Superbonus 110% solo su pertinenze? Risponde il Fisco
di Redazione tecnica - 21/10/2021
Quando si parla di superbonus 110%, uno dei temi più delicati riguarda il calcolo dei limiti di spesa in presenza di pertinenze. Un aspetto su cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti.
Superbonus 110%: i limiti di spesa per le pertinenze
Alla luce delle risposte del Fisco, ma soprattutto dalla lettura dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), si arrivati ad una conclusione, le pertinenze possono essere utilizzate come moltiplicatore del limite di spesa a patto che:
- siano all'interno dello stesso edificio;
- riguardino edifici plurifamiliari.
Abbiamo già chiarito che pertinenze "staccate" dall'edificio principale non aumentano il limite di spesa. Come non lo aumenta la pertinenza di un edificio unifamiliare.
Superbonus 110% e pertinenze: nuova domanda al Fisco
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, tramite la sua rivista telematica FiscoOggi, ci fornisce un nuovo spunto rispondendo ad una nuova domanda sull'argomento:
È possibile usufruire del Superbonus 110% se si eseguono lavori “trainanti” solo su una pertinenza dell’abitazione?
In buona sostanza viene chiesto se una volta verificati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti, si possano portare in detrazione al 110% le spese sostenute per interventi trainanti realizzati sulla sola pertinenza.
L'Agenzia delle Entrate risponde (naturalmente) in modo affermativo, precisando che gli interventi siano effettuati nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. L'argomento era già stato trattato all'interno della Circolare n. 30/2020 (la supercircolare di fine 2020) con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva ammesso che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale.
Superbonus 110% e pertinenze: occhio ai requisiti
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate stessa, gli interventi devono essere effettuati nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. Mentre per il Sismabonus 110% occorre sostanzialmente verificare che l'edificio ricada in una delle zone sismiche ammesse all'incentivo (1, 2 e 3, esclusa la zona 4) e che l'intervento sia di "riduzione del rischio sismico", per l'Ecobonus 110% le cose si complicano.
Ricordiamo, infatti, che conditio sine qua non per portare in detrazione le spese di riqualificazione energetica è la presenza di un impianto di riscaldamento. I due interventi trainanti di ecobonus, infatti, sono:
- isolamento termico della superficie disperdente;
- sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
Condizioni che sono facilmente verificate nel caso di abitazioni ma difficilmente è possibile riscontrare per una pertinenza.
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