiti previsti dal Decreto Rilancio che possono essere così riassunti:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013:
- per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, devono essere rispettati i requisiti di cui al D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni;
- per gli interventi con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, devono essere rispettati i requisiti di cui al Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013:
- per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma permane l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).
La vera novità riguarda l’aspetto edilizio e fiscale legato alla detrazione. Con la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili soggetti ad interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per questi è sufficiente che l’edificio sia stato legittimamente edificato e a nulla conta la presenza di eventuali abusi edilizi che non vanno ad incidere sul diritto di fruizione del bonus 110%. Viene, infatti, previsto che non valgono le cause di decadenza previste dall’art. 49 del DPR n. 380/2001. Il superbonus 110% potrà decadere solo in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione di legittima edificazione;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste per la fruizione del bonus 110% (art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio).
Superbonus 110%: la nuova modulistica
La vera novità che si intreccia alle modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 è rappresentata dalla nuova modulistica CILA-Superbonus 110% (CILAS) che in buona sostanza non mette in condizione lo sportello unico edilizia di effettuare una verifica documentale relativa alla conformità urbanistica-edilizia dell’immobile. La nuova CILAS “semplificata” non contiene elaborati grafici ma solo una “mera” descrizione dell’intervento. In questo modo, i SUE potranno solo verificare la correttezza dei dati inseriti e predisporre (eventualmente) dei sopralluoghi.
© Riproduzione riservata
- Tag: