Superbonus e bonus edilizi: ecco come cambia la cessione del credito
di Redazione tecnica - 11/04/2023
Quasi tutti i pezzi del puzzle sono stati composti e, a meno di "manine" pre-pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che dovrebbe arrivare in questi giorni), le modifiche apportate dal Parlamento al Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) possono considerarsi ufficiali anche se non operative (lo saranno il giorno dopo la pubblicazione della legge di conversione).
Le modifiche al meccanismo di cessione
Con la conversione del D.L. n. 11/2023 è ormai ufficiale la nuova versione dell'art. 2 ad oggetto "Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali", che conferma il fine corsa per il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). A partire dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023) esso non potrà più essere utilizzato per tutti i bonus edilizi indicati al successivo comma 2 dell'articolo 121 stesso.
Resta, invece, la possibilità di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito per il contributo straordinario in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che potranno continuare ad utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative (a dimostrazione che non è questo che andava bloccato!).
Le esclusioni dallo stop
Nella conversione in legge sono stati previsti alcuni interventi completamente esclusi dallo stop del meccanismo di cessione. In particolare, il blocco non riguarda (senza limitazioni):
- gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;
- gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari
(già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma
fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che
devono possedere:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
- gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Le eccezioni
Per tutte le altre tipologie di intervento e soggetti beneficiari sono state previste delle eccezioni a tutela dei "diritti acquisiti". Tali eccezioni sono state suddivise tra:
- interventi che accedono alle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, quindi gli interventi di superbonus;
- tutti gli altri interventi che possono utilizzare le opzioni
alternative indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio:
- ecobonus ordinario;
- bonus casa;
- sismabonus;
- bonus fotovoltaico;
- bonus colonnine di ricarica.
Le eccezioni per gli interventi di Superbonus
Relativamente agli interventi che accedono al superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione quelli per cui entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Le eccezioni per gli interventi di non Superbonus
Per quanto riguarda tutti gli altri interventi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, anche in questo caso è stato previsto un sistema di eccezioni a tutela soprattutto degli interventi di edilizia libera e degli ordinativi che erano già in corso. Nel dettaglio, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
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