Superbonus 110% e unifamiliari: attenzione alle date
di Gianluca Oreto - 22/06/2022
Benché da settimane si sia tornati a parlare di proroghe, prima di avviare un intervento per il quale si vuole beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) è sempre bene basare progettazione e cronoprogramma sulle regole in vigore.
Superbonus 110% e unifamiliari: lo stato dell'arte delle scadenze
Oggi sfrutto una conversazione con il collega arch. Santi A. che riguarda proprio scadenze e cronoprogramma relativamente ad un intervento di superbonus 110% su un edificio unifamiliare. Ad oggi, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in legge entro il 16 luglio 2022, è stata prevista una modifica del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sto parlando del comma che definisce le eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022 prevista per l'utilizzo del bonus 110%. Il comma 8 bis) stabilisce, infatti, delle scadenze che possono essere così riassunte:
Beneficiario | Rif. normativo |
Aliquota
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SAL 30%
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SAL 60%
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Scadenza finale
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70%
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31/12/2024
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65%
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31/12/2025
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Persone fisiche | art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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30/09/2022
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31/12/2022
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IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | art. 119, comma 9, lettera c) e d) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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30/06/2023
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31/12/2023
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Con la modifica apportata dal Decreto Aiuti, le persone fisiche che realizzano interventi trainanti e trainati su edifici unifamiliari, potranno utilizzare il superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Superbonus 110% e unifamiliari: gli aspetti su cui fare attenzione
Ed è proprio sulle unifamiliari che occorre fare molta attenzione tenendo a mente alcuni punti fermi:
- la data del 30 giugno 2022 prevista per la fine del superbonus 110% (eccezioni escluse);
- la data del 30 settembre 2022 per certificare la realizzazione del 30% dell'importo complessivo;
- il principio di cassa su cui si basa il superbonus 110%;
- il 30% di SAL minimo per procedere con la cessione del credito a SAL.
A questo punto è necessario segnare con un cerchio rosso il 30 giugno 2022 e analizzare le due ipotesi di interventi avviati prima e dopo questa data.
Interventi avviati prima del 30 giugno 2022
Per gli interventi avviati prima del 30 giugno 2022 (data inizio lavori precedente) professionista, contribuente e imprese devono ricordare che:
- tutte le spese sostenute (a prescindere dal SAL) prima del 30 giugno 2022 potranno essere portate direttamente in detrazione a prescindere al raggiungimento del SAL entro il 30 settembre 2022;
- tutte le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 potranno essere portate in detrazione solo se al 30 settembre 2022 si è raggiunto (e certificato da un professionista) il 30% del SAL con possibilità di portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- se le spese sono state sostenute prima del 30 giugno 2022, si potranno utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) solo se al 30 settembre 2022 sia stato raggiunto il 30% dei lavori; opzioni che si potranno utilizzare a SAL minimi del 30% con un massimo di 2 (es. 30% + 30% + 40%).
Interventi avviati dopo il 30 giugno 2022
Molto diverso è il caso degli interventi avviati dopo il 30 giugno 2022. Intanto non è chiaro se sia possibile avviare un intervento dopo questa data e beneficiare del superbonus 110%. Questo è un aspetto da chiarire e non sarebbe male che si pronunciasse ufficialmente l'Agenzia delle Entrate.
Ammettendo che si sia avviato un intervento di superbonus dopo questa data occorre fare attenzione perché, considerato che anche le spese saranno state sostenute dopo, se al 30 settembre 2022 non si raggiunge il 30% del SAL, non solo non si potranno utilizzare le opzioni alternative ma neanche la detrazione diretta.
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