Superbonus e bonus edilizi: chi può utilizzare sconto in fattura e cessione del credito?
di Redazione tecnica - 06/12/2023
Nel mondo dell'edilizia privata e dei bonus fiscali esistono alcune date che rimarranno alla storia. Tra queste:
- il 19 maggio 2020, data del Decreto Legge n. 24/2020 (Decreto Rilancio) che ha messo in piedi il superbonus 110% e, soprattutto, il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle principali detrazioni fiscali in edilizia;
- il 27 gennaio 2022, data del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) che ha stravolto il meccanismo di cessione con la prima modifica dalla quale il comparto non si è più ripreso e da cui è cominciato il declino;
- il 16 febbraio 2023, data del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che ha abrogato ogni forma di opzione alternative, salvando solo alcune specifiche casistiche.
L'abrogazione del meccanismo delle opzioni alternative
Entrando nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 ha previsto che dalla sua entrata in vigore non è più consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio. Ha anche abrogato tutte le forme alternative alla detrazione fiscale diretta, precedentemente contenute all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies , secondo e terzo periodo, del citato Decreto-Legge n. 63/2013.
Un fulmine a ciel sereno (considerato che l'approvazione del D.L., la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono arrivate nel medesimo giorno) che ha stravolto tutti i piani e le programmazioni di tutto il comparto dell'edilizia formato da committenti, imprese, fornitori e professionisti.
Le esclusioni dall'abrogazione
La norma ha anche previsto che la cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio è consentita:
- agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;
- agli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari
(già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma
fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che
devono possedere:
- agli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- agli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
- agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Blocco cessioni e interventi precedenti al 17 febbraio 2023
La norma ha anche definito un sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:
- interventi di superbonus;
- tutti gli altri interventi di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.
Relativamente alle spese di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Per quanto riguarda le spese NON di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
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