Superbonus 110%: tutte le richieste di proroga del Decreto Anticipi

di Redazione tecnica - 16/11/2023

Sarà discusso in aula al Senato il 28 novembre 2023 ma nel frattempo la Commissione Bilancio è alacremente al lavoro per l’esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi), in cui uno dei temi caldi è la richiesta di proroga per il superbonus 110%.

Superbonus 110%: perché una nuova proroga

Diversamente dal passato, non si tratterebbe di una proroga dell’orizzonte temporale per aprire a nuovi interventi ma solo un prolungamento delle tempistiche per i cantieri già in corso di esecuzione che a causa del blocco della cessione dei crediti hanno dovuto rallentare se non addirittura sospendere in attesa di tempi migliori.

Ricordiamo, infatti, che a seguito delle modifiche arrivate:

è stata prevista una rimodulazione dell’aliquota fiscale del superbonus con alcune eccezioni ancorate ad alcune condizioni. A partire dall’1 gennaio 2024, però, al momento non c’è alcuna condizione che consenta di mantenere l’aliquota fiscale al 110% che, per i soli soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) diminuirà al 70% per poi arrivare a fine vita nel 2025 con il 65%.

Il 31 dicembre 2023 rappresenta, dunque, l’ultima data utile per portare in detrazione al 110% (o al 90%) le spese sostenute dai principali soggetti beneficiari. Ma è anche una data che da mesi tutto il comparto dell’edilizia chiede di posticipare per consentire quanto meno la chiusura dei cantieri in corso, vittima del blocco della cessione del credito, iniziata a gennaio 2022 con l’ormai noto Decreto-Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).

Gli emendamenti al Decreto Anticipi

Si parla di proroga ormai dal rientro delle ferie estive, senza però che Governo e Parlamento si siano allineati sulla decisione di concedere più tempo e al contempo studiare delle soluzioni efficaci per la riapertura della cessione (al momento rimesse esclusivamente al mercato).

Al primo game - la conversione in legge del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) - ha prevalso la linea del partito di maggioranza che con la Legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, ha unicamente mantenuto la proroga al 31 dicembre 2023 concessa alle unifamiliari e unità autonome e indipendenti che al 30 settembre 2022 avevano già completato il 30% dell’intervento complessivo.

Successivamente è arrivato lo schema di disegno di Legge di Bilancio 2024, in cui il Governo ha mantenuto la decisione di non prendere in considerazione alcuna proroga. Adesso è all’esame del Parlamento il disegno di legge di conversione del Decreto Anticipi all’interno del quale sono tante le proposte arrivate sia dall’opposizione che dalle forze di maggioranza.

Quasi tutte le proposte mirano ad un allungamento dei tempi al 30 giugno 2024, vincolando la proroga a due condizioni:

  • quelle previste dall'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni);
  • lo stato di avanzamento lavori al 31 dicembre 2023.

La prima condizione è la stessa per cui si continua ad utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative, ovvero gli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Relativamente alla seconda condizione “ballano” due percentuali: il 30 e il 60%. Un aspetto è, però, certo: fatta esclusione per Fratelli d’Italia e la Lega, al Senato ci potrebbe essere una convergenza sulla proroga condizionata.

Le proposte di Forza Italia

Emendamento 8.0.36 - Ronzulli, Rosso, Lotito

«Art. 8-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».

Emendamento 8.0.39 - Ronzulli, Rosso, Lotito

«Art. 8-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 545 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».

Le proposte del M5S

Emendamento 8.0.37 - Nave

«Art. 8-bis - (Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

Emendamento 8.0.38 - Nave

«Art. 8-bis - (Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

Emendamento 8.0.40 - Nave

«Art. 8-bis - (Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

Emendamento 8.0.41 - Nave

«Art. 8-bis - (Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

Emendamento 8.0.42 - Turco

«Art. 8-bis - (Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Le proposte del PD

Emendamento 11.0.5 - Manca, Tajani, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

«Art. 11-bis - (Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

Emendamento 11.0.6 - Tajani, Manca

«Art. 11-bis - (Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

Emendamento 11.0.7 - Tajani, Manca

«Art. 11-bis - (Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

Emendamento 11.0.9 - Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Zambito

«Art. 11-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

Emendamento 23.7 - Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

2-bis.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Emendamento 23.8 - Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Emendamento 23.11 - Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Emendamento 23.12 - Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Le proposte del Gruppo Misto

Emendamento 23.4 - Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Emendamento 23.5 - Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Emendamento 23.9 - Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Emendamento 23.10 - Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Le proposte del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)

Emendamento 23.6 - Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.



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