Superbonus 110% e unifamiliari: CILAS dopo il 30 giugno 2022?
di Gianluca Oreto - 24/06/2022
Il 22 giugno scorso ho pubblicato l'articolo "Superbonus 110% e unifamiliari: attenzione alle date" all'interno del quale ho provato a trattare l'argomento scadenze superbonus 110% basandomi unicamente sull'attuale versione della norma.
Superbonus 110% e unifamiliari: le scadenze
Relativamente alle unifamiliari (erroneamente chiamate "villette"), non vi è dubbio che la precedente versione dell'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), quella aggiornata alla Legge n. 234/2022 (Legge di Bilancio), avesse previsto un orizzonte temporale sul superbonus abbastanza chiaro.
Con l'introduzione del comma 8-bis era stato previsto un sistema di eccezioni alla regola generale che fissa la scadenza del bonus 110% al 30 giugno 2022. In particolare, restando sul soggetto beneficiario di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio), era stata ancorata la possibilità di proroga al 31 dicembre 2022 all'eventualità che al 30 giugno 2022 (data di scadenza del bonus) fosse stato realizzato il 30% dell'intervento.
Il Decreto Legge n. 50/2022 ha recentemente modificato quest'ultima data prevedendo che per arrivare al 31 dicembre 2022 sarebbe stato sufficiente completare il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.
Nella parte finale dell'articolo "Superbonus 110% e unifamiliari: attenzione alle date" ho avanzato un dubbio, rilevando che non risulta di immediata chiarezza la possibilità di avviare un intervento di superbonus per le unifamiliari dopo il 30 giugno 2022. Proprio per questo ho anche ammesso che la scelta più saggia sarebbe stata attendere una interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
Interpretazione puntualmente arrivata nella nuova circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 (successiva al mio articolo).
Superbonus 110% e unifamiliari: il comma 8-bis
Prima di vedere cosa dice l'Agenzia delle Entrare, proverò a fare uno sforzo analitico e fornire una mia interpretazione che si basi unicamente sul dettato normativo. Relativamente agli interventi di superbonus 110% sulle unifamiliari occorre prendere come riferimento i seguenti commi dell'art. 119:
- comma 1 - che fissa la scadenza degli interventi trainanti di ecobonus 110% al 30 giugno 2022;
- comma 2 - che fissa la scadenza degli interventi trainati di ecobonus 110% al 30 giugno 2022 ("congiuntamente ai trainanti);
- comma 4 - che fissa la scadenza dell'intervento di sismabonus 110% al 30 giugno 2022;
- comma 4-bis - che fissa la scadenza dell'intervento trainato di sismabonus 110% al 30 giugno 2022 ("congiuntamente al sismabonus 110%);
- comma 8-bis - che limitatamente agli edifici unifamiliari recita "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo".
Dal punto di vista lessicale la scadenza di cui al comma 8-bis unita a quella degli altri commi lascia evidentemente "scoperto" il periodo tra il 30 giugno e il 30 settembre 2022. Ma stessa cosa si potrebbe pensare per i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettere c) e d) del D.L. n. 34/2020 (IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa) per i quali è stato stabilito che se al 30 giugno 2023 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il bonus 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Ma in questo caso non vi è dubbio che i lavori potranno cominciare anche fino al 30 giugno 2023 e che quindi non sia certamente "scoperto" il periodo precedente fino al 30 giugno 2022 (data di scadenza generale del superbonus).
Superbonus 110%, unifamiliari e scadenza: conclusioni
Benché, come rilevato, la norma non sia stata scritta nel migliore dei modi, una interpretazione poco rigorosa ma certamente più vicina alla ratio del legislatore, mi porta a ritenere che anche i lavori avviati con comunicazione o altro titolo edilizio dopo il 30 giugno 2022 potranno utilizzare il superbonus, ma solo a patto che al 30 settembre 2022 si siano completati il 30% dei lavori (in caso contrario niente bonus).
È opportuno ricordare che per dimostrare il raggiungimento del 30% del SAL servirà una relazione tecnica da parte di un professionista che, ancora una volta, si ritroverà ad avere un compito gravoso che lo metterà in mezzo nel pericolosissimo triangolo committente-impresa-Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%, unifamiliari e scadenza: cosa dice il Fisco
Come anticipato, la risposta al dubbio è arrivata con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E che in premessa, definendo l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus per i vari soggetti beneficiari, ha ammesso che la scadenza prevista per le unifamiliari è il 30 settembre 2022 (quindi si possono certamente presentare CILAS anche dopo il 30 giugno 2022) e che se entro questa data sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il bonus 110%, la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2022.
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