Superbonus 110% e unifamiliari: possibile proroga dopo il DEF
di Redazione tecnica - 30/03/2022
Si dovrà attendere almeno fine aprile 2022, ma le possibilità di una eventuale proroga per la scadenza dei termini previsti per l'utilizzo del superbonus 110% per gli edifici unifamiliari cominciano a materializzarsi.
Superbonus 110% e unifamiliari: le attuali scadenze
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state previste alcune eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022 per usufruire delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Tra queste, le più importanti riguardano i soggetti di cui all'art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) indicati alle lettere:
- a - condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, entro un limite massimo di due;
- c - istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
L'attuale quadro delle scadenze è riassumibile nel seguente quadro sinottico:
Beneficiario | Rif. normativo |
Aliquota
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SAL 30%
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SAL 60%
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Scadenza finale
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70%
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31/12/2024
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65%
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31/12/2025
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Persone fisiche | art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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30/06/2022
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31/12/2022
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IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | art. 119, comma 9, lettera c) e d) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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30/06/2023
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31/12/2023
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A cui occorre ricordare quanto previsto ai commi 8-ter e 8 quater relativamente:
- agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza - scadenza 31 dicembre 2025;
- agli interventi trainati che seguono gli stessi termini di quelli trainanti.
Scadenza unifamiliari: l'interrogazione in Parlamento
A preoccupare di più, complice i copiosi cambi di normativa avvenuti tra gennaio e marzo oltre che il problema dell'approvvigionamento delle materie prime, è la scadenza delle unifamiliari che, come previsto al comma 8-bis, potrà arrivare al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 un tecnico attesti il completamento del 30% dei lavori complessivi.
L'argomento è stato oggetto di interrogazione 5/07776 a risposta immediata in VI Commissione (Finanze), presentata da un gruppo di deputati della Lega e primo firmatario Alberto Luigi Gusmeroli.
Non senza qualche errore di formulazione (di seguito spiegheremo quale), i deputati hanno rilevato che i ripetuti interventi normativi in materia di cessione del credito hanno comportato una tale confusione applicativa delle nuove disposizioni da rallentare, quasi bloccare, il settore dell'edilizia, determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione a medio-breve termine.
A questo hanno aggiunto il problema più grave relativo ai ritardi nell'approvvigionamento dei materiali edili che ha generato, in molte famiglie, il timore di non essere in grado di rientrare nei termini previsti dalla legislazione vigente per i lavori di efficientamento e ristrutturazione degli edifici.
I deputati sono andati "un po' oltre" rilevando che "è stato pubblicato solo il 16 marzo 2022 il decreto del Ministero della transizione ecologica sul nuovo prezzario, atteso invece per il 9 febbraio. I tecnici hanno dovuto rivedere le asseverazioni con 40 giorni di ritardo". Dimenticando, però, che i tecnici non dovranno rivedere le asseverazioni perché il Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 entra in vigore il 15 aprile 2022 e le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi dal 16 aprile 2022.
Fatto sta che, giustamente, gli interroganti rilevano che occorre uniformare i termini di scadenza per il superbonus per quanto riguarda i lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli eseguibili dai condomini. E proprio per questo, ricordando le promesse del Governo che ha accolto l'ordine del giorno della Lega SP, n. 9/3522/62, con il quale si è impegnato "a valutare di rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione esistente" hanno chiesto se il Governo intenda adottare iniziative per prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del termine al 30 giugno 2022 per le unifamiliari.
La risposta del sottosegretario al Mef
Ha risposto all'interrogazione il sottosegretario al MEF Federico Freni che ha confermato che la proroga per le unifamiliari sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l'approvazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2022.
Ricordiamo che nel 2021 il DEF è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021 e che, quindi, verosimilmente se una proroga ci sarà, non arriverà prima di fine aprile 2022. Nella speranza che non arrivi una proroga del paletto del 30% (che nel Sostegni-ter era stato chiesto di spostare al 30 settembre 2022) ma una sua completa eliminazione, magari con slittamento della scadenza come per i condomini (2025 con decalage di aliquota fiscale a partire dal 2024).
Risposta scritta pubblicata Martedì 29 marzo 2022
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel richiamare le disposizioni relative al riconoscimento della detrazione del 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, fanno presente come i ripetuti interventi normativi in materia di cessione del credito abbiano rallentato il settore dell'edilizia determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione degli interventi a medio-breve termine. A questo deve aggiungersi che, l'emanazione tardiva del decreto MITE sul nuovo prezzario, ha comportato per i tecnici la necessità di rivedere le asseverazioni determinando, con ciò, un ulteriore ritardo.
Gli Interroganti fanno, poi, presente come in sede di votazione alla Camera del cosiddetto decreto Sostegni-ter, il Governo, con l'approvazione dell'ordine del giorno della Lega SP n. 9/3522/62, si sia impegnato «a valutare di rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione esistente».
Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano la necessità di uniformare i termini di scadenza previsti per le agevolazioni relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli previsti per i lavori nei condomini, e chiedono di sapere se «il Governo intenda prevedere nel primo provvedimento utile la proroga del termine al 30 giugno per il cd. bonus unifamiliari».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. In particolare, per talune categorie di soggetti – condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, detta proroga si estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.
Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l'agevolazione è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione.
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