Superbonus 110% in zone colpite dal sisma: per quali interventi?
di Redazione tecnica - 03/06/2024
In una disciplina di non immediata comprensione, com’è quella sul Superbonus (art. 119 del Decreto Rilancio), resa complessa dalle numerose modifiche apportate nel corso del tempo, l’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta, sia con Circolari e Risoluzioni, oltre che fornendo chiarimenti ai dubbi proposti dai contribuenti sulla sua corretta applicazione, per non rischiare di perdere l’accesso alle agevolazioni.
Superbonus 110% in zone colpite dal sisma: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
E un nuovo intervento in materia si aggiunge, con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024, n. 119 sull’applicazione del comma 8–ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, che chiarisce i dubbi di un proprietario sugli interventi da eseguire su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.
Ecco i fatti: l’istante ha spiegato di essere proprietario di un immobile composto da un'unità immobiliare in categoria catastale A/3 (abitazione) e due unità pertinenziali in categoria catastale C/2 e C/6. Dopo il sisma del 2016, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha suddiviso l'intero fabbricato in due parti strutturalmente autonome, denominate ''Blocco A'' e ''Blocco B'', per le quali sono state redatte due schede AEDES.
A seguito di tale classificazione:
- il Blocco B, risultato già inagibile sin dall'anno 2009, non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione, ma solo di quello per la demolizione pari a 80 euro/mq;
- il Blocco A potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione, in quanto inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016).
Inoltre il fabbricato, seppur composto da due “corpi” strutturalmente autonomi e adiacenti, ospita un'unica unità immobiliare residenziale.
L'Istante intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, rispettando la volumetria esistente e il numero di unità immobiliari attualmente presenti, presentando un unico progetto e un'unica pratica edilizia. Da qui la richiesta di chiarimenti sulla applicazione del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e se si applichi il termine previsto dal comma 8-ter, con la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2025.
Superbonus 110% in zone colpite da eventi sismici: per quali interventi?
Preliminarmente il Fisco ha fatto il consueto richiamo alla normativa di riferimento, ovvero l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Nel dettaglio, le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro:
- con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E
- con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E
- con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E
- con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E
- in numerose risposte a questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus.
I presupposti per l'accesso alle detrazioni
Per quanto riguarda i quesiti posti nel caso in esame, il Fisco ha nello specifico richiamato la circolare n. 24/E del 2020, nella quale si chiarisce che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
Per gli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, come illustrato dalla circolare n. 23/E del 2022, l'articolo 119 prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare, al:
- comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
- comma 4-quater, che prevede che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
La normativa, pertanto:
- conferma il principio secondo cui è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente;
- dispone che queste previsioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.
Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025: quando spetta per le zone colpite dal sisma?
Per quanto riguarda l'arco temporale entro cui si può fruire del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 8-ter dell'articolo 119 stabilisce che «per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. [...] ».
La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8bis del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari.
La risposta al quesito
Ne deriva che l'unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l'Istante potrà beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, entro il 31 dicembre 2025, come previsto dal comma 8-ter.
Sui limiti di spesa ammessi al Superbonus, AdE ribadisce che:
- nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali esso è pari a 96mila euro; si tratta di un limite annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
- per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà determinato, per ciascun intervento “trainante” e “trainato”. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, esso va commisurato all'unità immobiliare e alle relative pertinenze considerate unitariamente.
Infine, sottolinea AdE, il Superbonus spetta per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico; pertanto, l'Istante dovrà sottrarre i contributi ricevuti dall'ammontare di spesa su cui applicare la detrazione.
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