Superbonus 110% e verifica di congruità dei costi: cosa ne penserà l'Europa?
di Gianluca Oreto - 20/11/2021
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode), il settore dell'edilizia e il mondo delle detrazioni fiscali sono entrate in fibrillazione.
Superbonus 110%: i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Per quanto concerne il superbonus 110% poche sono le novità, controlli dell'Agenzia delle Entrate a parte a cui spetta, come Alessandro Borghese in 4 Ristoranti, l'ultima parola che può confermare o ribaltare l'avvenuta cessione del credito. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Profili di rischio che sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Per comprendere meglio criteri, modalità e termini per l’attuazione dei controlli, dovremo attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: il visto di conformità
Altra novità riguarda il visto di conformità prima richiesto unicamente nel caso di scelta di una delle due opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito).
Con una modifica all'art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio, il visto di conformità è stato esteso anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma non sempre. Un'ulteriore modifica a questo comma ha previsto che l'obbligo di visto di conformità non vale nel caso in cui la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Cosa significa? Che se la dichiarazione viene presentata tramite precompilata e senza alcuna modifica allora il visto non sarà necessario. Nel caso in cui, invece, si effettua una modifica alla precompilata o si presenta una dichiarazione diversa, il visto sarà necessario. Ricordiamo che con la dichiarazione precompilata è il Fisco a raccogliere i dati, elaborarli, per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi già compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto di verificare l’esattezza e la completezza dei dati.
Bonus facciate e altri bonus edilizi: l'asseverazione di congruità dei costi
Altra modifica riguarda gli altri bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio:
- bonus ristrutturazione (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
- ecobonus ordinario (art. 14 del DL n. 63/2013);
- sismabonus ordinario (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013);
- bonus facciate (art. 1, commi 219-220 della Legge n. 160/2019);
- fotovoltaico ordinario (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);
- colonnine di ricarica ordinario (art. 16-ter del DL n. 63/2013).
Mentre il superbonus 110% prevedeva già una verifica di congruità dei costi sostenuti con possibilità di cessione a SAL o a fine lavori, adesso questa asseverazione è stata estesa a tutti gli altri bonus fiscali che prevedono le stesse modalità alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio senza però l'obbligo di SAL.
Si pone, chiaramente, il problema del momento in cui fare l'asseverazione di congruità. Per il superbonus 110% problemi non ne abbiamo perché sono previsti, come detto, sconto in fattura e cessione del credito a SAL (di importo minimo 30% e fino ad un massimo di due) o a fine lavori. In questo caso è chiaro che l'asseverazione di congruità andrà fatta sull'intervento realizzato.
La problematica si pone, ad esempio, sul bonus facciate su cui le imprese, fino al Decreto anti frode, avrebbero potuto far pagare subito il 10% dell'importo dei lavori (facendo uno sconto in fattura del 90%) e procedere subito con la cessione del credito in modo da avere liquidità per acquistare i materiali e pagare la manodopera. Adesso come si fa? Sarà possibile attestare la congruità sul progetto oppure si dovrà attendere il fine lavori, visto che a SAL non è possibile farlo?
Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: i prezzari
Altra grande problematica riguarda i prezzari da utilizzare per la verifica di congruità della spesa. Una nuova modifica al comma 13-bis, art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati al comma 13, lettera a) (ovvero quelli definiti al Decreto del MiSE 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si pone un primo problema che ci auguriamo sarà ben risolto dal MiTE: da quando saranno in vigore i nuovi prezzi stabiliti per queste "talune categorie di beni"? È chiaro che questi non potranno riguardare lavori interventi già partiti utilizzando come riferimento altri prezzari e ci auguriamo (se lo augurano tutti) che al Ministero saranno così coscienziosi da capirlo.
Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: che ne pensa l'Europa
Altro aspetto che Governo e Parlamento dovranno considerare è la natura di questi prezzari. Le detrazioni fiscali sono, infatti, finanziati con risorse del PNRR su cui la Commissione europea ha dato a luglio 2021 il via libera.
La congruità delle spese sostenute fa, però, riferimento a dei prezzari utilizzati per i lavori pubblici su cui l'ANAC è intervenuta evidenziando le mancanze di molte Regioni che non li aggiornano con la cadenza stabilita dal Codice dei contratti (annuale). Prezzari utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici, con complessità decisamente diverse da quelli privati, possono andar bene?
Infine, sono in molti a domandarsi se il MiSE abbia fatto bene a prevedere alternativamente l'utilizzo del prezzario regionale o quello edito da una casa editrice privata (i prezzari della DEI). Senza nulla togliere alla qualità di questi prezzari, per un lavoro pubblico o un intervento finanziato dallo Stato è lecito l'utilizzo di prezzi stabiliti da un privato su cui lo Stato non ha alcun controllo?
Europa, ANAC e Antitrust non hanno nulla da dire a proposito? Lascio come sempre a voi la risposta.
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