Superbonus: l’asseverazione Enea e la verifica di costo massimo
di Donatella Salamita - 18/03/2024
Mi permetto di chiedere un vostro parere in merito al
seguente quesito:
- asseverazione di un Sal 60% ecobonus 110 al 31/12/2023 (edificio
con due u.i.) per cessione del credito;
- lavori 2023: coibentazione involucro completa, ma restano da
posare le tegole di copertura e realizzare la rasatura finale sul
cappotto;
- l’importo dei lavori fatti nel 2023 è stato pagato dal
committente nel 2023 su fatture di acconto;
- l’intervento così combinato è asseverabile con un SAL 60%?
- se si, come fare la verifica con il prezzario MITE che prevede
costi per opere complete?
L’esperto risponde
Il lettore esponendo lo stato dei lavori riguardante un cantiere avente ad oggetto interventi agevolati Superbonus 110%, pone due quesiti:
- “l’intervento così descritto è asseverabile al 60%?”;
- “come verificare il costo massimo di cui al Decreto MITE, in considerazione esso si riferisca ad opere complete?”.
I lavori, realizzati su un fabbricato composto da due unità immobiliari, alla data del 31 dicembre 2023 risultano eseguiti e pagati per quanto riguarda l’isolamento termico delle superfici verticali e la coibentazione del tetto, entrambi, però, non totalmente completati per quanto concerne la rasatura delle facciate e la collocazione delle tegole sul tetto.
Il primo quesito verte sul fattore se si possa asseverare il solo isolamento termico, la risposta è sì, principalmente perché, si presume, costituisca l’intervento cd. “trainante” del cantiere in questione, quindi in rispetto alla disposizione di cui all’art.119 del d.L.34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss. mm. ed ii., laddove, comporta realizzare contestualmente gli interventi definiti “trainati” da iniziare e concludere nell’arco temporale in cui eseguiti i primi.
Il mancato completamento dell’isolamento termico è, quindi, un adempimento normativo, dovendo questa porzione di opere comparire nella contabilità finale, ovvero nello stato d’avanzamento dei lavori finale, ovvero nell’ultima asseverazione.
Si riporta, ancora, in risposta alla domanda se l’intervento descritto sia asseverabile al 60%, ciò va verificato nell’osservanza di, non numerosi, bensì determinati presupposti, premettendo, però, le verifiche circa la soglia dei massimali di cui all’art.119 del d.L.34/2020, nonché in relazione al rispetto dei costi massimi di cui all’Allegato A al Decreto MITE non impediscano asseverare anche talora si abbiano importi maggiori per la semplice considerazione che il Portale dell’Enea esegue, in modo automatico, il calcolo delle spese ammesse all’agevolazione, ragion per cui eventuali maggiori importi andranno a carico e onere del soggetto committente e/o beneficiario.
Determinazione consistenza dello stato d’avanzamento dei lavori
La determinazione della consistenza di uno stato d’avanzamento dei lavori rispetto ad una determinata percentuale, nel caso specifico riferito alla data del 31/12/2023, va computata, così come avviene per una normale e consueta contabilità di cantiere in corso d’opera, dal Direttore dei Lavori, oltremodo, la percentuale del SAL forma concreta conferma dell’avvenuta realizzazione per la quantità delle opere e degli oneri occorsi, ciò, in termini economici, rappresenta la somma spettante ad uno o più appaltatori/fornitori, ad uno o più professionisti, quindi l’importo delle spese sostenute e sino al momento dell’emissione dello stato d’avanzamento, ovvero sino al momento in cui il tecnico che assevera compila e trasmette l’asseverazione.
Le cifre in questione, preliminarmente, devono essere state pattuite contrattualmente tra l’Appaltatore e il contribuente avente titolarità sull’immobile e per quanto riguarda i professionisti, invece, concordate in sede di conferimento di incarico.
Dal punto di vista normativo settoriale in materia di agevolazione di cui al Superbonus il comma 1-bis dell’art.121 del “Decreto Rilancio” dispone che ai fini dell’esercizio delle opzioni cessione del credito e sconto in fattura queste possano essere utilizzate con riferimento a ciascun stato d’avanzamento dei lavori ammesso in numero massimo di due e, singolarmente, rapportato ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Dal dettato emerge sia l’incumulabilità tra i SAL, sia delle fatture emesse da ditte e professionisti e sia di tutte le ricevute costituenti i pagamenti inerenti le opere rilevando, in tal senso che, nella circostanza in cui la sommatoria delle spese effettuate raggiunga una soglia pari, ad esempio, al 29% rapportata al costo dell’intervento complessivo non vi saranno i presupposti per emettere lo stato d’avanzamento dei lavori.
Tra i più comuni errori riscontrati sin dalle prime asseverazioni rese figurano alcune casistiche nelle quali, pur di raggiungere la soglia minima disposta, non solo si è cercato di contabilizzare opere eseguite solo successivamente, ma si è, spesso, proceduto ad inserire l’intero importo derivante dalle parcelle professionali, omettendone la ripartizione analitica rispetto all’opera realizzata e pur nell’incertezza del buon fine dell’opera (vedasi cantieri non completati).
Ciò ha costituito un errore sostanziale non solo sotto l’aspetto di cui sopra, bensì anche per mancata osservanza alla prescrizione del decreto MISE 06/08/2020 secondo la quale l’onorario professionale avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del “Decreto Parametri”, quindi se un SAL contiene una determinata porzione di intervento è consueto lo stesso onorario professionale vada ad esso rapportato.
Per definire lo stato d’avanzamento dei lavori il punto di riferimento dovrebbe essere il quadro economico del computo metrico dei lavori, o meglio l’importo complessivo dell’intero intervento comprensivo dei lavori, a corpo ed a misura, al quale aggiungere, come chiarito con la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate laddove riporta che le spese accessorie concorrano alla “formazione” dell’intervento complessivo, tra queste:
- spese tecniche occorse per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza;
- spese tecniche ed amministrative per il rilascio delle asseverazioni, attestazioni e visto di conformità;
- spese per interventi accessori, ad esempio i ponteggi, lo smaltimento dei materiali e degli impianti oggetto di sostituzione;
- spese per lavori strettamente necessari ai fini della realizzazione dell’intervento principale, ad esempio gli oneri da versare al comune, imposte di bollo e spese varie;
- oneri per la sicurezza;
- oneri fiscali;
- IVA.
L’elaborazione del S.A.L. prevede poter computare anche gli eventuali acconti corrisposti in data antecedente sia al rilascio del titolo abilitativo edilizio o alla trasmissione dello stesso presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ricade l’immobile, sempreché si riferiscano a spese sostenute nello stesso anno solare.
Come accennato è fondamentale il computo metrico in quanto in esso sono riportati sia i prezzi unitari delle singole lavorazioni e sia l’ammontare dell’appalto convenuto tra appaltatrice e committente, e, seppur trattasi di computo metrico in fase estimativa con esso è possibile verificare e comprovare l’applicazione di importi unitari inferiori o uguali ai valori desunti dal Prezzario vigente nella regione ove ricade l’immobile o dai Prezzari Dei o ricavati mediante analisi del prezzo, nel rispetto del Decreto del MISE 06/08/2020.
Esemplificazione calcolo stato d’avanzamento lavori per interventi di efficientamento energetico
Le cifre utilizzate vanno intese al lordo dell’IVA, oneri professionali e spese varie.
Lavori |
Importo quadro economico computo metrico |
Importo intervento realizzato al 31/12/2023 |
% lavori effettivamente realizzati alla data del 31/12/2023 |
Efficientamento energetico |
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|
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Isolamento termico |
42.000,00 |
35.000,00 |
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Sostituzione infissi |
29.000,00 |
23.000,00 |
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Impianto solare termico |
18.000,00 |
18.000,00 |
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Impianto fotovoltaico |
7.200,00 |
0,00 |
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Sistema di accumulo |
11.400,00 |
0,00 |
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Altre opere |
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Modifiche interne |
9.000,00 |
9.000,00 |
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Totale intervento |
116.600,00 |
85.000,00 |
Nell’esempio le opere non totalmente completate concorrono alla formazione dello stato d’avanzamento dei lavori.
Per quanto concerne l’addizione degli oneri professionali è corretto non considerarne l’intero importo, ma ripartire la somma per tipologia di lavori proporzionandola al totale realizzato.
Verifica Costi massimi Allegato A al Decreto M.I.T.E. n.75 del 14/02/202
Premesso vadano applicati, ai fini dell’agevolazione, i costi massimi riportati nell’Allegato A al Decreto MITE 75/2022 per i titoli edilizi presentati dopo il 15 aprile 2022, data di entrata in vigore del decreto, su alcune tipologie di interventi di riqualificazione energetica, dai medesimi si detraggono:
- i costi per l’installazione e/o la posa in opera;
- i costi della manodopera;
- l’importo dell’IVA;
- le prestazioni professionali.
Le opere non completate, come nel caso prospettato, non incidono e non rilevano ai fini della verifica in questione, in quanto da effettuarsi facendo riferimento alla categoria di intervento considerata nel suo intero.
Esemplificazione verifica costo massimo per interventi di efficientamento energetico
Esemplifichiamo la verifica riguardante un intervento di isolamento termico estraendo dal computo metrico l’importo al netto dell’intero capitolo, consideriamo, nello specifico, una casistica nella quale abbiamo due tipologie di coibentazione:
- in copertura (superfici inclinate);
- nei prospetti (superfici verticali).
In base alla zona climatica nella quale si trova l’involucro edilizio si ricavano, dall’Allegato A al decreto Mite, i dati occorrenti, sia per l’una che per l’altra tipologia di intervento.
In considerazione del fattore si stia utilizzando il computo metrico la sola voce da calcolare e detrarre è l’incidenza percentuale della manodopera occorrente, in quanto l’IVA, gli oneri professionali e altri costi sono inseriti nel Quadro Economico, quindi:
- Isolamento termico della copertura:
Come si legge in tabella il capitolo di riferimento ha un importo di €34.163,04 con incidenza della manodopera, data dalla media di ogni singola voce di computo metrico, è pari al 34%, l’importo oggetto di verifica è, quindi, quello portato dalla differenza tra le due cifre, ed è uguale ad €22.547,61.
L’Allegato A, per la zona climatica individuata, ammette una spesa massima per ogni metro quadrato di € 120,00, ma le opere, sia che siano realizzate o meno, hanno un costo al metro quadrato di € 208,31, ovvero maggiore.
Ciò vuol dire che fino alla concorrenza di €12.988,80, data dal prodotto della superficie per il costo massimo ammesso, la cifra sarà oggetto di agevolazione fiscale, invece, la restante quota fino alla concorrenza di € 22.547,61 sarà a carico del committente/beneficiario.
- Isolamento termico facciate:
Il capitolo di riferimento del computo metrico per l’isolamento termico verticale ha un importo di € 9.670,22 con incidenza della manodopera del 38,50%, la somma oggetto di verifica è di €5.947,19.
L’Allegato A, in questo caso, consente agevolare il costo massimo a metro quadrato di € 195,00, le opere, sempre nel concetto siano realizzate o meno, ammontano ad € 59,25 al metro quadro, ragion per cui è asseverabile ed è agevolato l’intero importo, senza costi ulteriori a carico del committente/beneficiario.
Quali altre verifiche sono importanti
La corretta conclusione del processo Superbonus comporta tenere conto di alcuni fattori al fine di non incorrere in eventuali problematiche circa la legittima fruizione dell’agevolazione, tra questi:
- il termine entro il quale rendere l’asseverazione nel Portale Enea per la quale rispetto alla data di ultimazione dei lavori non deve essere superato il decorso di novanta giorni;
- la prescrizione di cui al comma 1 dell’art.119 del d.L.34/2020, come convertito e modificato, già trattata nel presente, ovvero la contestuale realizzazione tra interventi trainanti e trainati;
- il rispetto dei requisiti minimi di cui al D.M.15/06/2015 e il miglioramento di due classi energetiche dell’involucro edilizio, o, in alternativa, se l’edificio possiede una classe alta, di una;
- l’utilizzo dei materiali CAM, da comprovare mediante il rilascio delle certificazioni e delle schede tecniche da parte dei fabbricanti;
- il DURC di congruità della manodopera per i cantieri con importo uguale o maggiore ad € 70.000,00 e la SOA per i cantieri con importo uguale o maggiore ad €516.000,00, questi ultimi in relazione alle date nelle quali avviate le opere anche con riferimento alla sottoscrizione dei Contratti d’Appalto, quindi alle date certe, e al sostenimento delle spese.
Scontato, ma importante, è il titolo abilitativo per essere la Cila Superbonus per tutti gli interventi di cui all’art.119 d.L.34/2020, ivi comprese le opere che dal punto di vista del Testo Unico per l’Edilizia, d.P.R.380/2001 non necessitano di alcuna comunicazione al SUE, SUAP o ufficio protocollo del Comune di ricadenza dell’edificio, con esclusione dei soli interventi di demolizione e successiva ricostruzione.
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