Superbonus 110%, unifamiliari, SAL e cessione del credito: cosa fare entro il 31 marzo?

di Gianluca Oreto - 11/03/2023

Mentre il Parlamento è impegnato nella conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni), famiglie, imprese e professionisti si trovano ad affrontare uno dei più grandi dubbi che ci accompagnerà nelle prossime settimane: la gestione della fine dell'orizzonte temporale previsto per l'utilizzo del superbonus sulle unifamiliari (c.d. "villette").

Superbonus e unifamiliari: l'orizzonte temporale

L'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), dopo le ultime modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), ha concesso un po' più tempo per l'utilizzo del superbonus 110% per interventi sugli edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

In particolare, la norma prevede che per gli interventi avviati su edifici unifamiliari dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), il bonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Una data spartiacque per le unifamiliari è stata, dunque, il 30 settembre 2022:

  • chi entro questa data ha raggiunto e certificato un SAL minimo del 30%, ha avuto la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute entro il 31 marzo 2023;
  • per chi, invece, non ci fosse riuscito, il superbonus 110% è terminato con le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Superbonus e unifamiliari: modalità di fruizione

Considerato che stiamo parlando di interventi certamente avviati almeno nel 2022, il superbonus potrà essere utilizzato con aliquota al 110%:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi;
  • oppure mediante una delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.

Come prevede l'art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio, sia nell'uno che nell'altro caso è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Documentazione di dettaglio a parte, per il rilascio del visto di conformità e l'utilizzo del bonus è certamente indispensabile acquisire:

  • l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi (a fine lavori o a SAL);
  • l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Utilizzo a SAL delle opzioni alternative

L'art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio prevede che le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) possano essere esercitate "in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori" e che, solo ed esclusivamente per gli interventi di superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possano essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento debba riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Quindi, su uno stesso cantiere ci possono essere al massimo due SAL più il fine lavori. Ad esempio:

  • primo SAL 30%
  • secondo SAL 60%
  • fine lavori.

Nel caso il contribuente voglia procedere alla cessione a SAL, per lo stesso SAL dovrà produrre la documentazione richiesta per il rilascio del visto di conformità.

Il principio di cassa e detrazione diretta

Tutto ciò premesso, occorre ricordare un principio valido per tutti i bonus edilizi: la detrazione fiscale va sempre calcolata sulle spese sostenute nell'orizzonte temporale di utilizzo del bonus. Un principio da cui ne discende un altro: per maturare il "diritto" alla detrazione, il contribuente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla norma.

Il diritto alla detrazione può essere maturato certamente entro la scadenza del titolo edilizio, facendo però molta attenzione anche al principio di competenza della spesa (una spesa sostenuta nel 2022, la comincerò ad utilizzare a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023).

Quindi, ricapitolando nel caso di superbonus 110% sulle unifamiliari:

  • la detrazione si calcola sulle spese sostenute entro il 31 marzo 2023;
  • il diritto ad utilizzare la detrazione si consolida rispettando i requisiti richiesti (visto, asseverazione,...) anche dopo il 31 marzo 2023.

La prima conseguenza è che chi sostiene tutte le spese entro il 31 marzo 2023, potrà concludere i lavori anche successivamente, ricordando che le spese sostenute nel 2023 dovranno essere inserite in dichiarazione dei redditi nel 2024 per utilizzare direttamente il superbonus 110%.

Superbonus e unifamiliari: utilizzo a SAL

Negli ultimi giorni si è discusso tanto se i medesimi principi possano essere applicati anche nel caso di utilizzo della detrazione mediante sconto in fattura e cessione del credito a SAL.

Una discussione importante e impegnativa perché, considerate tutte le problematiche legate al blocco della cessione e le sospensioni dei cantieri che ne sono scaturite, non saranno pochi gli interventi di superbonus che non riusciranno a terminare entro il 31 marzo 2023.

La domanda è: se entro il 31 marzo 2023 non si raggiunge un SAL minimo del 30%, il bonus dovrà essere utilizzato tutto direttamente?

Caso tipo
Al 31 marzo 2023 ho completato il 25% dell'intervento:

  • certamente se pagare tutto l'intervento, potrò utilizzare direttamente la detrazione a cantiere terminato (anche dopo);
  • posso invece pagare tutto e cedere i rispettivi SAL anche se completati dopo il 31 marzo 2023?

La definizione di SAL

La domanda non è peregrina e, purtroppo, discende dalla consueta mancanza di definizioni che possano valere sia dal punto di vista edilizio che da quello fiscale.

Nel caso dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL), l'unica norma vigente che lo definisce è il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 del quale sarebbe opportuno conoscere le seguenti parti:

Art. 13, comma 1:
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.

Art. 14, comma 1:
I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
(...)
lettera d): lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

Il linea teorica un SAL "aggancia" la spesa relativa ad un lavoro eseguito (questo almeno nei lavori pubblici). E sempre teoricamente il pagamento di una spesa arriva solo "dopo" l'esecuzione dei lavori.

Tutti concetti teorici che, però, non trovano conforto in un testo normativo che sia utilizzabile nel caso di interventi di edilizia privata e bonus fiscali.

La differenza con il Bonus Facciate

A dicembre 2021, è stato chiarito che avviando un cantiere, pagando il 10% dell'importo della fattura complessiva a cui l'impresa applicava lo sconto del 90%, era possibile maturare il Bonus Facciate 90% anche per interventi eseguiti nel 2022.

Come chiarito recentemente in una sentenza della Corte di Cassazione, aver maturato il diritto alla detrazione non significa poterla utilizzare dopo aver applicato lo sconto in fattura. Per il rilascio del visto di conformità, necessario per l'utilizzo delle opzioni alternative, sarebbe stato necessario eseguire i lavori per utilizzare la detrazione (o una sua quota parte).

Perché lo stesso principio non dovrebbe essere applicato per il Superbonus? In questo caso la risposta è semplice: nel bonus facciate non è previsto il SAL minimo del 30%, nel superbonus invece si.

Conclusioni

Ecco che da questo vuoto normativo nascono due diverse correnti:

  • la prima (più cautelativa e che mi sento di condividere) vuole l'utilizzo del superbonus a SAL "qualificati" ovvero intervento eseguito+spesa - In questo caso, se al 31 marzo 2023 ho completato almeno il 30% dell'intervento complessivo, sarà solo questa la parte di credito che potrò cedere mentre la restante (a patto di aver pagato tutto entro il 31 marzo) la potrò utilizzare direttamente dopo aver completato l'opera;
  • la seconda (più affascinante ma anche più rischiosa) separa il pagamento dall'esecuzione dell'intervento - in questo caso potrei pagare tutto entro il 31 marzo (o ricevere fattura con sconto) e procedere con lo sconto o la cessione nei SAL che maturerò successivamente.

Una differenza che non è poca roba!

Come spesso accaduto in questi lunghi anni di superbonus, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate o anche un decreto d'urgenza che definisca meglio il concetto di SAL. Magari prima del 31 marzo 2023, ma forse è chiedere troppo.



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