Superbonus e attestazioni ENEA a SAL: le opere asseverate devono essere conformi al progetto?
di Cristian Angeli - 08/07/2024
Sono un termotecnico e mi trovo in una spiacevole situazione. In un cantiere Superbonus l’impresa ha realizzato, al posto di un cappotto tradizionale come previsto, un cappotto nanotecnologico a basso spessore, in accordo con il direttore dei lavori.
Io ho effettuato l’asseverazione del secondo SAL attestando l’esecuzione del cappotto nanotecnologico e considerando il relativo importo, senza curarmi di verificare che fosse stata variata la CILAS.
In fase di apposizione del visto di conformità il commercialista ha rilevato un’anomalia, sostenendo che non è possibile ricomprendere nei SAL opere che non risultino nei progetti. Di conseguenza il cliente, allarmato, mi ha fatto scrivere una lettera di diffida e di contestuale richiesta danni da un proprio legale.
Io e il direttore dei lavori, però, non siamo d’accordo con questa lettura, in quanto riteniamo che sia sempre possibile presentare varianti ai progetti a fine lavori.
Dunque, sono a chiedere se, quando si rilascia un’asseverazione in una fase intermedia (non a fine lavori), i progetti devono essere allineati con quanto realizzato oppure se tutto si può sistemare con una variante a fine lavori.
L’Esperto risponde
L’edilizia è un mondo complesso, caratterizzato (o almeno così dovrebbe essere) da un elevato grado di programmazione tecnica che precede la realizzazione degli interventi. Ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe, magari perché in corso d’opera ci si accorge che le esigenze sono diverse, o sopraggiungono problemi.
In questi casi, come correttamente indicato dal gentile lettore, è sempre possibile “chiudere il cerchio” apportando una variante alla fine dei lavori, operazione consentita anche in caso di fruizione del Superbonus.
Tuttavia, la possibilità di apportare varianti al titolo abilitativo dei lavori (la CILAS, nel caso del Superbonus) può confliggere con le asseverazioni “a SAL”, rilasciate cioè in una fase intermedia, quando ancora i lavori non sono finiti. Le fonti normative che regolano la produzione di tali documenti tecnici necessari per la spettanza dei bonus edilizi, infatti, fanno riferimento alla corrispondenza tra quanto realizzato e i progetti. E tale assetto sembra ragionevole, perché se non si facesse riferimento ai progetti, si potrebbe asseverare qualunque cosa, privando gli Enti accertatori del loro potere di controllo, ma allo stesso tempo genera un cortocircuito.
Come in altri casi, dunque, siamo di fronte a un dilemma, per il quale risulta auspicabile un chiarimento ufficiale, per comprendere se adottare un’interpretazione rigida o una più “permissiva”.
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