Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito sono valide per il 2022?
di Redazione tecnica - 07/07/2021
Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento due tipologie di intervento che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus): gli interventi trainanti (accedono subito) e quelli trainati (accedono solo se eseguiti congiuntamente ad uno dei trainanti). Ma il vero motore che ha acceso le luci e trainato il superbonus in questi primi 14 mesi si chiama: opzione alternativa alla detrazione fiscale.
Sconto in fattura e cessione del credito vero motore
Le due opzioni previste all'art. 121 del Decreto Rilancio hanno dato accesso agli interventi a molti contribuenti che mai e poi mai avrebbero potuto anche solo pensare alla riqualificazione energetica e strutturale dei loro immobili. La condizione per fruire di una detrazione fiscale è, infatti, possedere un reddito. E, anche avendo un reddito, è sempre necessario che ci sia la capienza fiscale per poter beneficiare di incentivi che, se non fruiti nell'anno di riferimento, vengono persi.
L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, invece, istituzionalizzato le due opzioni alternative di:
- sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ma non solo. Perché l'art. 121 ha previsto queste due opzioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di superbonus ma anche molti altri interventi (ecobonus, sismabonus, bonus facciata, ecosismabonus, fotovoltaico ordinario, colonnine di ricarica ordinarie).
Per quali anni?
La prima versione del decreto Rilancio (quando l'orizzonte temporale era stato fissato per tutti i beneficiari dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) prevedeva che le due opzioni potessero essere esercitate esclusivamente sulle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Poi sono arrivate alcune modifiche agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e tutto si è complicato. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono state le norme che hanno modificato il Decreto Rilancio:
- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).
A seguito di queste modifiche, il superbonus ha cambiato forma più volte ma, soprattutto, ha visto prorogare il suo orizzonte temporale per alcuni soggetti beneficiari. Non tutte le modifiche sono, però, attualmente in vigore.
Tutte le proroghe previste dalla Legge di Bilancio sono, infatti, in attesa dell'approvazione del Consiglio dell’Unione europea. Tra queste anche l'inserimento del comma 7-bis all'art. 121 del Decreto Rilancio che prevede:
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.
Ecco il quadro riepilogativo dell'orizzonte temporale:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
|
31/12/2021 (*) |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
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31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
|
31/12/2023
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Altri beneficiari |
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31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 74, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
Conclusioni
In buona sostanza, finché la commissione UE non approverà le proroghe previste in legge di Bilancio, le stesse non potranno essere considerate in vigore.
Dunque, benché il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge) consenta ai condomini l'accesso al superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, se ad oggi si dovesse firmare un contratto per l'esecuzione di interventi con cronoprogramma settembre 2021-marzo 2022, non sarà possibile prevedere lo sconto in fattura (o scegliere la cessione del credito) per le spese sostenute nell'anno 2022.
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