Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: chiarimenti dal MEF sui SAL
di Redazione tecnica - 15/11/2024
Contiene alcune importanti indicazioni sulla possibilità di utilizzare le “forniture a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30% del SAL per accedere alle opzioni alternative alle detrazioni dirette (sconto in fattura e cessione del credito) , la risposta del MEF all’interrogazione n. 5-03091 presentata dai deputati Emiliano Fenu e Agostino Santillo in commissione V Bilancio alla Camera.
Cessione del credito e SAL: nuovi chiarimenti dal MEF
Nel testo dell’interrogazione, gli onorevoli M5S hanno ricordato che il comma 1-bis l'articolo 121 del Decreto Rilancio in materia di cessione del credito e sconto in fattura prevede che:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dello stesso intervento.
Secondo gli interroganti, la norma non definisce sul piano fiscale il concetto di SAL, che va pertanto ricercato nell'ambito della normativa tecnica vigente, lasciando tuttavia alcuni margini di incertezza, soprattutto per le cosiddette «forniture a piè d'opera», di cui è molto discussa la possibilità di considerarle, anche isolatamente, ai fini della spesa utile al raggiungimento del limite del SAL.
Stato Avanzamento Lavori: quali lavorazioni vanno incluse nel SAL?
Questo in considerazione del fatto che:
- l'articolo 14, comma 1, lettera d) del DM 7 marzo 2018, n. 49, precisa che il SAL è uno dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ove vengono riassunte non solo tutte le lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento;
- l'articolo 4, comma 3, del DM 6 agosto 2020 dispone come il tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici riferiti ai SAL ecobonus, secondo quanto indicato nel progetto, tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei componenti acquistati»;
- la sentenza n. 42012/2022 della Corte di Cassazione chiarisce che «non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che – seppure fatturate e pagate – non siano tuttavia state eseguite», affermando tuttavia che «sulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d'opera». In sostanza, affermano gli interroganti, nel riferirsi a lavori e somministrazioni non eseguite, la Corte sembra voler intendere le fatture pagate senza alcuna successiva esecuzione materiale, ammettendo dunque la possibilità di SAL riferiti alle sole forniture a piè d'opera purché eseguite in cantiere.
Da qui la richiesta se sia possibile considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30% in materia di cessione del credito e sconto in fattura e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL.
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