Superbonus e bonus edilizi: dal 17 febbraio stop a cessione del credito e sconto in fattura
di Redazione tecnica - 19/02/2023
Superstizione o meno, venerdì 17 febbraio 2023 rimarrà una data storica per il settore dell’edilizia e non certo in maniera positiva. Un vero e proprio spartiacque con cui si sancisce lo stop all’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio in alternativa alle detrazioni dirette: impossibile infatti utilizzare d’ora in poi lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per il Superbonus e per tutti gli altri bonus edilizi (Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Casa, Bonus barriere architettoniche).
Stop a cessione del credito e sconto in fattura: cosa prevede il nuovo decreto
Con il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore già dal 17 febbraio, prende corpo un vero incubo per cittadini, imprese e fornitori.
Nello specifico con il Decreto viene modificata interamente la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito: a decorrere dalla data di entrata in vigore, in relazione agli interventi di cui al comma 2 delll’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 dello stesso decreto..
Gli interventi per cui non si può più usare l'art. 121 del DL Rilancio
Sostanzialmente non è più possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento::
- recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni);
- efficienza energetica (Ecobonus e SuperEcobonus);
- adozione di misure antisismiche (Sismabonus e SuperSismabonus);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (Bonus Barriere Archietttoniche).
Le eccezioni al divieto
Come disposto al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, le uniche deroghe all’esercizio delle opzioni sono quelle nei confronti degli interventi Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023:
- a) risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione d.el titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici
Il divieto non si applica nemmeno alle opzioni esercitate per le spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, o ai sensi dell'art.16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus acquisti).
Gli ulteriori divieti
Abrogate, inoltre, le disposizioni di cui:
- all'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013:
- comma 2-ter - che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR;
- comma 2-sexies - che prevedeva la possibilità di cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (fatta esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari), per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica;
- comma 3.1. - che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte del fornitore e da quest’ultimo rimborsato in compensazione, relativamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
- all'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013:
- comma 1-quinquies - che prevedeva la possibilità di cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
- comma 1-septies - possibilità di cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi che accedono al sismabonus-acquisti (demolizione e ricostruzione effettuata da imprese).
Niente cessione agli enti pubblici
Grande scalpore anche per il comma 1 dell’art. 1, che ha vietato alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
Le disposizioni sulla responsabilità solidale
Infine, con la lettera b) del comma 1 dell’art. 1, il D.L. n. 11/2023 fornisce alcune importanti indicazioni sulla responsabilità solidale, chiarendone le modalità di applicazione nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.
Ferme restando le ipotesi di dolo previste dal comma 6, la responsabilità solidale è in ogni caso esclusa per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Da capire se aver dettagliato l'elenco della documentazione per eliminare la responsbilità solidale e, quindi, le responsabilità penali, invoglierà i cessionari a riaprire l'acquisto dei crediti incagliati oppure se la tagliola del sequestro preventivo (art. 321 del codice di procedura penale) ne limiterà ancora le possibilità.
Si attende adesso l’incontro tra le parti sociali e il Governo, previsto per lunedì 20 febbraio, fermo restando che con la conversione in legge, prevista entro aprile, potrebbero essere apportate delle modifiche all’attuale provvedimento.
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