Superbonus 110% e verifica SAL: il Fisco ci ripensa?
di Gianluca Oreto - 27/01/2022
Parlare di superbonus 110% non è tanto "complicato". Esiste una norma di rango primario, alcuni provvedimenti attuativi e, purtroppo, parecchi correttivi. Ciò che rende difficile la materia sono i tanti "chiarimenti" arrivati a vario titolo dagli Enti preposti al controllo. Chiarimenti che spesso potrebbero anche andar bene letti singolarmente ma quando si analizzano nel complesso, generano nuovi dubbi piuttosto che toglierli.
Superbonus 110% e verifica SAL: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Questo accade, però, se non si sta attenti alle complessità e alle differenze tra le varie interpretazioni che in alcuni casi trattano lo stesso argomento ma inserito in contesti diversi. È quello che accade leggendo la nuova risposta n. 53/2022 pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate su un caso apparentemente semplice e con dei chiarimenti che "potrebbero" essere accolti nel modo sbagliato.
Caso comune: due unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti ma costruite in aderenza su un lato. Intervento di demolizione e ricostruzione dei due edifici e realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente. Previsti interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico.
Domanda (apparentemente banale): intendendo avvalersi della cessione del credito per stato di avanzamento lavori (SAL) ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con quale modalità si determina la percentuale minima del 30% di SAL richiesta per poter effettuare tale cessione? Il raggiungimento della percentuale del 30% va verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico), fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame?
Superbonus 110% e SAL: il precedente dell'Agenzia delle Entrate
Un argomento, come detto, semplice e su cui l'Agenzia delle Entrate si era già espressa (e io le risposte le ho lette tutte!) ad esempio con la risposta n. 791/2021 in cui però veniva trattato l'argomento "SAL 60%" richiesto per accedere alla proroga che era richiesta nella previgente versione del comma 8-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio.
E qui occorre fare la dovuta attenzione a distinguere i SAL richiesti:
- per accedere alla proroga;
- per la cessione del credito.
Superbonus 110% e SAL: la nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate chiarisce (giustamente) che per poter procedere con la cessione del credito a SAL minimo del 30%, occorre che questa percentuale sia riferita alla singola detrazione fiscale, quindi distinguendo gli interventi di efficientamento energico (ecobonus) da quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus).
L'Agenzia delle Entrate fa correttamente notare che le due tipologie di detrazione richiedono:
- requisiti differenti;
- asseverazioni diverse;
- tecnici con competenze specifiche per ogni intervento.
Proprio per questo motivo, la cessione del 30% minimo di SAL è riferita alla singola tipologia di detrazione.
Superbonus 110%: il SAL per la proroga delle unifamiliari
Diverso, invece, è il SAL del 30% richiesto nella vigente versione del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio. La Legge di Bilancio 2022 ha, infatti, modificato questo comma prevedendo che per poter utilizzare il superbonus fino al 31 dicembre 2022, le unifamiliari devono completare entro il 30 giugno 2022 l'"intervento complessivo".
In questo caso, in linea con le precedenti risposte del Fisco, nel 30% va considerato l'intervento complessivo descritto nella comunicazione (CILAS) o nel titolo abilitativo (SCIA o PdC). Si ricorda, tra le altre cose, che in caso di superbonus senza demolizione e ricostruzione, nella CILAS vanno indicati anche tutti gli interventi di edilizia libera che, quindi, saranno conteggiati nel calcolo del 30%.
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